L’alea iacta est della Riforma Cartabia sul processo penale

Con il Decreto legislativo di ottobre 2022 n. 150, attuativo dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2021 n. 134, che delegava il Governo a riformare l’efficienza del processo penale e lo sviluppo della giustizia riparativa, affinché si accelerassero le definizioni dei procedimenti giudiziari, è definitivamente entrato in vigore il 30 dicembre 2022.

Con questa succitata normativa, definita “Riforma Cartabia”, è stato raggiunto uno dei principali obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (Pnrr), concretizzando la riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale. Questa ambiziosa riforma nasce dall’esigenza di affrontare e risolvere i numerosi problemi riguardanti la giustizia italiana, che minano gravemente lo stato di diritto.

Invero, la giurisdizione penale è attraversata da una profonda crisi di efficienza, effettività ed autorevolezza, che a sua volta ha generato una progressiva sfiducia da parte dei cittadini nei confronti dello Stato per ciò che concerne le sue capacità di tutelare lo stato di diritto e garantire l’ordine costituito. Diverse istituzioni europee e mondiali hanno evidenziato nei loro rendiconti lo stato di anomia e di difficoltà giudiziaria in cui versa il sistema Italia. Gli ultimi Eu Justice Scoreboard del 2021 e del 2022 indicano i parametri essenziali per analizzare l’effettività e la capacità di svolgere le sue funzioni del sistema giudiziario. Per esempio, tramite il parametro efficiency si misura la durata dei procedimenti e le pendenze dei processi e tutto l’arretrato giudiziario. Invece, con il parametro quality si misura il giusto processo e con l’independence si analizza l’autonomia del sistema giudiziario.

L’istituto della Commissione europea, definito European Rule of Law Mechanism, monitora la dimensione etica e democratica e la sostenibilità economica e finanziaria di ciascun Paese membro dell’Unione europea.
Gli organismi internazionali di valutazione, la Commissione europea, la Banca centrale europea, nonché la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, insieme alla Doing Business e la Wjp Rule of Law Index, basano le loro analisi sui suddetti indicatori, tenendo conto dell’arretramento competitivo dei livelli di servizio dell’Italia a confronto con gli altri sistemi giudiziari.

Dal sistema giudiziario italiano si evince che il principale ostacolo alla sua funzionalità sia proprio il fattore tempo, ossia le cause della lentezza delle procedure ed il conseguente elevato numero di pendenze pluriennali di processi, con un arretrato accumulato surreale. I fattori che compromettono la celerità del tempo dei procedimenti penali sono principalmente la scarsità delle risorse umane, delle risorse strumentali e di quelle finanziarie a disposizione, la marginale digitalizzazione ed informatizzazione degli apparati giudiziari e la scadente pianificazione logistica. Per i su esposti motivi è diventato vitale legiferare una riforma che potesse risolvere questi annosi problemi. 

Infatti, la Riforma Cartabia, a prescindere dai miglioramenti che su di essa potrebbero essere fatti, rappresenta un’opportunità per rispondere alla gravosa esigenza di decongestionare la macchina giudiziaria e di ridurre i tempi della giustizia penale, cercando di attuare finalmente sia i principi costituzionali (come quello della ragionevole durata del processo) sia i principi convenzionali, nonché quelli dell’Unione europea.

Comunque sia, il prioritario obiettivo resta la realizzazione degli obiettivi strategici e strutturali stabiliti dal Pnrr, i quali, secondo quanto negoziato tra l’Italia e la Commissione europea, prevedono che entro il 2026 venga ridotto del 25 per cento la durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.

Nello specifico, è prevista la modernizzazione del procedimento penale, tramite la valorizzazione delle tecnologie digitali, funzionali alla velocizzazione degli atti giudiziari. Inoltre, è prevista la radicale riduzione della domanda di giustizia penale, con il potenziamento delle misure di definizione alternative al dibattimento, con la creazione di nuovi filtri ed il rafforzamento di quelli già esistenti, con l’applicazione della nuova disciplina riguardante l’assenza dell’imputato e lo sviluppo dei riti alternativi.

In sostanza, il Pnrr impone l’obiettivo radicale di determinare l’effettività della giurisdizione penale, utilizzando un modello multilivello, che realizzi un funzionale equilibrio tra la dimensione prettamente processuale dei riti e quella extraprocessuale della struttura organizzativa. Il Pnrr istituendo il nuovo Ufficio per il processo ha cercato di ottimizzare la gestione interna delle risorse ed incrementando il numero esiguo di magistrati e dei loro ausiliari, ha tentato di colmare una gravosa mancanza, potenziando anche la digitalizzazione del sistema giudiziario.

Da un lato, l’assegnazione di rilevanti risorse finanziarie cosiddette “a regime”, finalizzate a finanziare i necessari interventi infrastrutturali e l’assunzione di nuovi dipendenti dell’Ufficio per il processo, nonché per assumere nuovi magistrati ed ausiliari e dall’altro lato il modus operandi previsto per il monitoraggio e per la misurazione dei dati, con la concreta verificazione dell’effettivo funzionamento, postulando anche l’intervento legislativo per una eventuale revisione, rappresentano le fondamentali e storiche innovazioni introdotte dal legislatore.

Al postutto, l’aspetto più importante della Riforma Cartabia, risiede nel tentativo di affrontare in modo risolutivo il problema endemico del nostro sistema giudiziario, ovvero realizzare la durata ragionevole del procedimento, iniziando dalla fase delle indagini preliminari per poi continuare con la concentrazione della fase dibattimentale, con l’intento di ridurla in un tempo consono ad uno stato di diritto, aggiungendo l’obiettivo di ridurre al minimo l’incidenza delle impugnazioni. Alea iacta est, la Riforma Cartabia ha avuto inconfutabilmente il coraggio di osare l’attraversamento dello storico “Rubicone”, che tanti legislatori nostrani hanno sempre evitato per timore.

Nei mesi seguenti, anche e soprattutto grazie alle disposizioni attuative, comprenderemo quanto questa riforma inciderà realmente e se concretamente riuscirà a raggiungere gli obiettivi prefissati, come scrisse il sommo poeta nel 5 maggio, nonché padre della letteratura moderna Alessandro Manzoni, “ai posteri l’ardua sentenza”.

Et posteris judicas”

Aggiornato il 31 maggio 2023 alle ore 15:51