Magistratura, imparzialità e manifestazione di idee

La questione delle cosiddette porte girevoli, sul rientro nei ranghi della giurisdizione dei magistrati che hanno vissuto un’esperienza di politica partitica sembra aver oscurato una problematica ben più ampia, che però conserva una sua cocente attualità: il rapporto fra i magistrati e le questioni politiche, lato sensu intese. La problematica investe, oltre che il concreto esercizio della funzione giurisdizionale – per l’influenza che la visione ideale propria del magistrato può avere sulle decisioni che egli assume – la stessa deontica del giudice, cioè il suo dover essere e l’immagine di imparzialità che egli è chiamato a salvaguardare. Una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione afferma in proposito principi chiari.

Si tratta di una problematica che conosce oggi una dimensione tutt’affatto nuova rispetto a un sia pur recente passato, dominato dalle famiglie ideologiche. Vi è stata, infatti, un’epoca in cui una parte della magistratura rivendicava un uso alternativo della giurisdizione, vale a dire la strumentalizzazione della funzione giudiziaria per determinare o accelerare cambiamenti dello scenario politico-partitico; non occorreva, a tal fine, prendere la tessera del partito, poiché era molto più utile alla Rivoluzione favorire, da magistrati, gli agognati rivolgimenti degli assetti di potere. Quel tempo può dirsi chiuso, anche se è residuato un sistema di gestione degli incarichi di potere che la vicenda Palamara ha denunciato nel suo carattere sistematico.

La partecipazione del magistrato alla discussione sulle questioni di rilievo politico riguarda oggi, soprattutto, il campo interessato dai cosiddetti nuovi diritti, incrocio fra scienza, diritto e persona. A differenza dell’attività politica tradizionalmente intesa, la conflittualità in questo campo attinge a livelli di maggiore profondità, coinvolgendo la stessa dimensione antropologica. La conflittualità è, inoltre, acuita dal fatto che si tratta di questioni che registrano la mancanza di condivisione nel corpo sociale nonché sovente l’assenza del legislatore; un’assenza, quest’ultima, che una parte consistente della dottrina (cfr. fra gli altri, Vittorio Zagrebelsky, ne Il diritto mite) tende a giustificare preferendo che determinate materie vengano trattate dal giudice, essendo egli tecnico più raffinato e affidabile rispetto alle “mutevoli maggioranze parlamentari”.

Vi è, inoltre, da considerare che la partecipazione al dibattito pubblico su questi temi difficilmente può mantenersi in un alveo di asettica neutralità, richiedendo una presa di posizione su cosa si intende per umano e per dignità della persona. E, per di più, una tale presa di posizione, per l’assenza di una regola di fonte legislativa, corre il rischio di rappresentare un’anticipazione del giudizio, proprio con riferimento alla meritevolezza di tutela di particolari istanze. Come tutelare, dunque, l’imparzialità nell’esercizio della funzione giurisdizionale con riferimento alle questioni eticamente sensibili, che sembrano oggi esaurire la più gran parte del dibattito politico? In che termini è lecito e deontologicamente compatibile con lo status di magistrato intervenire nel dibattito politico? La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 8906 del 14 maggio 2020, giungendo a un’importante statuizione, che riflette, anche letteralmente, il pensiero del beato Rosario Livatino, soprattutto nella parte in cui quest’ultimo considerava indispensabile per il magistrato non solo essere ma anche apparire imparziali:

“Essere imparziali vuol dire giudicare il caso sottoposto con obiettività e senza preconcetti, seguendo soltanto la propria coscienza nell’applicazione della norma giuridica; vuol dire non lasciarsi influenzare da simpatie, interessi personali, forze e interessi esterni di qualsiasi genere; vuol dire giudicare senza aspettative di vantaggi e senza timore di pregiudizi. L’esercizio della funzione giurisdizionale impone al giudice il dovere non soltanto di essere imparziale, ma anche di apparire tale; gli impone non soltanto di essere esente da ogni parzialità, ma anche di essere al di sopra di ogni sospetto di parzialità. Mentre l’essere imparziale si declina in relazione al concreto processo, l’apparire imparziale costituisce, invece, un valore immanente alla posizione istituzionale del magistrato, indispensabile per legittimare, presso la pubblica opinione, l’esercizio della giurisdizione come funzione sovrana: l’essere magistrato implica una immagine pubblica di imparzialità”.

E ancora:

“Certo è incomprimibile il diritto dei magistrati a partecipare alla vita politica della società; ed è pura illusione immaginare la loro indifferenza ai valori, come la loro neutralità culturale. Occorre, tuttavia, tenere distinta la politica delle idee –che, come tale, non contrasta con il dovere di imparzialità del magistrato ed è perciò a esso consentita, sia pure col necessario equilibro e la dovuta moderazione – dalla politica partitica, dalla lotta tra gruppi contrapposti, alla quale il magistrato, per la particolare collocazione costituzionale dell’ordine giudiziario cui appartiene, deve astenersi dal partecipare, a tutela di quella immagine pubblica di imparzialità che è coessenziale all’esercizio della funzione giurisdizionale che gli è demandata”.

Come applicare il criterio ermeneutico sopra enunciato dalla Corte di Cassazione con riferimento alla politica delle idee? Se “l’essere imparziale si declina in relazione al concreto processo” mentre “l’apparire imparziale costituisce un valore immanente alla posizione istituzionale del magistrato”, sembra lecito poter giungere a una prima importante conclusione. Sostenere, anche nel dibattito pubblico, una determinata visione con riferimento alle questioni eticamente sensibili, oggetto di dibattito politico e di pressione sul versante legislativo, non è di per sé pregiudizievole per l’imparzialità del magistrato. Lo diviene in due ben precise circostanze.

La prima si ha quando quella visione condiziona a tal punto l’esercizio della funzione da condurre il magistrato, nell’ambito di una concreta vicenda sottoposta al suo giudizio, all’adozione di una determinata decisione ultra se non proprio contra legem, assumendosi il compito di attribuire meritevolezza di tutela a istanze che non hanno trovato copertura legislativa. La seconda si ha quando, al di fuori di concrete vicende processuali, nel partecipare al dibattito pubblico il magistrato tenga una condotta incompatibile con il suo status, che impone di osservare sempre uno stile improntato a equilibrio e a serietà di argomentazioni.

Al di là di tali circostanze, occorre evitare che un’eccessiva e impropria dilatazione del requisito dell’imparzialità porti a una mortificazione assoluta della libertà di manifestazione del pensiero del magistrato, sul quale incombe sia il dovere di salvaguardare il prestigio della funzione giudiziaria, sia quello di contribuire alla crescita culturale della propria comunità. Nella consapevolezza, soprattutto per il magistrato credente, della “necessità di valorizzare ogni forza che miri consapevolmente all’attuazione dell’etica cristiana nella scienza giuridica, nell’attività legislativa, giudiziaria, amministrativa, in tutta la vita pubblica” (così Rosario Livatino nella conferenza “Fede e diritto”, richiamando le parole rivolte da San Giovanni Paolo II nel 1982 all’Unione giuristi cattolici).

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino

Aggiornato il 31 marzo 2022 alle ore 12:21