Addio al diritto fallimentare

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con il Decreto legislativo numero 83/2022 il Governo italiano ha recepito e quindi attuato la Direttiva Ue 2019/1023 e ha legiferato le disposizioni in materia di composizione negoziata della crisi. Il nuovo Codice ha eliminato il Sistema di allerta a vantaggio di nuove misure e assetti che consentano di prevedere tempestivamente il sorgere di uno stato di crisi, utilizzando il nuovo Istituto della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Il succitato Istituto, attivabile su istanza dell’imprenditore commerciale e agricolo, a prescindere dalla mole dell’attività svolta. Invero, l’imprenditore che presenta delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, potrà rivolgersi alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (Cciaa) del proprio territorio di appartenenza per ottenere la nomina di un esperto indipendente allo scopo di risanarne l’impresa. La suddetta nuova figura professionale, che possiede i requisiti previsti dall’articolo 2399 c.c., il quale non ha alcun legame personale e professionale con l’impresa da risanare e con le altre parti interessate al suo risanamento, svolgerà il compito di facilitare le trattative dell’imprenditore, allo scopo di realizzare il progressivo riequilibrio patrimoniale o economico-finanziario e per impedirne la probabile crisi o insolvenza.

Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata inserita la disposizione riguardante l’adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, affinché l’imprenditore individuale e collettivo debba adottare delle misure idonee e degli assetti che gli consentano di rilevare dei probabili squilibri sia di natura patrimoniale e sia di natura economico-finanziaria, inerenti alla relativa attività imprenditoriale svolta dal debitore e alle sue endemiche caratteristiche strutturali. Inoltre, la suindicata disposizione permetterà di verificare la presenza di debiti non sostenibili e la mancanza di prospettive aziendali per i 12 mesi successivi e l’esistenza di debiti per retribuzioni non pagati da almeno 30 giorni, che nel quantum corrispondano a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.

In aggiunta, consentirà la verifica dell’esistenza di debiti scaduti nei confronti dei fornitori da almeno 90 giorni per un ammontare maggiore di quello dei debiti non scaduti, oltre al fatto che permetterà di constatare l’esistenza di esposizioni con le banche e con gli intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da 60 giorni il limite degli affidamenti che complessivamente raggiungano il 5 per cento del totale delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, primo comma, nei riguardi dei creditori pubblici.

Senza dimenticare, che queste nuove misure idonee e questi assetti metteranno l’imprenditore nelle condizioni di ricavare delle informazioni necessarie con la lista di controllo particolareggiata e di compiere un test pratico per comprendere la ragionevole fattibilità del risanamento aziendale, secondo quanto prevede l’articolo 13, secondo comma del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ossia la cosiddetta Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Quindi, questa nuova filosofia legislativa, codificata nel nuovo testo normativo, valorizza il metodo preventivo nella gestione dell’impresa, incentivando l’utilizzo degli strumenti di programmazione, come il piano industriale e il budget, considerandoli centrali per le loro finalità e a tal riguardo, i Principi per la redazione dei piani di risanamento agevoleranno l’imprenditore e l’esperto indipendente nella gestione della Composizione negoziata.

Un’ulteriore positiva novità introdotta dal nuovo Codice è rappresenta dalla conferma e dallo sviluppo dell’Istituto del Concordato preventivo, con l’introduzione della nuova fattispecie di concordato qual è il Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che come soluzione di matrice liquidatoria, consentirà all’imprenditore, che non abbia risanato la propria azienda con procedure negoziali, di poter trovare un efficace rimedio alla crisi, purché venga attuato entro 60 giorni dalla ricezione della relazione finale redatta dall’esperto indipendente.

Per quanto riguarda l’attuazione dell’Istituto della Composizione negoziata della crisi, l’articolo 16, al quinto comma, evidenzia l’intenzione di considerare gli Istituti di credito come parte attiva nel procedimento di risanamento dell’impresa, delineando il ruolo attivo degli intermediari finanziari, i quali saranno stimolati a partecipare in modo attivo e informato, sempre tenendo presente che l’accesso alla Composizione negoziata non determina la sospensione o la revoca degli affidamenti, in quanto ciò può essere disposto solo se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, tramite una specifica comunicazione che ne illustri le motivazioni. 

Detto ciò, il nuovo Codice non è esente da assicurare il rispetto delle forniture inerenti ad accordi stipulati in precedenza all’attivazione dell’Istituto della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, pur salvaguardando la continuità dell’impresa in difficoltà.

Per questo motivo, il nuovo Codice, all’articolo 18, quinto comma, prevede che i creditori, tutelati da specifiche misure protettive, non possano rifiutare in modo unilaterale l’adempimento dei contratti pendenti e tanto meno determinare la loro risoluzione e allo stesso tempo impedisce agli stessi sia di apporre modifiche in pejus e sia anticiparne la scadenza perché i crediti, antecedenti la pubblicazione della richiesta di accesso all’Istituto della Composizione negoziata, non sono stati onorati.

Aggiornato il 06 novembre 2022 alle ore 12:07