La riforma della giustizia

Il referendum sulla giustizia è stato bocciato dall’elettorato.

Il voto contrario è stato deciso non in base ad una valutazione di merito dei contenuti, ma per infliggere una sconfitta al governo. Si trattava di una riforma che non risolveva i problemi della giustizia, ma che era, con l’attuazione della separazione delle carriere, un importante tassello per una buona organizzazione del potere giudiziario. Non vi è stata una campagna elettorale appropriata: i sostenitori hanno affermato che la riforma era risolutrice dei problemi che affliggono la giustizia commettendo anche l’errore di presentare la nuova disciplina normativa come una rivincita sulla magistratura; i contrari si sono presentati come i custodi della della Costituzione, che va tenuta immune da ogni intervento, con ciò ignorando che la Costituzione e le leggi, secondo i più avvenuti giuristi, sono organismi che per continuare a vivere devono essere aggiornati in base alle esigenze dei cittadini e che la Costituzione stessa ha subito ben quarantasei modifiche. Nel diritto romano era ben chiaro questo concetto, quando veniva sostenuto: “Omne ius hominum causa constitutum est. Altre motivazioni del tutto infondate degli avversari erano che con la nuova normativa si attentava alla autonomia della magistratura e che si sottoponeva il pubblico ministero al controllo del potere esecutiv

La separazione delle carriere era peraltro sostenuta da giuristi insigni e di sicura fede democratica, quali Giuliano Vassalli e Augusto Barbera. La conclusione della vicenda referendaria, però, è ben lontana dalla risoluzione dei problemi della giustizia, con un processo penale lungo e che registra comportamenti da parte di taluni giudici che suscitano grandi perplessità. La riforma “Vassalli” del 1989 è stata, a distanza di pochi anni, profondamente modificata da leggi e leggine e da diverse pronunce della Corte costituzionale. Inoltre, la prassi giudiziaria e le gravi disfunzioni delle strutture amministrative hanno annullato i principi fondamentali del nuovo codice di procedura penale; sicchè si può affermare che non esiste ormai da molto tempo il processo di parti”.

Terzietà del giudice, par condicio delle parti, sono ormai semplici parole. I nuovi poteri di supplenza del giudice di dipartimento, per quanto concerne la formazione della prova e la posizione di assoluta preminenza del pubblico ministero nelle indagini preliminari, vanno a dimostrare che i principi del processo posti a base della riforma Vassalli non sono altro che un ricordo.

Vi è stata anche una commistione delle funzioni del giudice e del pubblico ministero che hanno determinato la sproporzione delle parti procesuali. Inoltre, non è stata attuata la ripartizione delle fasi del processo per la contaminazione delle indagini e della prova che ha determinato l’introduzione degli atti preliminari nel fascicolo del dibattimento.

L’alternativa tra indagini e prove ha fatto poi saltare il discorso della inutilizzabilità quale sanzione processuale, sulla base del principio di non discrezione del materiale conoscitivo raccolto negli atti preliminari, senza rispetto per le regole di eslusione della prova.

Anche la parte attinente ai riti alternativi non ha retto, pur avendo l’importante funzione di deflazione dei carichi giudiziari, e non ha retto per le preclusioni di legge ad integrazione della prova e a causa di indagini preliminari insufficienti.

La ricostituzione della par condicio delle parti deve costiutire la base imprescindibile del nuovo processo penale; i poteri delle parti, inoltre, devono essere disciplinate da norme rigorose e prevedere la partecipazione della difesa in tutte le fasi del processo con le garanzie previste dalla costituzione, affinchè non si verifichi quanto in una vicenda giudiziaria quale quella di Garlasco, in cui è stata denunciata attività di intercettazione ai danni del difensore.

Un processo ragionevole, ancora, ha bisogno di strutture adeguate, della digitalizzazione e di strumenti finanziari sufficienti. Su queste tematiche devono confrontarsi maggioranza e opposizione, non ringhiando l’una contro l’altra ma tenendo presente gli interessi dei cittadini ed il buon funzionamento dello Stato.

Aggiornato il 23 maggio 2026 alle ore 10:38