Diritto come forma, politica come sostanza

Il rapporto fra politica e diritto internazionale è quanto mai complicato e, comunque, soffre di una debolezza dovuta alla mancanza, da parte del diritto, di una autorità in grado di stabilire sanzioni efficaci e universalmente praticate. La cosa ha riguardato ogni iniziativa che, soprattutto nel secolo scorso, con la Convenzione dell’Aia, il Patto Briand-Kellogg e la nascita dell’Onu, abbia cercato di regolare ciò che, in fondo, non è intrinsecamente regolabile, cioè la politica degli Stati sovrani.

In altre parole, il giudizio dell’opinione pubblica – laddove esiste – riguardo ad iniziative militari di un paese nei riguardi di un altro, verte sempre e comunque, alla fine, non sulla constatazione della lesione formale di un articolo del diritto internazionale bensì sulla sostanza, ossia sui fatti concreti che hanno portato al conflitto e sulle sue conseguenze reali. È interessante osservare l’analogia fra tutto questo e la differenza che sussiste fra democrazia formale e democrazia sostanziale. Come è noto, la democrazia sostanziale è spesso invocata, in particolare dai movimenti di sinistra, per richiedere un’attenzione più intensa a tutti quegli aspetti sociali che non vengono soddisfatti dalla sola garanzia circa la libertà di opinione, del voto elettorale e così via, istituendo in questo modo una sorta di quadro giuridico aggiuntivo fondato su aspetti morali e di giustizia.

Sul piano internazionale, in fondo, vale la stessa differenza, con le relative conseguenze. Ciò significa che il diritto che dovrebbe regolare le relazioni fra i vari paesi costituisce un quadro formale che, da solo, non risponde né può rispondere alle esigenze o alle finalità politiche dei vari governi.

Si tratta di esigenze e fini che si fondano su problemi di difesa da possibili aggressioni, oppure su giudizi morali ma anche su necessità economiche e spesso motivati da obiettivi ideologici. Sta di fatto che, anche solo nella seconda metà del secolo scorso, in vari continenti, soprattutto in Africa e in Oriente, le guerre dette regionali non si contano e tutte sono state attuate senza alcun riguardo per il diritto internazionale. Un intervallo di tempo che va dalla guerra di Corea degli anni Cinquanta all’“operazione militare speciale” russa in Ucraina e, a questo proposito, fa amaramente sorridere che Putin denunci l’operazione militare speciale di Trump in quanto lesiva del diritto internazionale.

Di fatto la conclusione non può che essere una: la sostanza delle relazioni non può che prevalere nettamente sulle regole del diritto formale, peraltro senza potere. Per questo gli storici, ma già oggi tutti noi, si esprimeranno sui fatti, le loro connessioni e le loro conseguenze e non certo su una tediosa disamina giuridica. In effetti, qualsiasi guerra nasce da una contrapposizione sostanziale che, sviluppandosi, conduce a decisioni che potranno andare al di là delle regole formali internazionali. Prendere posizione su eventi del genere ha senso solo guardando ai crudi fatti: per esempio, Papa Bergoglio aveva insinuato che la Nato era come “un cane che abbaiava” ai confini della Russia: era questo un fatto che giustificava l’invasione militare russa? Dopo la strage del 7 ottobre Israele doveva forse dichiarare guerra, secondo i crismi internazionali, allo Stato palestinese? E, oggi, le motivazioni addotte dal Governo Usa per l’operazione lampo in Venezuela, hanno fondamento nei fatti pregressi oppure no? È quanto mai evidente che il nostro giudizio sugli eventi dipende da un giudizio sostanziale e preliminare che riguarda gli attori in gioco e, per quel che mi riguarda, se, nel mondo, ci devono essere dei carabinieri, preferisco che lo siano gli Usa piuttosto che i russi o i cinesi.

Aggiornato il 07 gennaio 2026 alle ore 10:46