Protocollo migranti Italia-Albania: prima udienza alla Corte di Giustizia Ue

Si è tenuta la prima udienza alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, a Lussemburgo, sui ricorsi di due richiedenti asilo contro il protocollo Italia-Albania.

La designazione di Paese sicuro e l’applicazione della procedura accelerata per l’esame delle richieste d’asilo sono stati al centro del dibattito.

Da un lato, gli avvocati dei ricorrenti hanno sottolineato che l’articolo 46 della direttiva 2013/32 sui Paesi sicuri impone ai giudici nazionali di garantire un ricorso effettivo attraverso un esame completo e aggiornato degli elementi di fatto e di diritto.

Con particolare riferimento alla famosa sentenza del 4 ottobre 2024, nella causa C-406/22 (che ha chiarito l’importanza di valutare in maniera esaustiva le procedure di protezione internazionale, inclusa la designazione di un Paese terzo come sicuro) l’avvocato Sonia Angilletta ha dichiarato: “L’unico strumento idoneo a garantire la certezza del diritto è quello di limitare la designazione di un Paese di origine sicuro ai casi in cui le condizioni previste dall’Allegato 1 della Direttiva siano soddisfatte per tutto il territorio dello Stato e per tutte le categorie di persone presenti”. Poi ha continuato spiegando come l’allegato 1 − più volte citato nello oltre tre di udienza presieduta dal presidente della Corte, Koen Lenaerts − stabilisca che “un Paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva 2011/95, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Questa impostazione, secondo la difesa dei due assistiti, eviterebbe il rischio di disparità di trattamento tra i richiedenti asilo e, allo stesso tempo, che persone provenienti dallo stesso Paese possano vedersi applicare procedure differenti.

Inoltre, la difesa ha cercato di porre l’accento sull’effetto pregiudizievole della procedura accelerata, che prevede tempi estremamente ridotti per la presentazione di un ricorso: in Italia, per esempio, il termine per l’impugnazione è di soli sette giorni.

Dario Belluccio, che difende un altro ricorrente, ha invece criticato le modalità con cui alcuni Stati, tra cui l’Italia, hanno adottato la lista dei Paesi sicuri: “In due anni, il governo italiano ha adottato oltre 20 atti normativi in materia di immigrazione e asilo, con quattro interventi legislativi negli ultimi mesi. Mentre l’Italia ha designato 29 Stati come sicuri, la Germania ne ha individuati solo 9”, fatto che per la difesa dimostrerebbe un’applicazione arbitraria della normativa.

Dall’altro, Lorenzo D’Ascia, avvocato dello Stato italiano, ha invece difeso la legittimità della designazione dei Paesi sicuri, spiegando che il concetto di sicurezza non deve essere interpretato in modo assoluto, ma piuttosto considerando il criterio della prevalenza: “La sicurezza deve essere valutata per la maggioranza della popolazione, non per la totalità degli individui”, sottolineando come la direttiva non vieti la previsione di eccezioni per determinate categorie di persone. In riferimento all’Allegato 1, poi, D’Ascia ha dichiarato: “Il governo ritiene che dall’espressione generalmente e costantemente non si possa trarre la conclusione che la condizione di sicurezza debba essere soddisfatta egualmente per tutti gli individui. Una simile interpretazione postulerebbe un concetto di Paese sicuro in senso assoluto senza alcun margine di insicurezza personale, il che è auspicabile ma indubbiamente irreale. Visto che non può attribuirsi alle norme un significato sganciato dalla realtà, la direttiva allude evidentemente a Paesi che siano sicuri per la maggioranza dei propri cittadini e non per tutti i cittadini, come emerge del resto chiaramente dal Considerando 42”.

Per quanto riguarda la procedura accelerata, secondo il rappresentante del governo italiano, essa non rappresenta una deroga alle garanzie di protezione internazionale, bensì una forma di gestione efficiente delle domande che non necessitano di un’istruttoria complessa: “Il diritto a un ricorso effettivo è garantito in ogni caso”, ed ha aggiunto che “gli Stati membri hanno piena autonomia nella definizione delle modalità procedurali per la designazione dei Paesi sicuri”.

Da parte sua, Flavia Tomat, avvocato della Commissione europea, ha evidenziato che la direttiva 2013/32 lascia un margine di valutazione agli Stati membri, ma questi devono rispettare le condizioni stabilite dall’Allegato 1: “Un Paese può essere designato come sicuro solo se non vi sono persecuzioni generalmente e costantemente”, ha dichiarato. Tuttavia, ha specificato che la stessa Commissione ha riconosciuto che la direttiva non esclude la possibilità di prevedere eccezioni per determinate categorie di persone. Inoltre, per la Commissione il concetto di generalmente e costantemente sicuro deve essere interpretato con attenzione, poiché alcuni gruppi specifici di persone potrebbero non godere di tale protezione: “Non si può ignorare il fatto che alcune categorie di persone, come giornalisti, membri di minoranze religiose o persone Lgbtq+, possano essere esposte a rischi sistematici anche in Paesi considerati generalmente sicuri. Gli Stati membri devono garantire che le eccezioni previste coprano adeguatamente questi gruppi vulnerabili”. Ed ha concluso: “La Commissione è disposta ad accettare che la direttiva 2013/32 consenta agli Stati membri di disegnare Paesi di origine come sicuri, prevedendo delle eccezioni tra categorie di persone”.

Ora bisognerà attendere il 10 aprile, quando l’avvocato generale della Corte dell’Ue, Richard de la Tour, esprimerà il suo parere.

Aggiornato il 26 febbraio 2025 alle ore 15:14