Autonomia, l’esame in pre-Consiglio

Stop agli “attacchi generici e ideologici di cui sono davvero stufo”. Roberto Calderoli, ministro degli Affari regionali, in un’intervista su La Stampa dei giorni scorsi va subito al nocciolo della questione. Il tema è quello dell’autonomia differenziata: oggi il pre-Consiglio sarà chiamato a un esame tecnico del ddl. Sul tavolo, tra l’altro, ci saranno altre questioni, come una serie di ratifiche di accordi internazionali, incluso quello con il gabinetto dei ministeri dell’Ucraina sulla cooperazione di polizia (siglato nel 2021 a Kiev). Giovedì alle 16, invece, dovrebbe tenersi una nuova riunione del Cdm.

Lo stesso Calderoli, sabato, aveva spiegato: “L’autonomia martedì va in pre-Consiglio dei ministri e poi, ragionevolmente, andrà in Consiglio dei ministri”. Insomma, il percorso procede in avanti. Mentre Luca Zaia, governatore del Veneto, nelle ultime ore ha ribadito: “Questo Governo in cento giorni ha fatto quello che non nessuno aveva mai fatto finora. Abbiamo una norma che introduce l’obbligo della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Per cinque anni ho sentito dire che l’autonomia non si poteva fare, perché non c’erano i livelli essenziali delle prestazioni e questo Governo li ha resi obbligatori”.

Ma cosa succede? Le Camere hanno a disposizione sessanta giorni di tempo per esaminare l’intesa fra Regione e Stato per l’attribuzione delle nuove funzioni. Rispetto alle ipotesi delle scorse settimane, secondo quanto appreso, raddoppierebbero i tempi di questo passaggio nella bozza del ddl sull’Autonomia differenziata all’esame del pre-Cdm. È ipotizzato che la valutazione dell’intesa spetti, oltre che al Mef, anche ai ministri competenti per materia. Di pari passo, lo schema di accordo andrà trasmesso subito alla Conferenza unificata e non dopo la sua sottoscrizione. Schema di intesa che, difatti, dovrà essere approvato dalla Regione. Infine, entro un mese sarà deliberato dal Cdm.

Nello specifico, il patto con cui lo Stato indica funzioni di autonomia differenziata a una Regione potrà avere una durata non superiore ai dieci anni. “L’intesa – come evidenziato nella bozza – può prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere”.

Una bozza che ha contemplato un altro aspetto: “Alla scadenza del termine di durata, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno sei mesi prima della scadenza”. Ogni accordo, tra l’altro, “individua i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, continuano ad applicarsi nei relativi territori della Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti gli ambiti oggetto dell’intesa”.

Aggiornato il 31 gennaio 2023 alle ore 13:35