Molto spesso sentiamo delle notizie che vanno oltre l’informazione strettamente necessaria di un fatto, si trascende verso un pettegolezzo nella migliore delle ipotesi o addirittura verso l’offesa e la violazione completa della privacy individuale. A causa della degenerazione della cultura nazional-popolare verso un forma mentis da “Grande fratello”, grazie alla quale tutti vogliono sapere tutto di ognuno, in una sorta di dipendenza patologica da “voyeur”, a volte si può incorrere in illeciti, sia civili che penali. La stessa libertà di stampa, giustamente garantita e tutelata dalla nostra Carta costituzionale, può essere lo strumento con cui si determina questo deplorevole comportamento, quando essa viene esercitata oltrepassando i limiti del rispetto della libertà individuale, al punto da causare danni non solo patrimoniali, ma anche morali e nello specifico biologici, a coloro che risultano vittime di tale condotta. L’approfondito studio di questa problematica postula l’analisi delle normative di riferimento e dei loro risvolti concreti nella vita reale, in riferimento alla loro effettiva applicazione. Al secondo comma dell’articolo 21 della Costituzione italiana si statuisce che “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
Invero, il diritto di cronaca rappresenta una specificazione della libertà di manifestare il proprio pensiero, in quanto il cronista oltre a diffondere le notizie, le interpreta e le commenta a beneficio dei suoi lettori o ascoltatori. I fatti riportati dal giornalista sono sempre riportati secondo un’opinione personale e mai in modo neutrale. L’attività del giornalista per quanto sia tutelata dai dettami costituzionali non può non incontrare dei limiti a garanzia della dignità della persona e non solo. Il diritto di cronaca presenta per esempio, dei limiti interni in riferimento alla rilevanza pubblico-sociale, alla verità obiettiva dei fatti narrati, oltre che riguardo alla forma utilizzata per la diegesi che non deve mai oltrepassare il limite di un linguaggio consono e non offensivo. Inoltre, la succitata cronaca è soggetta a dei limiti esterni per la tutela di rilevanti interessi nazionali, come ad esempio la tutela dell’attività dell’amministrazione della giustizia in generale e della tutela del segreto dell’attività giudiziaria in particolare, oltre al fatto che non deve ledere il segreto di Stato.
Un altro limite fondamentale dell’attività giornalistica è quello imposto dal diritto alla tutela dei dati sensibili del cittadino. Non a caso l’articolo 2 della legge 69/1963 dell’ordinamento della professione di giornalista, sotto la rubrica “Diritti e doveri” stabilisce il principio: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”. Il 1 gennaio del 2021 è entrato in vigore il Testo Unico dei Doveri del Giornalista e all’articolo 2 , rubricato “fondamenti deontologici”, il quale afferma che il giornalista” rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia”.
Mentre al primo comma dell’articolo 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, che sono contenute all’interno dell’Allegato 1 del Provvedimento n. 491 del 29 novembre del 2018 del Garante per la protezione dei dati personali, si afferma che “Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine”. In sostanza, urge trovare un bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto alla tutela dei dati sensibili, definiti dalla normativa dell’Unione europea come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o identificabile”.
L’unico modo per realizzare il suddetto bilanciamento è attenersi al concetto di essenzialità dell’informazione”, affinché il diritto di cronaca venga esercitato in modo lecito sia riguardo ai casi di suo interesse e sia riguardo alle modalità con cui si declina la diffusione delle informazioni che riguardano un individuo. Nell’attuale società in cui in ogni modo e con i più svariati strumenti tecnologici ed informatici si tende continuamente a varcare il limite del rispetto del diritto alla tutela dei dati sensibili individuali, diventa necessario ed indispensabile tanto concretizzare il bilanciamento, sopra esposto, tra il diritto di cronaca e il rispetto della privacy altrui, quanto l’effettivo monitoraggio che ciò accada realmente, a cominciare dal Garante della privacy, altrimenti verrà compromessa non solo la libertà individuale, ma anche lo stesso stato di diritto, a vantaggio di un modus agendi illiberale e incostituzionale.
“Audacter calumniare, semper aliquid haeret”
Aggiornato il 09 maggio 2022 alle ore 12:19