Diritti detenuti: tanti garanti,poche garanzie

In Svezia, patria del welfare, esiste fin dal 1809 un organo fiduciario del Parlamento che vigila sul funzionamento dell’amministrazione statale, tutelando i cittadini contro eventuali abusi da parte di pubblici funzionari. È chiamato “Ombudsman”, letteralmente “uomo che fa da tramite”.

A questa data viene solitamente fatta risalire la più recente figura del difensore civico, mentre altri studiosi ricordano che nella Roma dei primi tempi repubblicani era codificato lo “jus intercessionis” affidato ai Tribuni della plebe, con funzioni di mediazione e garanzia. In tempi recentissimi diverse risoluzioni delle Nazioni Unite raccomandano l’istituzione dell’Ombudsman, e più tardi l’Unione europea codifica il “mediatore europeo” col compito di tutelare il diritto dei cittadini ad una buona amministrazione.

In Italia, un primo istituto di garanzia è nato nel 1993 per tutelare i diritti dei clienti di Banche ed Istituti finanziari: l’Ombudsman bancario. Dieci anni dopo tutta la normativa a tutela del consumatore è stata raccolta nel Codice del Consumo e tuttavia non è stata istituita la figura del difensore dei consumatori. Sempre nei primi anni duemila è stata codificata la figura del difensore civico, che ha il compito di accogliere i reclami non accettati in prima istanza dall’Ufficio Reclami del soggetto commerciale che eroga un servizio.

Sia pure in ritardo, l’Italia dunque si è dotata di chi ha il compito di difendere i diritti dei cittadini risparmiatori o consumatori. Ma per le persone private della libertà personale e trattenute in custodia dello Stato per motivi di sicurezza non esisteva alcuna tutela. Secondo la Costituzione italiana e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questi cittadini, siano essi in attesa di giudizio oppure già condannati, hanno comunque il diritto di esser trattati in modo umano ed aiutati per il recupero e la reintroduzione nel mondo del lavoro e del viver civile. La figura del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (detto anche difensore civico dei detenuti) è prevista anche dalla convenzione Onu contro la tortura, risalente al 1987, che l’Italia ha sottoscritto.

Tuttavia la figura del Garante nazionale dei diritti dei detenuti è stata istituita 27 anni dopo, con la Legge 21/02/2014 n.10; e poi si è dovuto attendere ancora fino al Decreto 11/03/2015 n.36 che contiene il Regolamento per la composizione dell’Ufficio del Garante Nazionale. L’entrata in vigore era prevista per il 15/04/2015, ma solo dieci mesi dopo, il 6 febbraio 2016, il ministero della Giustizia ha comunicato: “Il professor Mauro Palma è il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. La sua nomina, insieme a quella dell’avvocato Emilia Rossi come membro, è stata formalizzata in un decreto del Presidente della Repubblica”.

L’Italia, si sa, è il Paese dell’improvvisazione individuale: ancor prima che ci fosse un Garante nazionale dei diritti dei detenuti, esistevano qua e là Garanti comunali, provinciali, regionali, ciascuno di loro nominato in base ad una legge o ad un regolamento deliberato dai relativi Consigli comunali, provinciali o regionali secondo testi diversi, che raramente hanno qualche consonanza normativa. Con l’intento di capire quanto sia stato fatto, e soprattutto quanto ancora ci sia da fare per assicurare un minimo di legalità all’esecuzione della pena detentiva, si è provato a costruire una mappa dei Garanti regionali. Infatti parrebbe logico cominciare dalle Regioni, che sono in tutto venti, sicché non dovrebbe esser difficile stabilire per ciascuna di esse in che data è stata approvata la legge istitutiva, chi è stato nominato Garante e in che data, quale durata lo statuto prevede per il mandato.

Prima mossa, l’esame, nel sito del ministero della Giustizia, dell’elenco dei Garanti regionali in carica. L’elenco esiste, ma è incompleto: mancano indicazioni per alcune regioni, e in alcune altre è indicato il nome di un Garante che - con riferimento alla data in cui è stato nominato e alla durata del mandato stabilita dall’atto istitutivo - decadrà ben presto oppure è addirittura già decaduto. Per scoprire in che data ciò sia accaduto o stia per accadere, bisogna trovare il testo della legge regionale istitutiva, perché le leggi sono diverse da Regione a Regione: in alcune Regioni il mandato del Garante dura cinque anni, in altre Regioni sei o sette anni e altrove il Garante decade con la decadenza della consiliatura regionale. Non basta: in alcune Regioni il Garante può essere rieletto al termine del mandato, in altre non può essere nuovamente incaricato.

È presumibile che il primo lavoro che dovrà fare il Garante nazionale appena nominato riguarderà proprio l’aggiornamento dell’elenco ufficiale presso il ministero della Giustizia; poi verranno le decisioni per mettere ordine in tutto il sistema. Per esempio, sarà interessante vedere come verrà impostato il coordinamento dei Garanti, poiché il 29 gennaio 2016 alcuni di essi si sono riuniti a Torino come libera Associazione dei Garanti e hanno eletto un coordinatore nella persona del Garante della Toscana Franco Corleone (che peraltro da poco è stato nominato commissario del Governo in sei Regioni commissariate per non aver chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari e che pertanto decadrà da ogni altro incarico), e due vicecoordinatori nelle persone di Bruno Mellano, Garante del Piemonte, e di Adriana Tocco, Garante della Campania “in attesa di seconda nomina”.

Il ministero della Giustizia, nel comunicare la nomina del Garante nazionale, ha precisato che egli coordinerà il lavoro dei Garanti regionali: ci si trova dunque in presenza di quattro coordinatori, di cui tre non nominati dal Presidente della Repubblica ma eletti in seno ad una riunione fraterna, e si vedrà come questa situazione sarà gestito dal professor Palma o dall’avvocato Emilia Rossi.

La costruzione di una mappa dei Garanti è lavoro arduo perché tutti gli elenchi disponibili nel web sono carenti, disordinati e spesso inattendibili ed i siti delle varie Regioni sono incompleti. Alla fine, non è rimasto che darsi da fare col telefono, chiamando gli “Urp” delle Regioni oppure chiedendo ad amici, compagni, colleghi, di andare negli uffici regionali ad informarsi. Mentre il completamento di questo lavoro è in corso, la notizia della nomina del Garante nazionale suggerisce di mettere urgentemente a disposizione i dati finora raccolti: ci si risolve pertanto a pubblicare questa sintetica presentazione, continuando nel lavoro di ricerca su tutte le Regioni.

Qual è il motivo dell’urgenza? Ecco un esempio per tutti (ma situazioni altrettanto grottesche si trovano in altre Regioni, mentre in alcune non è stata ancora neppure approvata una legge istitutiva): in Sicilia la figura del Garante è stata istituita nel 2005 (art. 33 della legge regionale n.5 del 19 maggio 2005); il mandato, affidato dal presidente della Regione con proprio decreto, ha una durata di sette anni. Nel 2006 è stato nominato Garante il senatore Salvo Fleres, che ha svolto la funzione fino alla scadenza del mandato, il 16 settembre 2013, e da allora il presidente della Regione non ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova nomina. Non c’è il Garante, ma l’Ufficio del Garante (che ha ben due sedi, a Palermo ed a Catania) tuttora esiste con una decina di funzionari ed impiegati che percepiscono stipendi ma non possono operare: non sono neppure autorizzati ad aprire la corrispondenza che arriva dalle carceri agli uffici, all’indirizzo del Garante che non c’è. I Radicali che vivono e operano in Sicilia hanno più volte sollecitato il presidente della Regione a nominare il Garante, e nel gennaio del 2015 hanno presentato un esposto alla Procura regionale della Corte dei conti per il danno conseguente alla mancata nomina del Garante. Il costo delle due sedi e del personale (in stipendi e contributi) è stato stimato in circa 500mila euro all'anno.

È un motivo sufficiente per informare con urgenza l’opinione pubblica ed il Garante nazionale sul disordine dannoso in cui versa la situazione dei Garanti e di cui la Sicilia è soltanto un esempio?

(*) Militante del Partito Radicale

Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 22:02