L’infezione Antimafia   contagia il diritto

Una notizia passata pressoché inosservata: l’Aula della Camera dei Deputati ha approvato l’art. 1 del nuovo codice Antimafia. Già il fatto che si parli di un “codice antimafia” dovrebbe mettere in allarme. Parlare di “codice” per la raccolta d leggi speciali, d’emergenza (o tali ritenute) dirette a combattere il fenomeno che, se non altro per scaramanzia, dovremmo considerare destinato ad estinguersi, sta già a provare la profonda deformazione in atto nel diritto (si fa per dire) di questo nostro Paese. Ma questo è niente di fronte al contenuto di quell’art. 1. “La platea dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali “si allarga” includendo ad esempio (sic!) i soggetti indiziati di aver commesso reati contro la Pubblica Amministrazione”. (ANSA)

Il fatto è di una gravità inaudita. Sapevamo che questa “estensione” era un progetto dell’ex P.M. ed ex candidato Presidente del Consiglio ed attuale beneficiario delle “nomine” di Crocetta, Antonio Ingroia. Ma ora ci troviamo già approvata in Aula alla Camera una norma che sconvolge tutto l’ordinamento penale e lo stesso sistema delle norme antimafia. Avevamo scritto ripetutamente che le norme “antimafia” erano nell’ordinamento giuridico, oltre che contrarie a principi costituzionali (misure limitative discrezionali della libertà personale e confische patrimoniali di indiziati di appartenere alla mafia) anche pericolose per il potenziale influsso di deformazione di tutto il resto dell’ordinamento.

Questo oggi avviene con una disinvoltura che solo l’inconcepibile brutale ignoranza del cosiddetto Ministro della Giustizia (L’Orlando Curioso), l’estremismo del suo “badante” Gratteri, l’ignoranza ed il 2 pressapochismo di una buona parte degli attuali deputati, può lasciar immaginare. A tutti questi signori è probabilmente sfuggito, come cosa appartenente ad un mondo culturale ad essi totalmente estraneo, che la norma “estensiva” delle misure di prevenzione è in aperto contrasto logico e sistematico anche con la precedente normativa riguardante la mafia. Fino ad oggi le misure di prevenzione si applicavano (certo, sconciamente) a chi fosse indiziato di appartenere ad associazioni mafiose. Riguardavano un reato permanente in atto, ed un reato in sé foriero di altri comportamenti criminali, insiti nella complessità del fenomeno mafioso.

La norma, oggi a rischio di diventare legge dello Stato, riguarda invece gli indiziati di aver commesso (bella “prevenzione”!!!) reati istantanei, fatti necessariamente del passato, magari neppure tanto prossimo. E’ una differenza fondamentale che gli ignoranti che si riempiono la bocca di chiacchiere per spacciarsi per “militanti del diritto” e, magari, parlano a vanvera di “stato di diritto” (sarei tentato di far l’onore a qualcuno di essi di nominarlo) probabilmente non riusciranno mai a capire o riterranno essere un “cavillo”. Mi riferisco anche e soprattutto all’esterno del potere legislativo e giudiziario. Ed anche a quei professori cui nei giorni scorsi segnalavo essere giunto il momento di ricorrere alle parolacce contro i vandali del diritto. E che, purtroppo continuano a tacere o flebilmente (molto flebilmente) dissentire, così che le parolacce sono loro a meritarle (“Quanno ce vo’, ce vo’” si dice a Roma).

Potrei aggiungere molte altre cose che, senza essere un “grande giurista” etc. etc. la mia non breve esperienza professionale mi suggerisce. Ad esempio: l’abuso d’ufficio è reato contro la Pubblica Amministrazione che con grande frequenza si addebita per semplici errori 3 procedurali amministrativi veri o presunti, da magistrati piuttosto digiuni di diritto amministrativo e penale (ce ne sono fin troppi!!!). Processi per tali reati si protraggono per anni prima che si trovi chi ne capisca qualcosa e demolisca tutto l’impianto accusatorio. Aggiungete a ciò la “novità” delle misure di prevenzione (con confische etc. per gli “indiziati”) e provate ad immaginare il disastro che ne deriva.

Un disastro, si noti, con ripercussioni paralizzanti per il funzionamento della macchina amministrativa, con la conseguenza che, per “sbloccarla” sarà “necessario” l’olio della corruzione. La corruzione che è in buona parte la conseguenza delle incongruenze, delle macchinosità, dei “blocchi” ed anche delle “timidezze” della Pubblica Amministrazione. E, intanto si conferiscono poteri ancora più insensati, un ruolo d’intollerabile sopraffazione al Partito dei Magistrati. “Tutti i salmi finiscono in gloria”.

Il quale Partito dei Magistrati, poi ci mette del suo nella vandalica manomissione dei principi basilari del diritto. Non solo di quello penale e non solo con i “reati giurisprudenziali”, il “concorso esterno” etc. E’ oramai consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’”abuso del diritto”, come dire sull’esistenza di un diritto da non considerare tale, anzi da mettere al pari delle violazioni di esso. Concetto demenziale tipicamente Komeinista di una giustizia al di sopra del diritto in nome di Allah, delle Rivoluzioni oppure della “purezza” (!!!???) della magistratura.

Le malefatte dei Vandali non hanno limiti.

Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 22:34