Più di un motivo dovrebbe indurmi a non scrivere ciò che sto per scrivere. Tuttavia, poiché l’arresto a cui accennerò è emblematico di una categoria di catture che sembrano esulare dal potere/dovere di arrestare, ne voglio parlare accademicamente per rimarcare la mancanza, in Italia, dell’habeas corpus alla maniera anglosassone. Nella common law l’arresto è di per sé illegale e l’accusa deve provarne la stretta necessità, che è eccezionale. L’arrestato, salvo pochi casi connessi alla sua personalità, viene subito rimesso in libertà dietro pagamento di una cauzione a lui appropriata.
Nell’ordinamento italiano, com’è noto, l’arresto è sottoposto a tre condizioni stringenti nella formulazione ma meno nei fatti: pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato. La fattispecie dell’omicidio del coniuge per mano del/della consorte, realizzata nell’ultimo caso di cronaca dei coniugi bolognesi, che qui cito soltanto come esempio senza in nulla riferirmi ai suoi aspetti processuali, sembra esulare dalle tre condizioni. Eppure, l’arresto del coniuge indagato per l’omicidio del/della consorte è quasi di prammatica in questo tipo di reato. Sennonché un marito che uccide la moglie addirittura due anni prima (ed anche la suocera quasi nel contempo, come insinuano i giornali), non può certamente reiterare il delitto. Né può inquinare le prove, atteso che il femminicidio è stato perpetrato con sostanze chimiche (ansiolitici e anestetici) che l’indagine ha rintracciato nel cadavere e il referto è immodificabile. Resta il pericolo di fuga, anche a voler trascurare la circostanza che l’arrestato non ha profittato dei due anni per fuggire. È vero, la fuga dopo l’incriminazione sarebbe ipotizzabile. Tuttavia, per diritto costituzionale, resta innocente. Sarebbe suo diritto processuale l’esenzione dall’arresto oppure, quanto meno, la detenzione domiciliare o il bracciale antifuga. Eppure, bisogna sottolinearlo, capita l’assurdo di arrestare persino il coniuge, assassino reo confesso del/della consorte, che si consegna spontaneamente dopo il delitto commesso, prima che polizia e magistratura ne sappiano alcunché.
Di fronte al più grave dei delitti, l’omicidio, il pubblico trova naturale, anzi indispensabile, arrestare il colpevole e restringerlo con detenzione preventiva in carcere. Ma le condizioni di legittimità dell’arresto sono sottoposte, per principio e per giurisprudenza, ad una interpretazione di stretto diritto. Nel caso di specie, la magistratura avrà senz’altro proceduto secondo la legge. Tuttavia, parlando in generale, la perplessità rimane e induce a riflettere sulla libertà personale, sull’habeas corpus, sulla custodia cautelare in Italia.
Con ciò, sia chiaro, stiamo parlando del rapporto tra l’accusa e l’accusato in costanza di un processo penale che è sempre, sempre, aleatorio. Ho scritto più volte che i vocaboli garantismo e giustizialismo non hanno affatto il significato sotteso da chi comunemente li usa. Ecco, invece, la mia definizione: il garantista è un innocentista in servizio permanente fino alla sentenza definitiva di condanna, mentre il giustizialista è un colpevolista in servizio permanente prima della sentenza definitiva di assoluzione.
Al condannato, sia il marito o la moglie l’assassino del coniuge, la galera sarà irrogata.
Aggiornato il 15 aprile 2023 alle ore 10:24