La nomina di Marta Cartabia e la caduta di bon ton istituzionale

Ai tempi della vecchia Democrazia Cristiana vigeva un principio di galateo istituzionale per il quale non sarebbe mai successo che un presidente di Corte costituzionale, pur emerito, potesse essere nominato ministro. Una sovrapposizione tra politica e più alte cariche istituzionali che, intendiamoci bene, non è vietata ma che potrebbe sottendere perlomeno una certa soggezione da parte della Corte di fronte ad una personalità che ne è stata il presidente. E che ora esercita funzioni ad essa incidentalmente subordinate per il controllo di legittimità.

La Costituzione ha inteso assicurare una garanzia di applicazione imparziale delle norme a opera di un organo “arbitrale”, e per questo le controversie sono state demandate alla giustizia costituzionale. Può accadere, ad esempio, che sorga conflitto tra il ministro della Giustizia e il Consiglio superiore della magistratura a proposito dei rispettivi poteri riguardanti i magistrati o fra il Governo e un pubblico ministero a proposito dell’applicazione del segreto di Stato, fra i promotori di un referendum abrogativo e l’Ufficio della Corte di cassazione, che controlla la regolarità delle procedure referendarie. Come si vede, il ministro della Giustizia è tra i più esposti al giudizio della Corte e si rischia di inficiare l’imparzialità di quest’ultima, quando il convenuto ne sia stato la più alta espressione. Non si vuole mettere in discussione l’elevatissimo profilo del ministro Marta Cartabia che sicuramente conferisce lustro al nuovo Governo, proprio in uno degli ambiti più delicati, ma sarebbe assai sconveniente se venisse a mancare un “arbitro” terzo e se la stessa Corte costituzionale assumesse un ruolo di soggezione.

Nel sommario delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale – recato in una delle ultime edizioni della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (la numero 53 del 30 dicembre 2020, Serie speciale) – gran parte delle questioni sollevate riguardano proprio provvedimenti del ministero ora diretto dall’illustre giurista. Sono infatti relative all’ordinamento giudiziario e, in particolare, alla riforma organica della magistratura onoraria e relative disposizioni sui giudici di pace nel contesto della delega al Governo, per la riforma organica di tale magistratura. Nel caso dei magistrati onorari, la questione di legittimità costituzionale è stata giudicata non manifestamente infondata per quanto riguarda il trattamento degli stessi nel periodo di sospensione dell’attività giudiziaria a causa del Covid, in quanto giudicato discriminatorio rispetto al trattamento economico percepito dai magistrati professionali nelle stesse condizioni di inattività lavorativa. In particolare, è stato ritenuto che fossero violati gli articoli della Costituzione sul principio di uguaglianza e non discriminazione del giudice di pace, rispetto alle condizioni di lavoro assicurate alla magistratura professionale, in combinato disposto con quanto disposto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Se la norma ritenuta discriminatoria per i giudici onorari fosse stata sottoscritta da un presidente emerito della Corte in veste di ministro della Giustizia, la Corte avrebbe potuto confutare con altrettanta autonomia? Sicuramente sì, ma il dubbio nelle parti potrebbe sopravvenire.

Ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione il primo e storicamente più importante compito della Corte è quello di decidere le controversie “relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni”. La Corte è quindi chiamata a controllare se gli atti legislativi siano stati formati con i procedimenti richiesti dalla Costituzione e se il loro contenuto sia conforme ai princìpi costituzionali. Per atti legislativi si intendono, oltre alle leggi dello Stato, anche i decreti legislativi delegati e i decreti-legge, elaborati dai ministeri di competenza. Il ministero della Giustizia è in questo periodo impegnato in una complessa legge di riforma della magistratura. Sicuramente, il ministro Cartabia sarà sin dall’inizio garanzia di alta competenza nel seguirne l’iter di approvazione, ma il galateo della vecchia politica avrebbe preferito che la Corte fosse pervasa dalla presunzione di massima terzietà in caso di sottoposizione della norma finale a giudizio di legittimità costituzionale.

Aggiornato il 15 febbraio 2021 alle ore 10:14