Lo schema provvisorio del nuovo Codice degli appalti, consegnato dalla commissione speciale insediata presso il Consiglio di Stato all’Esecutivo, riempie le scrivanie degli studiosi da ormai qualche settimana. Dalla sua lettura non risulta chiaro se lo stesso rappresenti un maxi-correttivo finalizzato a riordinare i molteplici interventi normativi che nel corso degli anni si sono succeduti o un vero e proprio nuovo codice. A prescindere dal fine ultimo che si vuole attribuire a tale testo l’opera sembra compiuta parzialmente. Appare, infatti, ancora mancare una razionalizzazione piena ed ottimale dei problemi registratasi nell’applicazione dell’ormai vecchio codice. Il filo che accomuna gli ambiti del nuovo testo è l’esigenza di semplificare drasticamente le procedure di evidenza pubblica, anche attraverso un confronto costante con le imprese partecipanti.
A questo scopo possono ricondursi tutte quelle disposizioni normative che portano a compimento il processo di digitalizzazione delle procedure di appalto e il progetto di una “Amazon pubblica” per gli appalti sotto soglia comunitaria. L’alleggerimento degli adempimenti formali a carico degli operatori economici, in sede di partecipazione, e delle stazioni appaltanti, in sede di valutazione e aggiudicazione, assume centralità rispetto al tema particolarmente sentito di accelerazione delle procedure di gara. Così, come in linea con il contesto economico attuale è l’obbligatoria previsione di clausole per la revisione dei prezzi. Nuova si mostra, invece, la prima parte dell’attuale bozza dedicata ai principi posti alla base della riformata disciplina in qualità di linee direttrici nell’osservazione del testo. Tra questi il principio del “risultato” e della “fiducia” finalizzati a garantire, da un lato l’efficienza degli e negli appalti e dall’altro una maggiore definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti.
Non sappiamo, ad ogni modo, se l’attuale schema subirà modifiche o rimarrà tale prima della presentazione ufficiale al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva e quale sia il parere che verrà reso dalla Conferenza unificata Stato-Regioni. Ciò che è certo è che il tempo non soffia vento favorevole. L’entrata in vigore del nuovo codice, infatti, assume importanza sotto una duplice prospettiva:
1) Rispetto all’impegno assunto con il Pnrr che ne stabilisce l’operatività a partire dal prossimo 31 marzo 2023.
2) In via implicita e strumentale, rispetto alla realizzazione di tutti quei progetti del Pnnr che alla disciplina dell’evidenza pubblica sono legati.
Il bisogno di andare veloci è, ad ogni buon conto, forte. Talmente forte che una delle caratteristiche del nuovo codice è la sua essenza auto-attuativa, o meglio la non necessità, una volta entrato in vigore, di alcun provvedimento attuativo per essere operativo. Nell’attesa di capire se lo schema di decreto, e le novità con esso introdotte, costituiscano una vera e propria anteprima o diversamente una bozza di lavoro ancora in evoluzione, non può dimenticarsi che la disciplina degli appalti nel nostro Paese è particolarmente ampia: ad una complessità dei temi consegue, inevitabilmente una complessità di disciplina.
Aggiornato il 15 novembre 2022 alle ore 09:30