Il Welfare aziendale: novità fiscali e opportunità

La Legge di stabilità 2017 innalza i limiti entro i quali si applica la defiscalizzazione dei premi di risultato e l’esenzione totale per i servizi di Welfare aziendale. L’adesione, quindi, per l’azienda al piano di Welfare aziendale presenta quindi per l’azienda stessa e per i dipendenti innumerevoli vantaggi che cercheremo di evidenziare in maniera sintetica, ma esaustiva. L’indirizzo del legislatore è senza dubbio quello di incentivare la contrattazione di secondo livello. Le misure sono infatti volte ad agevolare fiscalmente:

  1. Le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività.
  2. Le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
  3. Il cosiddetto Welfare aziendale.

 In particolare, il comma 160 reca alcune modifiche alla disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. In particolare viene ampliata la possibilità di godere della detassazione con aliquota al 10 per cento sui premi di produttività con il tetto di reddito nell’anno precedente che passa da 50mila a 80mila euro, e a essere agevolati saranno i premi fino a 3mila euro in luogo di 2.500 incrementabile anche a 4mila euro in caso di aziende che precedano forme partecipative dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. In secondo luogo, lo stesso comma 160 prevede che in caso di trasformazione del premio di produttività in denaro in benefits aziendali come auto a uso promiscuo, alloggi, prestiti, servizi di trasporto ferroviario, con esclusione dei buoni pasto, la defiscalizzazione non è soggetta ai predetti limiti.

Sempre in tema di Welfare aziendale, i commi 161 e 162 concernono l’esclusione di alcune fattispecie dalla base imponibile Irpef del lavoratore dipendente. Infatti, il comma 162 pone una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – relativa alla nozione, ai fini dell’esenzione dall’Irpef, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si chiarisce che rientrano in tale nozione anche le opere e i servizi riconosciuti dal datore in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.

È sulla scorta di tali iniziative legislative che sta crescendo in maniera esponenziale la necessità delle aziende di aderire al Welfare aziendale. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Un’azienda che aderisce, attraverso un fondo pensione complementare, a un piano Welfare decide di sviluppare un meccanismo virtuoso per l’azienda stessa e per i suoi dipendenti. Attivando questa politica, l’azienda decide di trasferire i Tfr (Trattamenti di fine rapporto) maturati dai propri dipendenti e gli eventuali premi di produzione al fondo persone e attiva il meccanismo Welfare. Vediamo quali sono i vantaggi per l’azienda e per il dipendente nell’aderire al piano Welfare aziendale. Per l’azienda:

  1. Accantonare in maniera sistemica delle somme dovute al dipendente (il Tfr per l’appunto) che prima o poi saranno dovute.
  2. Miglioramento del clima aziendale grazie alla condivisione di scelte che vanno a ottimizzare la posizione del dipendente sia in termini di vantaggi fiscali che di migliore visibilità delle somme accantonate.
  3. Aumento della deducibilità della quota destinata al Tfr (4 per cento o 6 per cento a seconda della dimensione dell’azienda.
  4. Sospensione del contributo del fondo di garanzia dell’Inps (0,20 per cento sulla retribuzione annuo lorda).
  5. Riduzione del costo del lavoro in misura pari allo 0,28 per cento del Monte retributivo annuo (proporzionalmente al Tfr versato).
  6. Esenzione dall’obbligo di rivalutazione del Tfr che se lasciato in azienda deve essere rivalutato dell’1,5 per cento annuo + 75 per cento dell’indice di incremento dell’inflazione (oggi problema particolarmente sentito).
  7. Sull’erogazione di un premio di produzione al dipendente l’azienda paga l’aliquota fissa del 10 per cento (contro il 30 per cento di Inps che sarebbe obbligata a pagare in casa di non adesione).

 Vediamo ora i vantaggi per il dipendente:

  1. Monitoraggio nell’accantonamento del proprio Tfr e maggiore trasparenza nel verificare la prima posizione.
  2. Possibilità di riscattare immediatamente le somme in caso di licenziamento, dimissioni o default dell’azienda.
  3. Liquidazione immediata senza tasse di successione in favore degli eredi in caso di decesso.
  4. Possibilità di includere i propri figli nell’accordo aziendale attraverso posizioni previdenziali a loro intestate (anche se minori).
  5. Totale defiscalizzazione del premio di produzione eventualmente erogato dell’azienda.
  6. La tassazione del Tfr accantonato in un fondo pensione complementare sarà tassato con aliquota minima del 15 per cento (sino ad arrivare al 9 per cento). 

Alla luce delle recenti modifiche normative e delle relative opportunità create dal legislatore diventa quindi inevitabile per l’imprenditore attivarsi nella creazione di una piattaforma Welfare per ottimizzare la gestione aziendale e offrire ai propri dipendenti tutti i vantaggi che ne derivano e che a loro volta miglioreranno l’aspetto relazionale tra imprenditore e dipendenti-collaboratori.

Aggiornato il 13 settembre 2022 alle ore 12:23