Fisco, tasse, tributi: l’esperto risolve

Torna anche per questa settimana la rubrica del dottor Alfredo Annibali, commercialista di Roma, che settimanalmente risponde ai quesiti dei lettori in materia fiscale e tributaria. Il dottor Annibali vanta un’esperienza trentennale nel settore ed è anche Revisore legale e Perito del Tribunale civile di Roma. Domande e risposte per aiutare il contribuente a destreggiarsi meglio nell’intricato mondo del fisco.

Sergio da Foligno mi domanda: ho dato in comodato a mio figlio un appartamento che utilizza quale abitazione principale, ma dovrò pagarci (io o lui) l’Imu? No, ma visto che la scadenza del versamento si avvicina (18 giugno) e sono tante le domande che mi giungono sull’argomento, mi permetterò di fare una piccola digressione. Innanzitutto spiego meglio l’esenzione in caso di comodato. Per poterne beneficiare occorre che:

  • Vi sia un legame di parentela in linea retta entro il primo grado tra comodante e comodatario (padre – figlio o viceversa);
  • Che il contratto sia registrato;
  • Che il comodatario la destini ad abitazione principale;
  • Che il comodante risieda anagraficamente nel medesimo comune di quello concesso in comodato;
  • Che il comodante possieda un solo immobile in Italia tranne nel caso che ne abbia un altro nel medesimo comune adibito a propria abitazione principale.

Detto ciò chiariamo che la medesima esenzione Imu si applica per l’immobile adibito a propria abitazione principale (e relative pertinenze ma limitatamente ad una per categoria catastale), per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa e per quelli posseduti dal personale delle forze armate (o equiparati) a condizione che non siano locati. Ricordo inoltre che i comuni possono deliberare con proprio regolamento l’esenzione per i fabbricati di proprietà drgli anziani (o disabili) residenti in case di riposo o di cura sempreché non siano locati. Medesima agevolazione si ha per i pensionati iscritti all’Aire ma limitatamente ad una sola unità immobiliare. Una “generica” esenzione sussiste anche per i terreni agricoli mentre per coloro che affittano immobili a canone concordato la base imponibile viene ridotta del 75%. Tutti questi discorsi non valgono per gli immobili accatastati come “A/1, A/8 e A/9” (quelli di lusso per intenderci, almeno per il catasto) e continuano a valere le vecchie regole e le vecchie detrazioni di imposta fino a duecento euro. Ricordo che quello che si versa ora è l’acconto (in caso di mancato versamento si può sempre beneficiare del ravvedimento operoso) e che il saldo andrà versato entro il 16 dicembre con uno sguardo sempre alle eventuali variazioni decise comuni. Non entro nei meccanismi di calcolo dell’imposta e spero in queste poche righe di aver dato un quadro esaustivo dell’argomento.

Aggiornato il 08 giugno 2018 alle ore 13:28