Scuola e disabilità: come il buon senso può superare le discriminazioni

Lo sconfortante caso di un bambino disabile che non ha potuto andare in gita con i compagni per via di un mezzo inadeguato: eppure un briciolo di buona volontà avrebbe fatto risolvere il problema. La distanza tra le affermazioni di principio contenute nelle leggi e nelle sentenze la loro concreta e piena attuazione si alimenta non tanto di accadimenti storici di ampia portata, quanto soprattutto di tante invisibili storie quotidiane di difficoltà, e di battaglie senza fine contro un sistema che fatica a considerare le necessità dei più deboli. Basta soffermarsi sull’ennesima storia di discriminazione ai danni di Cosimo, un bambino disabile di una scuola elementare di Firenze. Era stata prevista un’uscita didattica della sua classe, la IV elementare dell’Istituto “Giorgio La Pira”, per un progetto in un istituto alberghiero.

L’azienda locale incaricata di effettuare il servizio di trasporto aveva però comunicato che il pullman adibito per gli studenti era sfornito dei supporti per l’accoglimento della carrozzina di Cosimo, e che non vi erano altri mezzi con simili dotazioni. Impossibilitato ad andare in gita coi compagni di scuola per via di un mezzo non attrezzato per il trasporto dei disabili, l’alunno è stato costretto a rimanere da solo in classe con l’insegnante di sostegno. Dopo la denuncia dei familiari, si è materializzato l’ennesimo rimpallo di responsabilità tra la scuola e la società di trasporto. Al netto delle schermaglie burocratiche, resta che al piccolo Cosimo è stata negata un’esperienza formativa al pari dei suoi compagni, in virtù della sua condizione fisica.

Nel luogo che più di ogni altro dovrebbe scardinare pregiudizi e abbattere barriere culturali, sociali e fisiche si è consumato il dramma umano di un bambino cui è preclusa una ordinaria extrascolastica. I dati Istat sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, restituiscono un affresco drammatico del fenomeno: il 43 per cento degli studenti non partecipa alle attività extra-scolastiche e il 66 per cento rinuncia alle uscite didattiche che prevedono un pernottamento, quota che raggiunge l’81 per cento nelle scuole del Sud. L’affermazione del diritto sociale all’istruzione di cui all’articolo 34 della Costituzione, considerato dal padre costituente Piero Calamandrei, il più importante della Costituzione, è in concreto disattesa, e con essa il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3.

Se è vero che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che si frappongono tra gli individui e il pieno sviluppo della loro personalità in ogni possibile declinazione, non è tollerabile in uno Stato di diritto la presenza di queste forme evidenti di discriminazione. Nel caso in esame l’istituto scolastico ben avrebbe potuto interpellare per tempo altre società di trasporti, al fine di consentire allo studente di partecipare all’uscita didattica; oppure coinvolgere le famiglie dei compagni, per valutare il rinvio ad altra data della attività extrascolastica in attesa del mezzo adeguato; o infine offrire un contributo per il noleggio di un pullman attrezzato allo scopo, in un’ottica solidaristica. A conferma che il rispetto di principio costituzionali fondanti passa per gesti in apparenza minuscoli, tali però da superare senza sforzo gli ostacoli burocratici con buon senso e buona volontà.

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino

Aggiornato il 12 luglio 2022 alle ore 13:03