Caso Landi: la Corte Edu condanna l’Italia sulla violenza domestica

Con la sentenza 7 aprile 2022 (ricorso n. 10929/19), la Corte Edu, pur dando atto dei progressi normativi compiuti dall’Italia nel contrasto al fenomeno della violenza domestica, l’ha tuttavia condannata, ai sensi dell’articolo 2 Cedu, per la mancata adozione da parte dell’autorità giudiziaria di misure di protezione idonee a scongiurare le condotte di aggressione fisica e verbale perpetrate impunemente dal partner ai danni della ricorrente, a prescindere dal fatto che vi fossero state o meno denunce o cambiamenti nella percezione del rischio da parte della vittima.

Il tema delle violenze domestiche torna sotto la lente d’ingrandimento dei giudici della Convenzione, dopo la vicenda Talpis contro Italia del 2017. Il caso Landi, posto a fondamento del giudizio del quale ci si occupa incrocia ancora una volta un fenomeno criminale di forte allarme sociale nel panorama italiano. Il contesto è quello di un legame sentimentale segnato da plurimi episodi di violenza fisica e verbale dell’uomo nei confronti della propria compagna, culminato con l’uccisione di uno dei figli della coppia e col tentato omicidio ai danni di quest’ultima.

La Corte Edu, investita della questione a seguito del ricorso presentato dalla vittima, per un verso ha salutato con favore le iniziative legislative promosse dall’Italia per arginare il fenomeno, per altro verso ha stigmatizzato l’approccio metodologico seguito dagli organi giudiziari italiani, i quali hanno sottovalutato la spiccata pericolosità del reo. I giudici di Strasburgo hanno sottolineato la mancata attivazione da parte della magistratura di misure adeguate a proteggere la donna e il figlio deceduto a seguito della violenza inflitta dal partner. Questo atteggiamento inerziale ha di fatto consentito all’aggressore, peraltro affetto da disturbi mentali, di continuare a minacciare, molestare e attaccare la partner in un clima di impunità, sino al drammatico epilogo della vicenda.

Ricostruite sommariamente le premesse storico-fattuali sulle quali è stato incardinato il procedimento, la questione di maggiore interesse ruota intorno all’asserita violazione degli obblighi di protezione gravanti sullo Stato italiano nei confronti della vittima, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 2 della Cedu, posto a tutela del diritto alla vita. Alla stregua di questa norma, lo Stato aderente alla Convenzione si impegna ad adottare tutte le misure preventive necessarie per proteggere l’individuo la cui vita sia minacciata da condotte violente poste in essere da soggetti terzi, tali da minacciarne l’incolumità. L’obbligo in questione ha trovato, come noto, pieno accoglimento da parte della giurisprudenza della Corte a partire dal caso Osman contro Regno Unito del 1998.

In base a quanto sancito dalla Corte in quel caso, le autorità che sapevano, o che avrebbero dovuto sapere dell’esistenza di un pericolo imminente e concreto per la vita di un determinato individuo a seguito di condotte criminose di un terzo, avrebbero dovuto prendere, nell’ambito delle loro competenze, tutte le misure in grado di scongiurare questo pericolo.

Per cogliere il senso dell’obbligo positivo in esame, la Corte Edu ha richiamato in motivazione i parametri scanditi nel caso Kurt contro Austria del 2021, così riassumibili: 

  • Le autorità devono attivarsi immediatamente nel caso di accuse di violenza domestica
  • Quando tali accuse sono portate alla loro attenzione, le autorità devono verificare se esiste un rischio reale e immediato per la vita della vittima di violenza domestica che sia stata identificata, effettuando una valutazione del rischio autonoma, pro-attiva ed esauriente. Devono tenere in debita considerazione il contesto tipico dei casi di violenza domestica nella valutazione del carattere reale e immediato del rischio.
  • Quando tale valutazione evidenzi l’esistenza di un rischio reale e immediato per la vita degli altri, le autorità sono obbligate ad adottare misure operative di carattere preventivo. Queste misure devono essere altresì adeguate e proporzionate al livello elevato di rischio insito nelle violenze domestiche.

Sulla scorta di queste coordinate, i giudici della Corte hanno stabilito che l’applicazione dell’articolo 2 sulla tutela del diritto alla vita sia attinente al caso di specie. Secondo la direttrice esegetica seguita dalla Corte è da censurare l’approccio seguito dalla magistratura italiana, rimasta inerte al cospetto della prima denuncia presentata dalla ricorrente ai carabinieri nel 2015. A questo proposito, la Corte Edu osserva come nel caso concreto non siano state adottate misure di protezione, malgrado le diverse informative trasmesse dalle forze dell’ordine testimoni oculari delle minacce di morte dell’aggressore nei confronti della partner, ai magistrati competenti.

A nulla rilevava ai fini della mancata attivazione delle misure di protezione, il ritiro della denuncia presentata dalla ricorrente, poiché il reo si era più volte reso protagonista di minacce nei confronti della stessa; gravava in ogni caso sull’autorità giudiziaria l’onere svolgere indagini volte a scongiurare risvolti ancora più gravi della situazione. Nonostante il ripetersi delle aggressioni anche negli anni successivi e l’accertamento di gravi problemi di salute in capo al reo, nessuna indagine approfondita è stata svolta dall’Ufficio del pubblico ministero. I giudici di Strasburgo osservano, inoltre, come nemmeno la ricorrente sia stata debitamente ascoltata, non intraprendendo alcuna azione protettiva nei suoi confronti e nei riguardi dei figli della coppia.

Dalla motivazione del provvedimento della Corte Edu traspare un atteggiamento critico in ragione dello iato tra la corretta valutazione del rischio effettuata dalle forze dell’ordine e la condotta non diligente dell’autorità giudiziaria, la quale era tenuta a prendere in considerazione queste valutazioni, attivandosi in modo tempestivo con misure capaci di neutralizzare le violenze domestiche perpetrate del compagno nei confronti della ricorrente e dei figli.

Con riferimento alla corretta valutazione del rischio, prodromica all’adozione delle misure più opportune, la Corte ha ricordato inoltre che, al fine di stabilire se le autorità avrebbero dovuto essere consapevoli del pericolo di atti di violenza, era necessario prendere in considerazione alcuni indici essenziali quali: la storia dell’autore del comportamento violento e la violazione di un ordine di protezione; l’escalation di violenza che rappresenta una continua minaccia per la salute e per la sicurezza delle vittime; le ripetute richieste di assistenza da parte del vittima attraverso chiamate di emergenza, denunce formali e petizioni indirizzate agli organi di polizia. Trattasi, in effetti, di indicatori ravvisabili anche nel caso in esame.

In tal senso, la Corte ha sottolineato che, a eccezione delle diverse proposte formulate dalle forze dell’ordine all’autorità giudiziaria, quest’ultima non ha svolto un’attività indipendente e pro-attiva o una valutazione completa del rischio. In nessun momento, quindi, le autorità hanno seguito una procedura per valutare i rischi della situazione della ricorrente e quella dei suoi figli. L’autorità giudiziaria ha sottovalutato la gravità e la pericolosità della situazione di violenza domestica nella quale versava la ricorrente. In questo senso, i giudici di Strasburgo si spingono oltre, censurando finanche la condotta tenuta dallo psichiatra che aveva seguito l’autore delle violenze domestiche, sottostimandone la pericolosità.

I giudici della Convenzione hanno ritenuto, pertanto, che le autorità siano venute meno al loro dovere effettuare una valutazione immediata e pro-attiva del rischio di reiterazione delle violenze commesse contro la ricorrente e i suoi figli dal suo compagno, adottando misure operative e preventive volte a mitigare tale rischio. Questa inerzia ha permesso all’aggressore di perpetrare in un clima di impunità le proprie condotte criminose ai danni delle vittime.

Sulla scorta di questi rilievi critici, la Corte Edu ha evidenziato che, sulla base del patrimonio informativo a disposizione dell’autorità giudiziaria all’epoca dei fatti, le quali attestavano un rischio reale e immediato, quest’ultima non ha adottato un approccio diligente. Approccio che poteva tradursi nel caso concreto secondo i giudici di Strasburgo in varie guise, applicando misure di tutela, dandone comunicazione ai servizi sociali e agli psicologi, con contestuale collocazione della ricorrente e i suoi figli in un centro anti-violenza. Per tali motivi, la Corte ha condannato l’Italia al pagamento di 32mila euro nei confronti della ricorrente a titolo di equa soddisfazione per i danni morali patiti. C’è da augurarsi che la vicenda specifica orienti diversamente per il futuro.

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino

Aggiornato il 20 maggio 2022 alle ore 16:23