A margine della famosa vicenda di preteso doping che investe Jannik Sinner riteniamo di sottoporre alla riflessione di chi ci segue una semplice domanda che stiamo ponendo a noi stessi, ovvero: “Se il farmaco viene applicato ad un paziente da un soggetto terzo la struttura giuridica della fattispecie in esame quali responsabilità dovrebbe porre in evidenza: quelle di colui che subisce l’azione o quelle del soggetto agente che con il suo operato diviene artefice di qualunque e qualsiasi conseguenza ivi compreso del danno che possa venire ad esistenza”.
È stato accertato che il fisioterapista fosse portatore involontario alle mani di invisibili e non evidenti tracce di Clobesol, già utilizzato in un altro e precedente massaggio nei confronti di altro paziente. È stato accertato che Sinner avesse richiesto l’intervento del massaggiatore, come altre innumerevoli volte, ma non aveva notizie, né poteva averle, che il massaggiatore, per difetto di incompleta attività della detersione profonda e completa delle sue mani, potesse avere ancora tracce di Clobesol. Alla luce di tali evidenze, ormai acquisite nei vari gradi di giudizio da chi dovrà decidere, i profili di responsabilità che si presentano alla loro valutazione sono evidentemente diversi. Il massaggiatore, che in questo caso assume la figura di soggetto agente, determina un danno involontario trasferendo sul corpo di Sinner tracce del farmaco in discussione, quindi determina un danno di tipo colposo, per mancanza della volontà di determinarlo.
Il profilo di Sinner è connotato da una condizione giuridica diametralmente opposta che lo pone fuori dal perimetro della responsabilità, qualunque ne possa essere la individuazione o consistenza. Trattasi di un paziente che si sottopone ad attività specifica di massaggio affidandosi a noto e sperimentato professionista e da quest’ultimo riceve il danno, le cui conseguenze impropriamente oggi qualcuno intenderebbe ritorcere nei suoi confronti. Sinner è semplicemente una parte lesa che inconsapevolmente ha subito un danno con la grave ed evidente circostanza in suo favore, che non ha materialmente potuto in nessun modo evitare.
Se vogliamo essere ossessivi e non giuristi ci chiediamo: cosa vorrebbe introdursi la responsabilità negligente per la mancata ed inusuale ispezione della borsa del fisioterapista alfine di accertare la inesistenza ivi di sostanze o ancor di più tracce dopanti esistenti sulle mani, e quindi in violazione di tale cautela potersi affermare impropriamente l’esistenza di un comportamento negligente o la configurabilità di eventuale responsabilità oggettiva. Le invisibili tracce di Clobesol sulle mani del fisioterapista erano tecnicamente irrintracciabili da qualunque volontà, attività, attenzione o indagine specifica che Sinner avesse potuto porre in essere.
In ultimo e non per ultima valenza, ricordiamo il famoso brocardo latino (principio primo e giuridico presente negli ordinamenti giuridici di civil law e negli ordinamenti giuridici di common law) che recita ad impossibilia nemo tenetur esclude in radice ogni e qualsiasi forma di responsabilità che voglia riconoscersi essere esistente in danno di Sinner.
(*) Avvocato
Aggiornato il 04 dicembre 2024 alle ore 10:24