Natura, funzione e rilevanza giuridica di questo strumento tecnico
La visita veterinaria pre-acquisto costituisce, nell’ambito della compravendita del cavallo, uno strumento tecnico attraverso il quale le parti possono accertare lo stato di salute dell’animale immediatamente antecedente al trasferimento della proprietà. Pur non essendo prevista da alcuna norma come adempimento obbligatorio, essa assume nella prassi commerciale la funzione di mezzo di verifica preventiva delle qualità essenziali del bene e, nel contempo, di elemento idoneo a fondare o escludere la responsabilità delle parti ai sensi degli articoli 1.490 e seguenti del codice civile. Sotto il profilo giuridico, la visita veterinaria configura un accertamento tecnico extraprocessuale che, se correttamente documentato, possiede rilevante valore probatorio. La relazione redatta dal veterinario costituisce infatti un documento idoneo ad attestare, con data certa, le condizioni cliniche e funzionali del cavallo al momento della consegna o della manifestazione del consenso contrattuale, consentendo così di verificare la sussistenza del presupposto essenziale della garanzia per vizi, rappresentato dalla preesistenza del difetto alla vendita. In mancanza di tale documentazione, la prova della preesistenza del vizio grava interamente sul compratore, secondo le regole generali della responsabilità contrattuale.
La visita veterinaria si colloca inoltre nella fase delle trattative e rileva ai fini dell’articolo 1.337 del codice civile, in quanto la collaborazione del venditore nell’esecuzione dell’accertamento integra un obbligo di correttezza e buona fede. L’eventuale rifiuto ingiustificato del venditore di consentire la visita può essere valutato come comportamento contrario ai doveri precontrattuali e, in casi particolarmente gravi, può giustificare la risoluzione delle trattative o la richiesta di risarcimento per responsabilità precontrattuale. Parallelamente, la scelta del compratore di omettere la visita, nonostante il valore del bene o la destinazione sportiva dello stesso, può incidere sull’apprezzamento della sua diligenza ai sensi dell’articolo 1.227 del codice civile, con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto. Il report veterinario non è tuttavia assimilabile a una garanzia assoluta.
La visita pre-acquisto presenta limiti fisiologici: essa accerta esclusivamente le condizioni visibili o rilevabili con gli strumenti diagnostici utilizzati e non può assicurare che il cavallo sia immune da patologie non manifestabili al momento dell’esame. Ciò non esclude, tuttavia, la responsabilità del veterinario in caso di errore professionale, imperizia o negligenza, che può configurare un’ipotesi di responsabilità contrattuale o aquiliana, a seconda del rapporto instaurato con le parti. Qualora l’esito erroneo della visita abbia inciso causalmente sulla decisione di acquistare l’animale, il veterinario può essere chiamato a rispondere del danno differenziale derivante dalla non rispondenza tra le qualità attese del cavallo e quelle effettive.
La visita veterinaria assume particolare centralità quando l’animale viene venduto come idoneo allo sport. In questi casi, l’idoneità agonistica rappresenta una qualità essenziale del bene ai sensi dell’articolo 1.497 del codice civile, e la mancanza di tale qualità può fondare la risoluzione per mancanza di qualità promesse o essenziali, anche indipendentemente dalla disciplina dei vizi redibitori. La relazione veterinaria diviene dunque il documento privilegiato per determinare se la promessa di idoneità sportiva fosse giustificata o se vi sia stato un difetto informativo o una non corrispondenza tra qualità dichiarate e qualità effettive. Sulla base delle premesse illustrate, la visita veterinaria pre-acquisto, pur non rappresentando un obbligo giuridico, svolge una funzione determinante nella delimitazione dell’oggetto del contratto, nella verifica delle qualità del bene e nella prevenzione delle controversie. Essa costituisce uno strumento probatorio di primaria importanza per accertare la sussistenza dei presupposti della garanzia per vizi, per valutare la diligenza delle parti nella fase precontrattuale e per individuare eventuali responsabilità professionali del veterinario. In un settore in cui il valore economico dell’animale dipende da condizioni fisiche spesso complesse, la visita pre-acquisto rappresenta un presidio essenziale di certezza giuridica e di tutela dell’affidamento contrattuale.
Aggiornato il 02 dicembre 2025 alle ore 11:24
