Arriva l’adolescenza, sbocciano i primi amori. Le madri premurose, visti i tempi, non sono più quelle intuitive degli anni ’60: si basano su leggi e controllo, tecnologia e contraccezione. E così si rivolgono al figliolo: “Hai la fidanzatina? Mi raccomando porta con te gli anticoncezionali, soprattutto se intrattieni con lei un piacevole scambio d’effusioni fatti firmare una liberatoria, un consenso informato che possa certificare in sedi penali che la ragazza è stata consenziente e non c’è stata violenza da parte tua”. Il ragazzo va per le spicce: “Si vabbè ma’! Ma chi t’ha detto queste cose gli amici avvocati che lavorano con papà?”. La madre è preoccupata, soprattutto da eventuali richieste risarcitorie: perché la ragazza potrebbe dire non essere stata consenziente ad atti sessuali, e poi chiedere un congruo risarcimento.
Partiamo dal dato di fatto che la maggior parte degli uomini non sono dei violenti violentatori, e poi analizziamo la “modifica dell’articolo 609-bis del Codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso” approvata alla Camera. Perché sarebbe troppo facile instillare il dubbio che, ogni rapporto tra uomo e donna possa trasformarsi in una odissea giudiziaria, quindi raccomandare alla popolazione tutta una sorta di castità diffusa e tesa a scongiurare processi.
Il problema forse non si porrebbe per le coppie sposate, dove si suppone che il contratto matrimoniale basti come prova di reciproco placet a soggiacere nello stesso talamo, condividendo segreti e reconditi piaceri. Lo stesso dicasi per fidanzamenti e coppie di fatto consolidate: casi in cui più testimoni possono confermare si tratti di convivenze e rapporti consolidati. Il problema è tutto per i rapporti occasionali, sporadici, brevi, non consolidati: nei quali ciascun membro della coppia non sa nulla dell’altro. Casi nei quali si potrebbero annidare trappole: quindi la donna non sa se l’uomo è violento, e l’uomo non sa se la donna ha in serbo una trappola economica, risarcitoria. Quest’ultimo caso, che non è certo la regola, potrebbe determinare per l’uomo grandi problemi giudiziari: arresto e risarcimenti fino a centinaia di migliaia di euro. In casi estremi il blocco dei beni e dei conti correnti del sospettato di violenza, e perché non possa sottrarre risorse a provvisionali ed indennizzo dei danni. Oggi il rischio che l’avventura si trasformi in una tragedia è più facile di ieri, causa anche il megafono della rete internet: questo succede quando una donna viene violentata, ma anche per l’uomo accusato ingiustamente (e con finalità estorsive e di lucro) di violenze che non ha mai perpetrato. Allora cosa fare? L’atto trasmesso dalla Camera al Senato non è ancora legge: va detto che nessuna dichiarazione scritta preventiva a qualsivoglia rapporto sessuale mette totalmente al sicuro da eventuali procedimenti giudiziari e richieste risarcitorie. È certo comunque che, un pezzo di carta, uno straccio di documento, più testimonianze e, soprattutto, una dichiarazione scritta possono aiutare a dimostrare in sede penale (anche civile per l’indennizzo) l’innocenza dell’indagato per violenza sessuale.
Qualche avvocato consiglia così: “La sottoscritta Pinco Pallina nata qua residente la, acclude alla presente una copia del proprio documento d'identità e dichiara di aver fatto sesso consensualmente con il signor Mario Rossi”. Ovviamente il signor Rossi conserverà vita e natural durante questo “consenso informato”, perché un giorno Pinco Pallina potrebbe denunciare violenza, abusi, molestie sessuali: oltre al procedimento penale potrebbe, su Mario Rossi, penderebbe un risarcimento di qualche centinaio di migliaia d’euro.
È ovvio che la dichiarazione non possa garantire totale impunità. Perché la signora Pinco Pallina potrebbe anche ritrattare, dichiarando in sede giudiziaria che il consenso è stato estorto: quindi per Rossi si ravviserebbe anche il reato di violenza privata (ma dovrebbe dirgli proprio male) perché comunque una dichiarazione di consenso certamente metterebbe sotto altra luce l’imputato. Nel peggiore dei casi, i magistrati potrebbero credere sia alla violenza sessuale che alla violenza privata: per Mario Rossi si ravviserebbe un reato previsto all’articolo 610 del Codice penale; che si configura quando una persona, con violenza o minaccia, costringe un’altra a compiere una determinata azione; in questo caso Pinco Pallina è stata costretta con la forza da Mario Rossi a firmare una dichiarazione di “consenso sessuale”. La pena per violenza privata è la reclusione fino a quattro anni, aumentata in presenza di specifiche aggravanti (il codice tutela la libertà personale e morale dell’individuo): se vi aggiungiamo anche la violenza sessuale, per Mario Rossi si arriverebbe facilmente a dieci anni di carcere, e senza alcuna attenuante. Questo senza calcolare che il signor Mario, una volta uscito di galera, non avrebbe più nulla, né un tetto né il becco d’un quattrino. Ma senza nemmeno uno straccio di dichiarazione, che suona un po’ come il freddo rapporto tra Magda e Furio nell’omonima commedia di Carlo Verdone, come si potrebbe dimostrare al giudice la consensualità del rapporto sessuale occasionale?
Non sono più tempi da una “botta e via” o avventure. Il rischio d’una denuncia per violenza dopo una breve storia di sesso oggi è concreto: forse la dichiarazione del partner metterebbe sotto migliore luce l’eventuale indagato (dicono alcuni avvocati), soprattutto scongiurerebbe che una donna possa cambiare idea per convenienza, per estorcere danaro all’avventuriero benestante.
Resta il fatto che il testo è passato alla Camera, ed è stato trasmesso al Senato (Atto n. 1715). La proposta si evince dal dossier del Servizio Studi del Senato: “Modifica il delitto di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis del Codice penale, attribuendo all’assenza del consenso della persona un ruolo essenziale nella configurazione del reato: nel primo comma viene introdotta la nozione di consenso, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, di cui le componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell’attualità del medesimo. Il consenso diviene, dunque, l’unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra, pertanto, il delitto di violenza sessuale”.
Va detto che in Italia non sono ammesse nemmeno le case di piacere, che in molti paesi europei rilasciano ricevuta o fattura che vale come “consenso sessuale informato” in tutte le sedi: ovviamente si tratta di professioniste che pagano tasse e versano contributi per attività ritenuta “parasanitaria” in città come Amsterdam o Amburgo. Quindi cari signori che amate la conquista occasionale, preparatevi un prestampato di “consenso sessuale informato”: un pezzo di carta, una pezza d’appoggio; soprattutto valutate chi avete di fronte e imponetevi di non condizionare mai il consenso d’una donna che v’attrae, le conseguenze potrebbero cambiarvi la vita.
Aggiornato il 29 novembre 2025 alle ore 11:45
