
La sentenza della Cassazione dell’8 aprile 2025, n. 9216, relatore Pazzi, in materia di documenti di identità dei minori italiani, nulla cambia a ben vedere sul piano normativo.
Ciò con buona pace degli articoli dei giornali, che si affrettano ad annunciare il ritorno sui documenti della sola dicitura “genitori”.
La sentenza riguarda il caso di due persone dello stesso sesso, una genitore biologico del minore, l’altra adottante per il tramite dell’adozione in casi particolari o stepchild adoption. Al momento del rilascio della carta di identità elettronica del minore, il genitore biologico e l’adottante hanno chiesto di non venir indicati come “padre” e “madre”, secondo il modello di carta di identità elettronica previsto dal decreto ministeriale del 31 gennaio 2019, bensì semplicemente come “genitori”.
La sentenza ha stabilito che, in un caso come quello di specie, in cui, per effetto di peculiari istituti giuridici che la giurisprudenza ritiene applicabili, il minore si trovi ad avere due genitori dello stesso sesso, il documento di identità del minore deve contenere diciture più generiche rispetto a quelle di “padre” e “madre” previste dal Dm 31 gennaio 2019.
Ciò in quanto, “in una simile situazione”, il Dm “impediva di dare adeguata rappresentazione alla realtà giuridica familiare” (par. 7.2).
Il riferimento alla circostanza che l’introduzione della dicitura “genitore” debba avvenire soltanto “in una simile situazione” rende evidente come, non solo sul piano formale, ma anche su quello sostanziale, al di là di questa peculiare tipologia di situazioni, rimane perfettamente efficace e vincolante erga omnes il Dm 31 gennaio 2019, che prevede l’obbligo di indicazione nelle carte d’identità elettroniche dei minori del nome del “padre” e della “madre”, anziché genericamente dei “genitori”.
La Cassazione si è invero limitata a disapplicare il decreto in un caso specifico e, per questo, non ha annullato tale decreto, che resta a tutti gli effetti vigente e vincolante.
Per giunta, la sentenza stessa riprende significativamente le parole della Procura generale, secondo cui la decisione relativa al caso specifico non si presta “affatto” a “scardinare il concetto di bigenitorialità padre/madre” (par. 9).
Le carte di identità dei minori italiani, pertanto, dovranno continuare a utilizzare in via generalizzata le diciture “padre” e “madre”, in ottemperanza al sempre vigente dm 31 gennaio 2019.
Nei casi in cui vi siano ragioni giuridiche per utilizzare una dicitura diversa, gli interessati avranno titolo ad adire il giudice per ottenere una sentenza che vincolerà l’amministrazione a inserire una diversa dicitura con esclusivo riferimento al caso singolo.
(*) Tratto dal Centro Studi Rosario Livatino
Aggiornato il 11 aprile 2025 alle ore 12:26