Ormai anche i bambini sanno che bruciare rifiuti all’aperto è vietato, soprattutto a causa dei gas di combustione velenosi che si sviluppano con questa modalità di smaltimento. A seconda della tipologia dei rifiuti e delle condizioni in cui vengono bruciati, tra i gas di combustione si riscontrano, oltre a monossido di carbonio, ossidi di azoto e anidrite solforosa, sostanze estremamente pericolose come acido cloridrico gassoso, formaldeide, metalli pesanti nonché diossine e furani.
Le sostanze chimiche sprigionate nell’aria durante la combustione della plastica producono effetti devastanti e letali per l’uomo, gli animali e l’ambiente.
Tale sistema di smaltimento illecito può provocare diversi disturbi all’organismo umano tra cui danni allo sviluppo fetale, alle donne in gravidanza, alterazioni del sistema immunitario, sia in senso immunodepressivo che ipersensibilizzante, disturbi a produzione, rilascio, trasporto, legame, metabolizzazione, azione, eliminazione di ormoni naturali del corpo, responsabili dell’equilibrio biochimico dinamico interno del nostro organismo e della regolazione dei processi riproduttivi e di sviluppo.
Altri danni possono essere provocati al sistema cardiovascolare, al tratto gastrointestinale, al fegato, al sistema nervoso e al sistema endocrino. Giuridicamente, chi brucia i rifiuti e la plastica, con conseguenti emissioni di fumi maleodoranti e fastidiosi che turbano la tranquillità del vicinato e chi mina la pubblica incolumità, è perseguibile dall’articolo 674 del c.p. (getto pericoloso di cose) e dall’articolo 452 bis del Codice penale.
Inoltre, allo scopo di porre un argine al drammatico fenomeno dei roghi di rifiuti, e di preservare la sicurezza delle produzioni agricole, il Testo Unico dell’ambiente ha introdotto l’articolo 256 bis, che disciplina i delitti di combustione illecita di rifiuti e ai sensi del quale è punito con la reclusione chiunque appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata o appicchi il fuoco a rifiuti pericolosi. Nel primo caso la pena prevista è della reclusione da due a cinque anni; nel secondo, invece, da tre a sei anni.
Dunque, se un soggetto brucia rifiuti di plastica abbandonati o depositati in maniera incontrollata, deve essere denunciato affinché comprenda che il suo comportamento è illecito, grave e nocivo per l’uomo e l’ambiente. Liberarsi della plastica e dei rifiuti bruciandoli è purtroppo una pratica molto diffusa in tutta Italia, troppo spesso dalla cronaca vengono riportate notizie di roghi appiccati da privati nelle proprie campagne, in aree pubbliche o addirittura nei depositi di rifiuti, un problema che genera altri problemi come, ad esempio, il complesso tema dello smaltimento dei rifiuti carbonizzati, divenuti speciali e quindi altamente inquinanti.
(*) Presidente di Ripensiamo Roma
Aggiornato il 29 gennaio 2024 alle ore 11:01