Nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto scorso il Ministero della Giustizia ha pubblicato il nuovo bando che indice la procedura concorsuale per l’abilitazione alla professione di avvocato ripristinando in parte le ordinarie prove concorsuali.
La disciplina dell’esame di avvocato, negli ultimi anni, è stata infatti oggetto di molti aggiornamenti da parte del Ministero: dall’originario esame che prevedeva, oltre la prova orale, tre prove scritte con l’ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza si è passati all’esame d’avvocato “emergenziale”, con il cosiddetto orale rafforzato, fino a giungere a una disciplina “sperimentale” prevista per la sola sessione del 2023 e senza contare che, nel 2024, è destinata a entrare in vigore la nuova disciplina prevista dall’articolo 49 della Legge professionale.
A ogni modo, l’abbandono del regime eccezionale dell’orale rafforzato, introdotto dal decreto legge numero 31/2021 in ragione dell’emergenza sanitaria, aveva in primavera messo in allarme le associazioni di categoria, preoccupate per un repentino ritorno al passato. Tuttavia, alla richiesta accorata dell’Avvocatura di poter osservare per l’anno 2023 le modalità previste dal dl numero 31/2021, il Governo ha risposto emendando il dl Enti locali ridefinendo, di fatto, la nuova disciplina di esame alla luce dell’intesa raggiunta tra il Ministero, il Consiglio nazionale forense (Cnf) e l’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga).
Ma vediamo in cosa consiste l’esame a cui dovranno sottoporsi gli aspiranti avvocati. La nuova disciplina prevede:
– la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;
– una prova orale articolata in tre fasi: 1) esame e discussione di una questione pratico-applicativa in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo; 2) discussione di brevi questioni nelle tre materie scelte preventivamente dal candidato, di cui una di diritto processuale, tra le seguenti diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale; 3) dimostrazione della conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Ma a mutare è anche il punteggio per superare l’esame ripartito tra prova scritta e orale. L’accesso alla prova orale sarà, infatti, garantito ai candidati che conseguiranno nello scritto un punteggio minimo di almeno 18 punti, mentre per la valutazione della prova orale viene superata se il candidato ottiene un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e comunque non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie oggetto di prova.
Benché le reazioni alla nuova modalità di esame siano state per lo più favorevoli, non manca chi ha inteso muovere qualche critica. Infatti, all’Avvocatura che considera l’attuale disciplina di esame una vera opportunità per stabilire in modo definitivo il futuro esame di abilitazione assicurando allo stesso tempo la verifica delle “capacità concrete degli aspiranti avvocati, evitando prove che nella concretezza della professione non trovavano alcun riscontro”, così come dichiarato dal viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, si contrappone una restante parte che in vista dell’imminenza delle prove che si terranno a dicembre la considera un’ingiustizia, dovendo i candidati stravolgere in poco tempo le modalità di studio e di preparazione.
Restiamo, dunque, in attesa di conoscere gli esiti della nuova disciplina e i contorni che assumerà il futuro esame di avvocato.
Aggiornato il 11 agosto 2023 alle ore 10:53