Nel dibattito relativo alla tutela dei bambini nati da maternità surrogata o attraverso il ricorso alla fecondazione eterologa nei casi vietati dalla legge (coppie omosessuali e single) si fa spesso confusione fra ciò che è giuridicamente lecito e ciò che invece appartiene alla sfera dei meri desideri, con la conseguenza che per molti diventa difficile capire cosa sia effettivamente giusto e cosa sia sbagliato, cosa sia lecito e cosa sia invece illecito. È quindi opportuno comprendere la ratio dei divieti normativi previsti in materia e riflettere sul disvalore delle condotte di coloro che hanno deliberatamente violato quei divieti e che, con il loro comportamento, hanno aggravato il carico di lavoro dei magistrati e degli ufficiali di stato civile, costringendo le autorità competenti ad intervenire a tutela dei minori coinvolti, esposti ab origine a pregiudizio proprio da chi ne reclama la tutela nelle aule giudiziarie. Il dibattito suscitato dalla sentenza della Corte Edu dello scorso 22 giugno in tema di non trascrivibilità in Italia degli atti di nascita dei bambini nati all’estero da maternità surrogata, nonché dai ricorsi presentati dalla Procura di Milano e di Padova avverso gli atti di nascita trascritti in violazione della normativa interna, impone di fare chiarezza sull’argomento – e più in generale sui temi della maternità surrogata, della fecondazione eterologa e della Stepchild Adoption – al fine di sgomberare il campo da tutta una serie di informazioni inesatte che possono indurre in errore e condizionare la formazione del convincimento individuale e dell’opinione pubblica. Come noto, non tutte le informazioni che si trovano in circolazione – soprattutto sul web − sono veritiere e bisogna quindi fare molta attenzione. Le tematiche sopra indicate richiedono poi un particolare approccio critico, in quanto sono connotate da una forte impronta ideologica. Procedendo in modo analitico e senza condizionamenti ideologici è possibile cogliere la pretestuosità e la fallacia di certe affermazioni divulgate dai media. Chi parla di “discriminazione” delle coppie omosessuali o dei bambini nati da maternità surrogata o da fecondazione eterologa, ad esempio, veicola un’informazione sbagliata che, in quanto tale, genera confusione nell’opinione pubblica ed ostacola una corretta valutazione della problematica. È bene chiarire subito che l’attuale normativa italiana non discrimina affatto le coppie omosessuali: la scelta di vietare la maternità surrogata e di limitare la fecondazione eterologa alle sole coppie eterosessuali è coerente con i principi e i valori costituzionali che sono alla base del nostro ordinamento.
Sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale che, con riferimento alla maternità surrogata, ha chiaramente affermato che si tratta di una pratica “che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane” e che il divieto penalmente sanzionato previsto dall’articolo 12 comma 6 della Legge n. 40/2004 è un principio di ordine pubblico posto a tutela dei valori fondamentali (Corte costituzionale n. 33/2021); in merito alla fecondazione eterologa, la Consulta ha ritenuto coerente con i valori costituzionali il divieto per le coppie omosessuali, osservando che la legge ha previsto l’accesso alla procreazione medicalmente assistita “come rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimovibile: escludendo chiaramente, con ciò, che la Pma possa rappresentare una modalità di realizzazione del “desiderio di genitorialità” alternativa ed equivalente al concepimento naturale, lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati” (Corte costituzionale n. 221/2019). Coloro che si recano all’estero per aggirare i divieti posti dall’ordinamento italiano lo fanno conoscendo perfettamente i divieti posti dalla legge e i correlati limiti in tema di trascrizione degli atti di nascita e di riconoscimento della genitorialità. A ben vedere, dunque, coloro che reclamano nei tribunali la tutela dei minori e lamentano discriminazioni fra figli, sono i primi ad aver esposto quegli stessi minori ad un pregiudizio. La questione è complessa e in quanto tale deve essere esaminata sotto ogni profilo. Qualsiasi discorso sulla tutela dei minori nati da surrogata o da fecondazione eterologa vietata non può pertanto prescindere dalla considerazione che quei minori sono stati resi orfani o di padre (nel caso di fecondazione eterologa) o di madre (nel caso della maternità surrogata) da quelle stesse persone che poi ne rivendicano la tutela lamentando mancanze o arretratezze culturali da parte dello Stato italiano.
Non si vuole qui affrontare la tematica relativa allo sviluppo dei minori cresciuti da una coppia omosessuale, che richiederebbe una trattazione a parte. In questa sede si vuole piuttosto porre l’attenzione sul fatto che quei bambini sono scientemente resi orfani di una figura genitoriale. È evidente che le donne e gli uomini direttamente interessati non si pongono il problema degli effetti che possono derivare al minore per essere stato concepito in quel modo, perché per loro ciò che conta è appagare il proprio desiderio di genitorialità e, di conseguenza, la loro narrazione è fortemente condizionata da un interesse individuale. Tutti i consociati hanno però il dovere di concorrere alla realizzazione del bene comune e di partecipare quindi con la dovuta consapevolezza al dibattito sulle regole da rispettare nella “casa comune”. Ne consegue che siamo tutti chiamati a riflettere sul disvalore dei comportamenti contrari alle regole sociali e sugli effetti che ne possono derivare, comprese le regole relative al divieto di maternità surrogata e di limite alla fecondazione eterologa. A tal proposito, può essere utile rispondere a questi interrogativi:
1) Privare deliberatamente un minore di una figura genitoriale e della possibilità di conoscere le proprie origini biologiche è rispettoso dei suoi diritti e della sua dignità?
2) Come deve essere valutata la condotta di coloro che rendono orfano ab origine un minore di una figura genitoriale?
3) Il desiderio di genitorialità può giustificare la violazione della legge e dei valori fondamentali dell’ordinamento?
4) Se lo Stato cede di fronte alla prepotenza di chi vuole sovvertire l’ordinamento violando le leggi, quali possono essere le conseguenze per la società?
A tal ultimo proposito, va considerato che il modus operandi di chi viola il divieto di maternità surrogata o i limiti di fecondazione eterologa per poi pretendere un riconoscimento giuridico, invocando la tutela dei minori, è contrario ai principi di una società libera e democratica. In un ordinamento democratico, infatti, i cittadini rispettano le leggi e le autorità competenti le applicano: sovvertire questo ordine significa aprire la strada a derive individualiste, con gravi conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali e sulla coesione sociale. Non va sottovalutato il pericolo insito nell’accettazione, anche solo tacita o passiva, di certe condotte. Lo stesso modello potrebbe infatti essere replicato per altri “desideri” o “interessi individuali” contrari ai valori dell’ordinamento ma prepotentemente imposti alla collettività. Per quanto riguarda il riconoscimento dello status di figlio dei minori nati da maternità surrogata o da fecondazione eterologa vietata, la Corte Edu, nella sentenza dello scorso 22 giugno, ha riconosciuto la legittimità del divieto italiano di trascrizione, precisando che i minori già nati ben possono trovare tutela attraverso la Stepchild Adoption. Va subito chiarito che l’applicazione della Stepchild Adoption è prevista dalla legge italiana solo per le coppie sposate e l’estensione alle coppie omosessuali è stata operata dalla giurisprudenza per rispondere alle esigenze di tutela dei minori coinvolti.
L’adozione del figlio del coniuge – è questa la traduzione del termine inglese comunemente utilizzato – è una particolare forma di adozione, disciplinata dall’articolo 44 (lettera b) della Legge n. 184 del 1983 e finalizzata a garantire il diritto del minore ad avere una famiglia in tutte quelle situazioni in cui non sarebbe possibile ricorrere all’adozione legittimante e a consentire l’instaurazione di un rapporto giuridico fra il minore e il genitore di intenzione. Con riferimento alle coppie omosessuali, giova ricordare che la Legge n. 76/2016 (la cosiddetta Legge Cirinnà) ha escluso, all’articolo 1 comma 20, la possibilità di applicare alle unioni civili le norme in materia di adozione, prevedendo che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. Tanto l’adozione legittimante, quanto l’adozione in casi particolari è stata quindi esclusa per le persone unite civilmente. Il legislatore, nel disciplinare le unioni civili ha escluso la genitorialità, coerentemente peraltro con i divieti di maternità surrogata e di fecondazione eterologa, muovendo dal presupposto che due uomini o due donne, per evidenti ragioni naturali, non possono fra loro concepire un figlio. Tuttavia, malgrado i divieti posti dalla Legge 40/2004 e i limiti previsti dalla Legge Cirinnà, si è comunque posto il problema di tutelare i minori nati in violazione delle norme, in seguito alle forzature di cui si è detto, in attesa di un intervento legislativo mirato.
La Corte costituzionale e la Cassazione, aderendo all’orientamento della giurisprudenza di merito e dovendo quindi trovare una rapida soluzione a tutela dei minori, hanno ritenuto adeguata l’applicazione in via estensiva della disciplina prevista per l’adozione in casi particolari, al fine di garantire il mantenimento dei legami instaurati dal minore con il cosiddetto “genitore di intenzione”. La Stepchild Adoption deve essere pronunciata dal Tribunale per i minorenni, su ricorso dell’interessato; il procedimento prevede l’audizione del genitore naturale del minore e la formalizzazione del suo consenso; inoltre, il giudice deve valutare l’idoneità affettiva e la capacità di educare ed istruire il minore da parte dell’adottante, nonché tutti gli elementi volti a verificare la corrispondenza dell’adozione all’interesse del minore. Il minore ultraquattordicenne deve prestare il consenso e il minore che ha compiuto i dodici anni deve essere ascoltato dal giudice. Per effetto della Stepchild Adoption il minore diventa figlio adottivo a tutti gli effetti: l’adottante assume la responsabilità genitoriale sul minore, al pari del genitore biologico e, in seguito alla sentenza n. 79/2022 della Corte costituzionale, il minore instaura altresì rapporti civili con i parenti dell’adottante. Il minore è dunque tutelato dalla Stepchild Adoption.
Tuttavia, come è emerso dal dibattito sorto in seguito alla sentenza della Corte Edu dello scorso 22 giugno, i sostenitori della maternità surrogata e della fecondazione eterologa illegale continuano a non essere soddisfatti e, lamentando presunte violazioni dei diritti dei minori, reclamano il pieno riconoscimento della genitorialità del “genitore intenzionale” e pretendono altresì di far venire meno il divieto di trascrizione degli atti di nascita. A ben vedere, è ancora l’interesse dell’adulto a muovere le richieste, celato dietro presunte violazioni dei diritti dei minori. Più precisamente, l’obiettivo finale è quello di scardinare dal nostro ordinamento i valori fondamentali su cui si fondano il divieto di maternità surrogata e i limiti di accesso alla fecondazione eterologa, per imporre una concezione dell’uomo e della procreazione che nega la naturale distinzione biologica fra uomini e donne. L’intervento del Legislatore volto a tutelare i minori nati da maternità surrogata e da fecondazione eterologa vietata dovrà pertanto tenere conto dell’origine del problema, in coerenza con i divieti posti dalle leggi (e confermati dalla Corte costituzionale) a salvaguardia dei valori fondamentali su cui si fonda la nostra società. La tutela dei minori, in altri termini, dovrà necessariamente andare di pari passo con una normativa volta a contrastare le condotte di coloro che violano i divieti e i limiti posti dalla Legge n. 40/2004.
(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino
Aggiornato il 04 luglio 2023 alle ore 09:34