Il Governo starebbe pensando di prolungare il lavoro agile a causa dell’aumento dei casi Covid e la proroga di tre mesi dello smart working riguarderebbe le persone fragili e i genitori di minori con meno di 14 anni.
Ma, mentre per i lavoratori fragili il provvedimento ha dei confini certi (lavoreranno a distanza al 100 per cento o quantomeno in prevalenza), l’applicazione relativa ai genitori di figli under 14 ha destato non poche polemiche già dai tempi del Decreto aiuti bis, allorché il ministro Andrea Orlando ritenne opportuno introdurre un simile provvedimento in maniera per così dire rabberciata.
Sul tema ci sono diverse interpretazioni. La prima, cioè quella largamente usata dalle imprese, ritiene che questa norma consenta il mero accesso allo smart working per i genitori di figli under 14 per i quali non sia già previsto dalla contrattazione aziendale l’accesso a tale istituto. Ciò implica il fatto che, coloro che in forza di un contratto di smart working sottoscritto con l’azienda utilizzino già tale strumento, non siano interessati da tale norma visto che possono accedere allo smart working in forza di una contrattazione di tipo aziendale.
Resta da capire – se questa fosse l’interpretazione corretta – a quanti giorni potrebbe aspirare chi non ha un contratto individuale: in altri termini il datore di lavoro può concedere al “neo smart worker ope legis” un giorno al mese, un giorno a settimana, un giorno a trimestre, il 100 per cento? Tale decisione, in assenza di regole certe che definiscano almeno i confini minimi, parrebbe lasciata al buon senso del datore di lavoro (sigh!). Resta il fatto che, se l’intento della norma fosse quello di includere categorie di lavoratori esclusi da tale istituto, bisognerebbe esplicitarlo in maniera incontrovertibile.
L’altra interpretazione (minoritaria ma non infondata) ritiene invece che – andando di pari passo con la norma sui fragili ed essendo una proroga che rinovella una norma emergenziale nata in pandemia – quella sugli under 14 debba essere considerata speculare a quella sui fragili seguendo lo stesso modello applicativo.
Qualunque sia l’interpretazione corretta, è bene che il legislatore chiarisca una volta per tutte i termini della questione perché una norma che ha una pluralità di interpretazioni non è certo una buona norma. Forse questa nuovo provvedimento potrebbe essere la giusta occasione.
Aggiornato il 06 dicembre 2022 alle ore 12:52