Con sentenza di questi giorni (presidente Silvana Sciarra, relatore Luca Antonini) la Corte costituzionale ha stabilito l’incostituzionalità della legge del 2014 che, ai fini delle agevolazioni Imu, prima casa, stabiliva che le stesse si avessero se, e per quelle case in cui, in esse abitasse il possessore, e l’intero nucleo famigliare vi dimorasse abitualmente e vi avesse anche la residenza anagrafica.
La Corte costituzionale ha anzi dettato la corretta qualificazione dell’abitazione principale disponendo che per essa “si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. La Consulta ha anzi usato parole di fuoco per la normativa rimasta paradossalmente in vigore per otto anni: nel nostro ordinamento costituzionale – è detto nella decisione – non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.
La Consulta ha anche fatto un esempio veramente centrato: “In un contesto come l’attuale – ha detto – caratterizzato dall’aumento della mobilità del mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale”.
Per ottenere la restituzione delle somme Imu indebitamente corrisposte, gli interessati devono presentare apposita istanza di rimborso al competente Comune entro cinque anni da quando è stato effettuato il versamento o da quando è sorto il diritto alla restituzione. Confedilizia ha istituito appositi sportelli rimborso in ogni provincia, ma è auspicabile che i comuni non trattino i cittadini come sudditi e almeno in questo caso diano prova di civiltà, restituendo spontaneamente le somme maltolte.
(*) Presidente Centro studi Confedilizia
Aggiornato il 03 novembre 2022 alle ore 16:01