Attestazione obbligatoria

L’attestazione (rilasciata da chi e secondo quanto previsto dall’accordo locale) per i nuovi contratti agevolati stipulati senza l’assistenza di organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, rimane obbligatoria anche dopo alcune modifiche che sono state apportate all’istituto. Gli unici contratti per i quali l’attestazione non è obbligatoria sono quelli in cui non vi sia stato un nuovo accordo locale dal 2017 ad oggi. Le attestazioni, com’è noto, hanno lo scopo di accertare che i contratti di locazione siano conformi a quanto stabilito dagli accordi locali. Proprio per questo, l’attestazione può essere data solo da organizzazioni che abbiano partecipato alla stesura degli accordi stessi.

La logica del tutto è che non possano beneficiare delle speciali agevolazioni fiscali, previste dalla normativa tributaria ed a carico dei Comuni, quei contratti che non rispettino le indicazioni dell’accordo con Confedilizia stipulato localmente e sui quali Accordi i Comuni (benché molti di essi facciano finta di averne) non hanno alcun potere di intervento nel merito, tutto essendo demandato alle organizzazioni della proprietà edilizia e dell’inquilinato, eccetto la sola possibilità dei Comuni di convocare semplicemente – sotto la loro responsabilità – le organizzazioni di cui trattasi più rappresentative sul piano locale (a nulla influendo la rappresentatività sul piano nazionale, per espressa previsione di legge) nonché – ancora – di conservare gli accordi locali approvati (e in Comune depositati, come deve essere fatto, da parte di almeno una delle organizzazioni sottoscrittrici).

Il deposito in Comune è al fine della pubblicità o, meglio, della piena conoscenza degli Accordi da parte di cittadini interessati che chiedano di averne visione (in Comune, anziché presso le organizzazioni stipulanti). È sorto il problema della validità o meno dell’attestazione iniziale anche per successivi contratti, ed esso è stato risolto recentemente dalla legge: non occorre altra attestazione, se i contratti hanno “il medesimo contenuto”. Da intendersi, quindi, per uguale sostanza (e non, per uguali parole).

(*) Presidente Centro studi Confedilizia

Aggiornato il 27 ottobre 2022 alle ore 11:49