Servizi sociali e minori dopo “Bibbiano”

La Legge delega 26 novembre 2021 numero 206, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021, entrata in vigore in data 24 dicembre 2021, prevede l’autorizzazione al Governo da parte del Parlamento a emanare decreti legislativi per attuare la proposta di riforma del processo civile entro un anno, quindi entro il 24 dicembre 2022. Tale riforma attiene anche alla modifica dell’articolo 403 del Codice civile: è la norma che consente ai Servizi sociali di allontanare i minori dalle proprie famiglie, laddove ne ravvedano i presupposti, senza che vi sia sempre un tempestivo intervento dell’Autorità Giudiziaria, e senza che vi sia sempre la possibilità per i genitori di una immediata presenza nel procedimento al fine di far valere le proprie ragioni. Le distorsioni e le anomalie del sistema sono esplose nelle vicende della Val d’Enza, mediaticamente conosciute come “caso Bibbiano”, oltre che rispetto a ulteriori situazioni di allontanamento dei bambini dalla famiglia, pure oggetto di indagine.

Quali le cause di una disfunzione così grave, come quella che di minori – e delle loro famiglie – che subiscono l’orrore di un allontanamento forzoso ingiusto? La decisione del Gup del Tribunale di Reggio Emilia del 12 novembre 2021 ha riportato all’attenzione pagine di storia che è doloroso ricordare, e impossibile dimenticare.

Si tratta dell’indagine e del processo noti mediaticamente come “caso Bibbiano”. Dal 2017 al 2019 i Servizi sociali della zona segnalarono i casi di molti bambini da sottrarre ai genitori; il Tribunale di Reggio Emilia corresse le loro scelte e solo per un numero ridotto i giudici confermarono la necessità di un intervento. Nove bambini hanno fatto rientro alle loro case. Uno psicoterapeuta è stato condannato a quattro anni per lesioni gravissime e abuso d’ufficio, sono state inoltre rinviate a giudizio altre 17 persone che hanno optato per il rito ordinario: il dibattimento inizierà l’8 giugno 2022.

Si deve ringraziare il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, che ha svolto il suo lavoro con attenzione e coscienza, rendendosi conto che le richieste e le segnalazioni di abusi erano aumentate in modo anomalo. E ha voluto, con coraggio, investigare. Si avverte la necessità di approfondire le disfunzioni ordinamentali che hanno reso possibile tanto orrore, esaminando le modalità operative dei Servizi sociali, al fine di verificare se sia stato in concreto garantito il principio del diritto del minore di crescere nella propria famiglia, dal momento che per il nostro ordinamento l’allontanamento costituisce una extrema ratio.

I noti fatti riportati dai mass-media, a seguito dell’inchiesta di Reggio Emilia hanno scosso le coscienze. Qualcuno ha parlato di strumentalizzazioni, anche politiche, altri hanno evidenziato che i numeri dei bambini che in Italia vengono allontanati dalle famiglie, a opera degli organismi preposti (sarebbero mediamente 23 ogni giorno!), sono meno elevati che nel resto d’Europa, con ciò volendo probabilmente rilevare che non occorre allarmarsi, che le istituzioni funzionano al meglio e che le accuse sono infondate. Si è assistito ad attacchi generalizzati nei confronti della categoria degli assistenti sociali, accusati di essere “ladri di bambini”: se vi sono stati comportamenti illeciti, gravi e odiosi, ancora di più perché rivolti contro minori, ciò non può e non deve tradursi nello stigma indiscriminato verso un ruolo.

Nel nostro ordinamento il sistema degli affidi dei minori si fonda su alcune disposizioni del Codice civile e sulla legge numero 184/1983, che lo prevede quale soluzione estrema, da adottare solo quando la salute psicofisica e l’educazione dei minori siano messe a rischio dall’ambiente familiare. L’articolo 403 del Codice civile sancisce l’allontanamento del minore a opera dell’autorità pubblica: in casi di urgenza, i servizi sociali decidono in autonomia, informandone successivamente il Tribunale. È un potere molto ampio, da valutare o rivalutare, considerando il trauma rappresenta dall’allontanamento dalla casa familiare. Poiché sono in discussione bambini che lo Stato deve proteggere, e genitori che si vedono sottratti i loro figli, deve essere scongiurato il minimo margine di errore, senza lasciare spazio alla superficialità o all’abuso.

Alla stregua della normativa vigente, i giudici minorili hanno quale principale fonte di informazione le relazioni dei servizi sociali, con frequente “secretazione” dei fascicoli, che impedisce la piena conoscenza di quanto viene attestato nelle relazioni stesse e riduce il diritto di difesa. Esiti differenti talora dipendono dall’applicazione di differenti teorie relative alle modalità con cui si interrogano i bambini; per esempio quella del Cismai-Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia o quelle contenute nelle Linee guida sull’ascolto del minore testimone, redatte all’esito della Consensus Conference del 2010, e nella cosiddetta Carta di Noto.

La differenza nell’assunzione delle informazioni dai minori ha ricadute sulla scelta del tipo di intervento da adottare, concretizzabile anche nell’allontanamento: pur riconoscendo l’importanza di un intervento, anche di tipo cautelativo, a tutela di un minore che si trovi in stato di pericolo, bisogna evitare che il rimedio diventi più dannoso del male. Spesso accade che all’allontanamento non segua poi la predisposizione o l’attuazione di un “progetto di riavvicinamento”, cioè di quegli interventi che il dettato normativo impone per sollecitare il pronto rientro del minore nella sua famiglia d’origine. Urge l’approvazione di una riforma che garantisca, pur se il minore viene allontanato, il diritto alla continuità affettiva con le figure di riferimento, da attuarsi con le modalità più idonee. Il minore deve essere ascoltato dal Giudice con modalità adeguate, e deve poter essere compreso nella realtà dei suoi pensieri. Su questo aspetto occorre che siano concordati e poi prescritti precisi protocolli, che evitino che persone non competenti possano male o inadeguatamente interpretare quanto il bambino dice.

In una procedura di allontanamento il minore è la prima vittima. La legge delega numero 206/2021 ha disposto garanzie in termine di tempi, entro cui il magistrato deve esaminare il provvedimento di allontanamento disposto dall’autorità amministrativa, i.e. i servizi sociali, a tutela del minore. Tuttavia, la nuova normativa prevede un presupposto piuttosto fumoso. La nuova formulazione dell’articolo 403 del Codice civile stabilisce che “quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere”.

Il precedente enunciato declinava ipotesi precise in cui si dovevano tradurre i comportamenti inadeguati, posti alla base dell’allontanamento, ora invece la formulazione – vaga – lascia troppo spazio all’interpretazione soggettiva. La nuova norma statuisce che la pubblica autorità” che dispone l’allontanamento del minore “ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il Tribunale per i minori”. Non si comprende il perché di un avviso orale, davvero un unicum nel Codice civile.

Si deve poi consentire effettivamente, con le cautele necessarie quali gli incontri protetti, il mantenimento del rapporto affettivo con la famiglia di origine, fatta eccezione per casi estremi, gravissimi, che inequivocabilmente lo impediscano. Non si può mai dimenticare che l’aspetto affettivo è fondamentale, perché il legame familiare ci accompagna per sempre.

Ancora, la normativa impone la nomina del curatore speciale del minore: ma non basta la formale indicazione di una figura quale il curatore o il difensore del minore, poiché è altrettanto necessario che coloro che avranno a che fare con il minore ricevano la più adeguata formazione per essere in grado di interloquire con un minorenne – il che è diverso che parlare con un adulto – rischiandosi altrimenti di causare danni. Vanno finalmente investite risorse per permettere a ciascun operatore di svolgere il proprio ruolo, fornendo l’acquisizione del fondamentale bagaglio di informazioni, competenze tecniche e preparazione per poter adeguatamente mettersi in una reale relazione con il minore.

Anche la figura del difensore è particolarmente delicata. Egli dovrà valutare, naturalmente, di operare con l’obiettivo di perseguire il migliore interesse del minore nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso e delle Convenzioni internazionali vigenti in materia. Egli dovrà agire in autonomia, anche rispetto ai Servizi; non può e non deve essere un difensore di questi ultimi, che spesso sono coloro che lo nominano.

È urgente il riordino della materia, per la quale anche il Garante per l’infanzia aveva sottolineato discrasie incomprensibili, rispetto ai numeri di minori allontanati dalla famiglia, non essendovi neppure chiarezza sui dati.

Erano 32.185, al 31 dicembre 2017, i minori ospiti delle 4.027 comunità in Italia secondo la terza rilevazione sperimentale effettuata dall’Autorità garante in collaborazione con le procure minorili italiane (la quarta è stata avviata nei giorni scorsi). Per il ministero delle Politiche sociali, invece, sulla base dei dati delle regioni e delle province autonome risultavano ospiti nello stesso periodo 12.892 bambini e adolescenti (sul totale di 27.111 in affido). Una banca dati risolverebbe il problema della non coincidenza dei numeri, aiuterebbe il monitoraggio e la programmazione delle politiche in materia. A tal proposito l’Autorità garante ha suggerito la piena attivazione di quella nazionale dei servizi e degli interventi a tutela di bambini e adolescenti, prevista per legge” (dal sito del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Affidi, trasparenza sulle relazioni dei servizi sociali e maggiori controlli sulle comunità, 5 luglio 2021).

Questi numeri corrispondono a minori; ciascuno di essi è un bambino, una famiglia, dei genitori cui viene limitata una libertà fondamentale. Sono inammissibili – è bene ribadirlo – imprecisioni, superficialità, errori.

(*) Tratto dal Centro studi Rosario Livatino

Aggiornato il 03 febbraio 2022 alle ore 09:19