L’ascolto del minore, un diritto fondamentale da promuovere

L’audizione del minore di almeno dodici anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, prevista dall’articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, è divenuta nel nostro ordinamento un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie dove devono essere assunti provvedimenti nell’interesse dei bambini ed adolescenti coinvolti. Attraverso l’ascolto si concretizza il riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni. Si tratta dunque di un adempimento di primaria importanza, in quanto consente al giudice di comprendere meglio la situazione del minore ed individuare quindi la soluzione più rispondente al suo superiore interesse.

L’ascolto del minore è dunque funzionale all’effettivo riconoscimento dei diritti dei bambini ed adolescenti, come si ricava anche dalle fonti internazionali e dalle norme del nostro ordinamento che lo disciplinano, tra cui vanno ricordati l’articolo 315-bis del codice civile, l’articolo 336-bis e l’articolo 337-octies del codice civile. Nel 2019 l’ascolto del minore è stato oggetto delle raccomandazioni rivolte all’Italia dal Comitato Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Tra le modalità di audizione del minore va menzionato innanzitutto l’ascolto diretto, al quale procede direttamente il giudice in udienza, eventualmente con assistenza di un ausiliario esperto. Esso può presentare delle criticità, soprattutto in caso di conflitto tra i genitori. Poi c’è l’ascolto indiretto che viene svolto da ausiliari qualificati (psicologo, psichiatra, neuropsichiatra infantile) solitamente presso lo studio del professionista oppure in tribunale. Un’altra modalità è quella dell’audizione protetta che viene disposta in casi di particolare gravità oppure allorquando è previsto l’intervento di un consulente tecnico nominato ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura penale.

Da qui l’importanza di impiegare metodi scientifici quando l’ascolto di esperienze traumatiche s’inserisce in un procedimento giudiziario. In sede d’interrogatorio, in ambito civile o penale, la suggestionabilità interrogativa rappresenta un elemento di vulnerabilità, che può compromettere la veridicità di una testimonianza. Analizzare quest’aspetto consente di verificare i casi in cui l’individuo si trova ad accettare e convincersi di ricordare fatti non realmente accaduti.

In tal senso, uno strumento impiegato in ambito forense è il Gudjonsson suggestibility scale (Gss). Esso valuta due aspetti della suggestionabilità: l’accettazione, ossia la tendenza a cedere a domande suggestive e il cambio, ossia la tendenza a cambiare le proprie risposte per far fronte a feedback negativi, oltre alla compiacenza. La Gss è composta da un breve racconto che dopo la lettura viene fatto rievocare, seguono venti domande di cui gran parte sono suggestive e viene fornito un feedback negativo sulla prestazione; si procede rileggendo al soggetto le domande, per verificare se le risposte cambiano in seguito al feedback e dopo cinquanta minuti si conclude con una rievocazione differita del brano.

Inoltre, come emerge da un’ampia e ben documentata indagine effettuata nel 2020 dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con l’Istituto degli Innocenti, l’audizione del minore non viene espletata in modo uniforme in sede giudiziaria. Tra i dati più significativi, si evidenzia come in molti tribunali manchino stanze specifiche per l’audizione dei minori e che i giudici che procedono all’ascolto, fatta eccezione per quelli minorili, a volte non sono in possesso di competenze specifiche in una materia così delicata. A tale riguardo, va evidenziato che, secondo quanto previsto all’articolo 336 bis, comma 3 del codice civile, presupposto fondamentale per l’ascolto del minore è il dovere di informazione da parte del giudice. Infine, sempre nella stessa indagine, viene sottolineata la mancanza di unitarietà a livello di modalità operative nei tribunali che crea incertezza e lascia spazio ad ampia discrezionalità agli operatori di giustizia.

Tra le note positive, va menzionata la Proposta di legge numero 2788 del 18 novembre 2020, prima firmataria Maria Teresa Bellucci, presentata alla Camera di Deputati avente ad oggetto l’Istituzione della Giornata nazionale dell’ascolto dei minori il 9 aprile di ogni anno. All’articolo 2 sono previste delle apposite iniziative ed incontri, da effettuarsi in particolare nelle scuole, al fine di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su questo importante istituto. È auspicabile che questa proposta diventi legge entro la fine della legislatura in modo che la tutela del minore, ossia di un soggetto titolare di diritti fondamentali, possa tornare al centro dell’attenzione della politica e degli operatori di giustizia.

Aggiornato il 21 maggio 2021 alle ore 13:10