Obbligo vaccinale: massima prudenza

L’ipotesi dell’obbligo per ora è remota, considerando anche tutte le difficoltà e i rallentamenti nella distribuzione delle dosi vaccinali che si stanno registrando in questi giorni e che pare possano ancora proseguire a lungo, però è bene cominciare a rifletterci su per non arrivare impreparati, qualora da ipotesi si tramuti in realtà concreta. Il tema dell’obbligo vaccinale incontra almeno tre difficoltà principali: di carattere scientifico, etico e giuridico.

Dal punto di vista scientifico, infatti, l’obbligo vaccinale non sembrerebbe giustificato né per ora giustificabile in quanto non è escluso con ragionevole e comprovata certezza che i vaccinati possano impedire il contagio da Covid-19. La stessa Aifa (Agenzia italiana del farmaco), infatti, ha dichiarato che non vi sono risultati scientifici che possano escludere una tale eventualità, e proprio di recente, addirittura, in Inghilterra le autorità pubbliche hanno dichiarato che perfino dopo la seconda dose di vaccino non si può esser certi che la contagiosità dei vaccinati sia da ritenere esclusa.

Dal punto di vista etico, invece, bisogna sempre prestare la massima accortezza su una obbligatorietà di un trattamento sanitario come un vaccino, di cui peraltro si ignorano gli effetti eventualmente negativi di lungo periodo. Non soltanto, infatti, dinnanzi a risultati scientifici incerti vi è un obbligo morale del personale sanitario di non somministrare farmaci ai propri pazienti, ma lo stesso principio di precauzione dovrebbe sconsigliare una obbligatorietà degli stessi. Lo stesso Comitato nazionale per la Bioetica, infatti, ha sconsigliato l’obbligatorietà dei vaccini anti-Covid, considerandola soltanto una eventuale ed estrema ratio, per di più temporanea, cioè da abrogare non appena dovesse essere terminata o diminuita la fase acuta dell’emergenza che stiamo vivendo. Eticamente, infatti, non si può costringere qualcuno ad accettare un trattamento terapeutico che non desidera, specialmente se – come in questo caso – non sono note le eventuali ripercussioni negative di lungo periodo come ammette la stessa comunità scientifica.

Dal punto di vista giuridico, infine, occorre distinguere una dimensione di metodo e una di merito. Sotto il primo profilo, cioè quello di metodo, l’obbligo vaccinale sarebbe in sé legittimo stante quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione, ma proprio per questo sarebbe legittimo soltanto a determinate condizioni, cioè quelle desumibili dalla stessa disposizione costituzionale e dai principi generali dell’ordinamento. Soltanto se posto con una legge ordinaria dello Stato, con esclusione quindi degli oramai famigerati Dpcm, dei decreti ministeriali, delle leggi regionali o di qualunque altro provvedimento che non fosse una legge ordinaria dello Stato regolarmente dibattuta e votata dal Parlamento, poiché l’obbligo vaccinale comporterebbe una limitazione e una disciplina di diritti costituzionali come quello della libertà personale, dell’autodeterminazione terapeutica e della salute. Sotto il profilo del merito, invece, sarebbe altresì necessario che fossero individuate le categorie di soggetti su cui primariamente tale obbligo dovrebbe ricadere, non potendosi prevedere un obbligo astratto e generalizzato, specialmente in un contesto come quello attuale e del futuro più prossimo in cui scarseggiano e scarseggeranno le dosi vaccinali.

L’eventuale legge che introducesse l’obbligo vaccinale contro il Covid, dovrebbe altresì instituire un fondo per indennizzare tutti coloro che sul breve o, soprattutto, sul lungo periodo dovessero riportare lesioni alla propria integrità psico-fisica a causa del vaccino inoculato in osservanza del precetto legale, così da non poter suscitare dubbi di legittimità costituzionale, specialmente alla luce delle recente sentenza 118/2020 della Corte costituzionale che ha esteso l’indennizzabilità dei vaccini obbligatori ordinari anche ai vaccini solamente consigliati.

Insomma, l’eventuale obbligo vaccinale anti-Covid deve essere considerato con la massima prudenza, e sarebbe comunque necessario che il legislatore adottasse la massima perizia giuridica e la massima accortezza etica prima di scegliere la strada dell’obbligatorietà, proprio perché sono in ballo non soltanto le vite e la salute dei cittadini, ma anche principi costituzionali intangibili e delicatissimi posti a fondamento della democrazia e dello stesso Stato di diritto, in cui da parte di tutti si presume di vivere.

Aggiornato il 25 marzo 2021 alle ore 12:28