Burka, Niqab, Hijab
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En Passant

L’integrazione per mezzo della distinzione è un’assurdità perseguita da molti politici e da molte società, spesso con l’ambizione di conformarsi ad una malintesa tolleranza. Una società libera e liberale deve, e lo sottolineo, basarsi sull’applicazione drastica dell’uguaglianza legale, sancita dal primo comma dell’articolo 3 della Costituzione. Riguardare una persona secondo le sue peculiarità intrinseche o estrinseche anziché avuto riguardo alla natura che la accomuna alle altre persone consimili nel consesso sociale, è un modo sicuro per introdurre nell’ordinamento il morbo della discriminazione pretestandone la cura.

La questione dei veli muliebri non ha a che fare con la formazione delle classi scolastiche comprensive degli stranieri e col rapporto tra italofoni e alloglotti. La disciplina, in verità il divieto d’indossare il burka e il niqāb, che nascondono il volto (mentre l’hijab deve considerarsi un ornamento), ricade sotto il principio di uguaglianza. Perciò va oltre gli edifici scolastici, siano essi luogo d’insegnamento, sede d’incontro tra professori e famiglie, ufficio della pubblica amministrazione. Inserire il divieto di burqa e niqāb nel decreto-legge sulla scuola non è inappropriato in sé, ma dovrebbe costituire una disposizione attuativa di un divieto generale che invece non esiste. Per non dire della formulazione giuridica, più allusiva che prescrittiva nonostante la sanzione pecuniaria: il divieto di “partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto.”

Il burqa e il niqāb sono incompatibili con la nostra Costituzione perché, se non lo fossero, anche i maschi dovrebbero poter indossare indumenti che mascherino i tratti identificativi del volto per qualunque motivo, dalla religione alla moda. Perché le donne sì e gli uomini no? Un uomo con il burka o col niqāb e simili verrebbe fermato per accertamenti. Però subisce la prevaricazione di dover interloquire suo malgrado con donne a viso coperto. Quanto alla religione, tutte le confessioni sono libere, purché le loro regole non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Il divieto d’indossare in pubblico il burka e il niqāb non dovrebbe essere ricavato occasionalmente da leggi di polizia per motivi di ordine pubblico o da leggine per situazioni particolari (come confusamente nella fattispecie), bensì imposto in via generale per motivi costituzionali di rispetto della identificabilità di tutti. Il burka e il niqāb non esprimono una libertà né rappresentano l’esercizio di un diritto, ma costituiscono la violazione della libertà altrui e del diritto di “guardarsi in faccia” reciprocamente. Libertà e diritto che sono di tutti individualmente e della società nell’insieme.

“Maschera” nel teatro antico era la “persona dramatis”. Identificava le parti della rappresentazione. Adesso il burqa e il niqāb fanno il contrario. Sopprimono la persona con l’alterazione intenzionale del suo aspetto naturale. Nascondono l’individuo che invece deve esibire la propria identità fisica del pari agli altri, interlocutori oppure no.

In via generale, per antica consuetudine, il mascheramento è ammesso a Carnevale. Ma fuori della festa, se un individuo girasse in maschera, verrebbe immediatamente fermato e identificato, senza bisogno di una legge ad hoc. Se il divieto deve, come deve, rispettare il principio di uguaglianza legale, la regola generale deve imporsi a tutti mentre l’eccezione può essere talvolta tollerata, non viceversa. Quando uno Stato rinuncia di fatto al divieto legale del burqa e niqāb per acquiescenza agli usi incompatibili di civiltà differenti, alla lunga snatura la propria civiltà. La Costituzione serve a preservare la società aperta, ma non fino al punto di avallare condotte contrarie al suo spirito. A parte la controversia teologica se siano o no un obbligo per la religione islamica, sbagliano coloro che considerano il burqa e il niqab una secondaria questione di abbigliamento o di costumi sociali. Essi, l’indossarli o meno, impattano sui principi fondamentali della Costituzione repubblicana, innanzitutto la dignità umana. E a nulla vale eccepire che, per certi musulmani, il burqa e il niqab sono l’affermazione della dignità della donna, perché la tutela della dignità della donna, per essere costituzionalmente ineccepibile, quindi legittima e ammessa, dev’essere conforme all’ordinamento giuridico ed alle consuetudini nazionali, cioè deve essere coerente al diritto italiano.

Aggiornato il 28 settembre 2026 alle ore 14:04