In matematica, esiste la dimostrazione a contrario, per cui la negazione della tesi è falsa. Allora, neghiamo che i magistrati siano una casta, e vediamo le conseguenze di questo assunto. Essere una non-casta significa che si verificano le seguenti “condizioni al contorno”. Primo: l’accertamento indipendente del merito e della professionalità dei propri appartenenti nell’esercizio delle loro funzioni. E qui è sufficiente rispondere alla seguente domanda: si tratta di una materia “interna corporis”, nel senso che è l’organizzazione a giudicare se stessa, in assenza di un soggetto terzo esterno che faccia funzione di arbitro? Se la risposta è “sì”, come lo è, allora si tratta di un soggetto autoreferenziale, assimilabile a una casta chiusa. Soprattutto nel caso che lo svolgimento concreto delle funzioni (smaltimento dei carichi di lavoro, qualità delle prestazioni, e così via) esercitate dai suoi aderenti non sia assoggettato a nessuno degli strumenti moderni per la verifica del lavoro svolto. Per capirci, se tutti i provvedimenti degli uffici giudiziari (compreso lo storico) fossero caricati all’interno di un sistema evoluto di Intelligenza artificiale, sarebbe poi possibile una classificazione quanto-qualitativa per una valutazione oggettiva di merito del singolo magistrato, relativamente alla sua “produttività” e reale competenza. Dato che di questa il magistrato deve rispondere come tutti gli altri impiegati dello Stato, in quanto destinatario e affidatario di (ingenti) risorse pubbliche, destinate a sostenere tutte le attività di giustizia. E, possibilmente, vista la grande delicatezza della sua funzione, logica vorrebbe che il magistrato fosse sottoposto a verifica periodica in merito al mantenimento di tali capacità psicoattitudinali, da tenere costantemente aggiornate.
Secondo: l’altro elemento che occorre negare è l’inesistenza di presupposti di pregiudizio ideologico. Ora, che cos’è la “correntizzazione” del Csm se non una suddivisione in orientamenti ideologici che nulla hanno che vedere con la dottrina e l’accertamento della responsabilità individuale del cittadino sottoposto a giudizio? Quale è il senso di riconoscersi in componenti denominate “Magistratura democratica” (il che è tautologico, essendo i magistrati incardinati come potere giudiziario negli istituti democratici garantiti dalla Costituzione), o “Unicost”, “Magistratura indipendente” (potrebbe mai non esserlo?), e così via? Non sono vene colorate in un marmo che dovrebbe essere perfettamente bianco e neutro? La sacralità costituzionale del Csm non sarebbe forse meglio garantita da un meccanismo di elezione di secondo grado, per cui ad esempio la base di tutti i magistrati in servizio elegge un collegio di grandi elettori, o “Parlamentino” per brevità, pari in numero a dieci volte quello dei componenti effettivi, lasciando poi a quest’ultimo il compito di eleggere a maggioranza qualificata i membri effettivi, in modo così da stemperare sostanzialmente l’influenza delle correnti stesse? Al collegio-Parlamentino dei non eletti dovrebbero poi essere conferite le funzioni di organo disciplinare, costituito da membri estratti a sorte e a rotazione periodica, che decidono a maggioranza sulle eventuali sanzioni da irrogare, in modo che i fascicoli siano conosciuti da un numero significativo di colleghi, per un giudizio più equilibrato.
E, poi, il principio della divisione delle carriere è più, o meno “democratico”? Visto che la stragrande maggioranza delle democrazie dice di “Sì” alla suddetta separazione, allora si potrebbe attenuare l’impatto di un ordinamento come il nostro che “non” lo prevede, adottando un regolamento interno al Csm per cui nel plenum chi appartiene a una carriera si astiene dal voto per l’attribuzione degli incarichi direttivi di pertinenza dell’altra carriera. Tra l’altro, in quanto istanza dell’associazionismo (quindi, formata su base puramente volontaria), come è possibile che l’Anm figuri come attore istituzionale per confrontarsi con Governo e Parlamento, opporsi e fare pubblicamente campagna contro l’approvazione di leggi sgradite alla categoria? Non sarebbe molto più opportuno che il Parlamentino di cui sopra svolga il ruolo di consulente privilegiato di interlocuzione per gli altri poteri costituzionali? Per esempio, inviando sua sponte memorie agli altri organi costituzionali sul merito delle leggi che riguardino il proprio ordinamento, oltre ad avere ordinarie funzioni di consulenza sulla stessa materia a beneficio di Governo e Parlamento.
Quindi, la vera riforma della Magistratura è di assicurarsi che anche da parte di quest’ultima siano rispettate tutte le possibili e auspicabili forme di positiva cooperazione sinergica, sia formali che informali, tra poteri costituzionali. Affidando al capo dello Stato le iniziative di moral suasion multidirezionali, indirizzate verso i tre pilastri del plenum, del Governo e del Parlamento, nel caso si dovessero formare dei coaguli di conflittualità tra i tre poteri costituzionali. La magistratura, cioè, non può e non deve essere un attore diretto, ma porsi nella condizione anodina di Grande muette che, eventualmente, parla con gli altri poteri costituzionali solo per voce del presidente del Csm. Teorema dimostrato?
Aggiornato il 13 aprile 2026 alle ore 09:50
