A proposito della sentenza sulla Sea Watch

Appena si è saputo che il Tribunale di Palermo aveva condannato il Ministero dell’Interno (e non solo) a risarcire alla proprietaria i danni arrecati in conseguenza del sequestro della nave Sea Watch, è ricominciata la battaglia (usuale e ripetuta) tra le tifoserie al seguito, globalbuoniste e sovrancattiviste, tra diritti umani (e universali) e sovranità nazionale. E di conseguenza ad arruolare tra le prime il tribunale (e più in generale il potere giudiziario), tra le seconde il potere esecutivo-governativo, dal presidente del Consiglio in giù. La quale, peraltro, se l’è cercata (anche se qualche ragione ce l’ha). I globalisti hanno sostenuto che la decisione del tribunale era un’affermazione del diritto internazionale umanitario; i sovranisti, un vulnus alla sovranità democratica. Ma a leggere la sentenza non c’è alcuna affermazione né dell’asserita lesione del diritto internazionale né violazione della sovranità (democratica). In realtà (al di là di qualche retropensiero, ipotizzabile ma non esternato) il giudice ha semplicemente applicato i principi e la normativa vigente in materia di diritto amministrativo e più specificamente, di responsabilità della Pubblica amministrazione per lesione di diritti ed interessi legittimi dei privati, anche in conseguenza della formazione del silenzio-assenso.

Letta così la sentenza, indubbiamente non stimola le tifoserie e non suscita quel frastuono di grancassa, trombette e (soprattutto) tromboni che le caratterizza. Meglio attribuire al giudice di Palermo di aver affermato o negato valori più coinvolgenti. Infatti, l’affermazione della responsabilità della Pubblica amministrazione deriva da un principio generale, di cui all’articolo 2043 del Codice civile (precetto risalente al diritto romano antico) e da ultimo applicato, anche per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, anche alla lesione di interessi legittimi; nonché alla mancata pronuncia sull’opposizione della Sea Watch proposta “avverso il sequestro amministrativo disposto dalla Guardia di Finanza e che sulla domanda la suddetta autorità non si sia mai pronunciata” (come si legge nella sentenza). In effetti, se il precetto della responsabilità è millenario, anche l’altro pur non potendo vantare una pari durata è del tutto conforme a principi dello stato di diritto e alla normativa costituzionale vigente, per cui il potere va esercitato ragionevolmente, la motivazione dei provvedimenti deve essere esternata e le istanze dal privato interessato valutate. Attualmente disposto con norma generale dalla Legge numero 241 del 1990. Ne consegue che alcune disposizioni speciali hanno prescritto che la mancata valutazione delle doglianze del privato interessato, fa sì che si considerino accolte (silenzio-assenso) onde evitare che non provvedendo sulle stesse, il funzionario si autodispensi dall’onere di motivarle. Tutta materia che nulla ha a che fare col diritto internazionale o con la sovranità democratica, essendo applicabile a ogni rapporto e legalmente disposta dal Parlamento, eletto dal popolo.

A conferma di ciò giova ricordare che il silenzio-assenso più ricorrente è quello disposto per le contravvenzioni al g (e non alla Carta dell’Onu). Neanche è possibile ascrivere a Matteo Salvini la responsabilità (indiretta, riflessa) del silenzio-assenso, perché all’epoca dei fatti non era più ministro dell’Interno. Comunque neppure Luciana Lamorgese, allora subentrata da poco, dato che (e ciò si applica anche a Salvini) l’omissione rientra nella competenza di uffici periferici (la Prefettura o il Comando provinciale della Finanza): onde a questi che hanno il potere di decidere, va ascritta la responsabilità di non aver deciso. Quindi occorre ricondurre agli usuali difetti e vizi della Pubblica amministrazione italiana le vicende e farle discendere dall’iperuranio dei grandi principi dove l’hanno forzatamente innalzata le tifoserie dei media e i loro strepitanti aquiliferi.

Aggiornato il 24 febbraio 2026 alle ore 11:30