Continuare imperterriti ad insistere sul merito della riforma in un dibattito che si è trasformato in lotta nel fango, dovrebbe incoraggiare il lettore a dare quantomeno una chance alle righe che seguono. Dopo aver smentito alcune menzogne della propaganda per il No ed aver approfondito il sistema del sorteggio, è tempo di focalizzarsi sullo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura.
La riforma su cui gli italiani sono chiamati ad esprimersi in marzo prevede, tra le altre cose, la creazione di due Csm separati per magistratura giudicante e requirente, a fronte dell’unico attuale. È sempre bene ricordare che le proporzioni tra laici e togati nei nuovi Csm rimangono intatte e sarà sempre il Presidente della Repubblica a presiederli. Questa specifica sezione della riforma altro non è che la reale ed effettiva attuazione della tanto menzionata separazione delle carriere.
Su questo il dibattito, anche giuridico, si è arrovellato tra le etichette: separazione delle funzioni, delle carriere e ˗ qualcuno è arrivato anche a dire ˗ delle magistrature. Ai fini della presente discussione, quella che fondamentalmente è una diatriba sui diversi significati attribuiti ˗ più o meno equivocamente ˗ alla definizione di “separazione delle carriere”, lascia il tempo che trova.
Ciò che conta è che, nei fatti, si creano due Csm per porre fine ad un’annosa problematica: che giudici e pubblici ministeri, in barba alla terzietà, possano decidere vicendevolmente delle altrui valutazioni, nomine, trasferimenti e promozioni. Lo si fa perché, come molto bene spiega figurativamente il ministro Nordio, è ripugnante all’essenza stessa dell’articolo 111 della Costituzione che un imputato possa ritrovarsi, alla mattina, un giudice ed un Pm contrapposti nella logica accusatoria, col primo chiamato a pronunciarsi sull’operato del secondo, e al pomeriggio, questa logica rovesciata in seno al consiglio giudiziario, dove il secondo ha il potere di giudicare il primo. È terzo un giudice la cui carriera dipende dal voto del pubblico ministero del quale approva o disapprova le richieste?
È un processo realmente giusto quello in cui un imputato o un indagato ˗ cosciente o meno di ciò ˗ si trova di fronte un accusatore che ha influenza sulla carriera della persona che dovrà decidere della sua innocenza?
Rispondere a queste domande sul piano pratico è un giochetto in cui chi vi scrive non cadrà. Da una parte e dall’altra si sono riportati dei freddi numeri, quelli sul tasso di accoglimento delle richieste del Pm da parte del Gip ˗ per il Sì ˗ e quelli sul tasso di assoluzioni in primo grado ˗ per il No. Il punto è che difficilmente un cambio di assetto ordinamentale potrà scalfire, in un senso o nell’altro, questi numeri, che non dipendono da un solo fattore. A chi per il Sì utilizza quei numeri si potrebbe dire che sono frutto di una fase del procedimento penale in cui si è ˗ purtroppo ˗ consustanziamene sbilanciati verso l’accusa e che, a prescindere dall’oggettiva influenza che il Pm ha sul Gip, quest’ultimo è una figura strutturalmente debole. A chi per il No utilizza l’argomentazione opposta andrebbe detto che non è perché c’è un alto tasso di assoluzioni che il giudice è realmente terzo, poiché a quel punto del processo la formazione della prova è spesso ad un livello tale che un eventuale appiattimento del giudice dovrebbe negare l’evidenza.
Un altro ingrediente che potrebbe essere aggiunto al minestrone delle argomentazioni è che, la reale terzietà di un giudice, non si misura ˗ ammesso che si possa farlo ˗ soltanto guardando agli esiti dei processi. All’interno di un processo, o ancor di più nelle indagini, che, non è mai banale ribadire, sono esse stesse una pena, è parimenti importante la postura che il giudice ha nei confronti delle parti. L’atteggiamento che ha nei confronti dei testimoni portati dalla difesa rispetto a quelli portati dall’accusa, la disponibilità al dialogo che il giudice ha col Pm rispetto a quella con la difesa o con le altre parti coinvolte, ma soprattutto il tanto menzionato dovere del Pm di raccogliere le prove a favore dell’imputato.
Di quest’ultimo fatto si è dibattuto largamente, tra le voci del No si ritiene che questo elemento sia incompatibile con una visione del Pubblico ministero come parte, o addirittura che questa riforma comprometterebbe questo istituto di garanzia per l’imputato. Tali visioni non trovano riscontro nel fatto che l’articolo del Codice di Procedura Penale che impone quest’obbligo al Pm rimane intatto anche dopo la riforma, e che, in secondo luogo, anche in sistemi a carriere separate come la Germania, tale obbligo sussiste in ogni caso.
In ultima ratio, sarebbe interessante discutere se nella prassi quest’obbligo venga rispettato o meno. Esistono ovviamente i casi in cui i Pm chiedono l’assoluzione, ma anche quelli, come nel gigantesco processo sulle tangenti Eni-Nigeria, finito nel nulla, in cui i Pm vengono condannati in appello per rifiuto d’atti d’ufficio per aver, persino, nascosto le prove a favore della difesa. Ciascuno riporterà, per mezzo del cosiddetto eye test, la propria esperienza personale, con valenza, anche in questo caso, relativa.
Ecco, tutta questa interminabile premessa per giungere a sponsorizzare la tesi dell’avvocato Gian Domenico Caiazza, presidente del comitato Sì Separa. Il brillante dottor Caiazza, in risposta al collega Franco Coppi, ha spiegato come dimostrare nei fatti l’assenza di terzietà del giudice sia naturalmente una probatio diabolica. Quello che si può materialmente fare è intervenire sul piano teorico, dove uno scenario in cui si riducono, almeno sulla carta, le occasioni di condizionamento tra giudice e pubblico ministero fornisce sicuramente più garanzie in tal senso dell’attuale configurazione.
Bene fa ancora l’avvocato Caiazza, ad incalzare il fronte del No rovesciando le perplessità: perché dovrebbe mantenersi l’attuale sistema? Sistema attuale che, al contrario di quanto si dica, in una certa misura penalizza i Pm, che nell’attuale unico Csm sono in minoranza in quanto proporzionalmente meno sul totale dei magistrati. Il fornire un proprio Csm alla magistratura requirente, nella paradossale situazione per cui i due grandi argomenti per il No sono due estremi opposti, secondo alcuni finirebbe per dare troppo potere ai pubblici ministeri.
Sulla teoria del superpoliziotto si è già detto molto in precedenti articoli, non fa male rievidenziare come in questo annacquato dibattito si dica letteralmente “tutto ed il contrario di tutto”, il Pm troppo rafforzato e il Pm troppo indebolito. Nell’opinione di chi scrive, invece, lo sdoppiamento del Csm è l’unico design istituzionale per creare due gestioni di carriera distinte per giudici e pubblici ministeri, che garantisca allo stesso tempo l’autonomia di entrambi, senza far uscire nessuno dei due ˗ in particolar modo il corpo requirente, come avviene in alcuni paesi ˗ dalla magistratura.
Anzi, con il nuovo art. 104 della Costituzione, si eleverebbe lo status di autonomia e indipendenza di ciascun corpo, menzionato in tal senso singolarmente a livello costituzionale. Questo sistema non è un unicum, ma è adottato, ad esempio, in Spagna e in Portogallo, dove per di più la proporzione tra laici e togati non favorisce i secondi come da noi. Due paesi che non si possono certo additare di non aver tenuto conto di esperienze autoritarie nel disegnare la propria architettura costituzionale.
Aggiornato il 20 febbraio 2026 alle ore 11:29
