Senza vincolo di mandato

Con l’esplosione del “caso Vannacci” ha fatto di nuovo capolino la questione del vincolo di mandato. Chi lascia un partito dovrebbe dimettersi pure dal seggio parlamentare conquistato sotto il simbolo del partito. E, in verità, proposte nel senso di farne un obbligo giuridico non sono mancate, come anche le “norme” interne ai partiti e ai gruppi parlamentari. Ma lo vieta la Costituzione.

Infatti, l’articolo 67 sancisce che “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.” Perciò la Lega, vittima del “caso Vannacci”, ha proposto di abrogare l’articolo 67 con una disposizione che commini la decadenza dal mandato parlamentare a chi aderisca ad un gruppo diverso dal partito di candidatura. L’articolo 67 significa che la Costituzione stabilisce il divieto di mandato imperativo. Il che vuol dire che i deputati e i senatori né sono né possono essere mandatari di chicchessia: degli elettori, dei partiti, dei finanziatori, delle lobby, eccetera. L’eventuale mandato è nullo in radice e non può essere fatto valere in giudizio, sebbene possa costituire un impegno morale, riservato, tra mandante e mandatario, implicante tuttavia conseguenze politiche persino gravi, come la ricandidatura. In proposito, ma più in generale, giova ricordare l’amara confessione di Bismarck, che suona pressappoco così: “Se gli elettori sapessero come s’impastano la politica e le salsicce, non voterebbero e non ne mangerebbero più.”

La questione del vincolo di mandato si chiarisce esaminando i lavori preparatori della Costituzione, in ciò facilitati dalla mai abbastanza lodata opera di Falzone, Palermo, Cosentino, nella quale, sotto l’articolo 67, si legge che l’articolo fu votato senza discussione in Assemblea, mentre nella sottocommissione intervennero autorevoli Costituenti.

L’onorevole Terracini affermò che la disposizione poteva giustificarsi in passato con il collegio uninominale, ma “non varrebbe a rallentare i legami tra l’eletto e il partito che rappresenta o l’eletto e il comitato sorto per sostenere la sua candidatura.” Tuttavia, prevalse l’opportunità di inserire la norma, perché la mancanza, a parere dell’onorevole Bozzi, avrebbe potuto assumere significati diversi dall’intenzione della commissione. Sulla prima parte della disposizione: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione”, l’accordo fu facile, mentre sulla seconda, relativa al divieto di mandato imperativo, vi fu qualche contrasto e in particolare la contrarietà dell’onorevole Grieco: “I deputati sono tutti vincolati a un mandato: si presentano difatti alle elezioni sostenendo un programma, un orientamento politico particolare.”

Da quando, dopo la legge elettorale maggioritaria per due terzi dei seggi (cosiddetto Mattarellum), la disciplina di partito funzionante nel sistema proporzionale ha allentato vistosamente la presa sui parlamentari, il cambio di casacca in corso di legislatura è diventato sempre più vorticoso, come alle sfilate di moda. Meravigliarsi di tali “tradimenti” appare alquanto ipocrita, non meno dell’insofferenza verso l’articolo 67 che li legittimerebbe. Infatti, finché vige l’articolo 67, non esistono né rimedi per scongiurarli né sanzioni per reprimerli, se non, al massimo, nel foro della coscienza.

Ebbene, come notò esattamente l’onorevole Terracini, il divieto di mandato imperativo, collegato al collegio uninominale, serviva a rimarcare che il parlamentare non rappresentava gli elettori, suoi oppure no, del suo collegio ma tutti i cittadini della Nazione. Sicché un antidoto al trasformismo parlamentare potrebbe avere efficacia solo nella competizione elettorale con collegio uninominale maggioritario, la quale imponesse al Fregoli di turno di sottoporsi a nuove elezioni dopo il cambio di partito, per verificare se gli elettori del collegio approvino il cambio, rieleggendolo, o lo disapprovino, eleggendo l’antagonista. Sarebbe una sorta di “candidatura condizionata”, cioè accettata con la clausola della decadenza automatica nel caso in cui il parlamentare rifiuti di sottoporsi ad una sorta di elezione “suppletiva” sui generis conseguente al cambio di partito. Nondimeno, persistendo l’articolo 67, un antidoto del genere apparirebbe sotto la luce dell’incostituzionalità, salvo ritenere, con una forzatura, che soddisfi la ratio della disposizione costituzionale senza aggirarne il precetto.

In un sistema elettorale senza collegi uninominali il divieto di mandato imperativo può essere eliminato, ma al prezzo di fare del Parlamento una sorta di società di capitali, nella quale conta la volontà dei padroni delle quote azionarie. E, poiché non c’è mai fine al peggio, ricordo che in passato qualcuno propose semi-seriamente che in Assemblea votassero solo i capigruppo alzando una paletta con sovrascritto il numero dei componenti! A riprova che i modi immaginati e realizzati per declassare e snaturare le Camere sono davvero tanti e fantasiosi.

Prescindendo dalle altre considerazioni, resta il fatto gravissimo che i cambi di squadra rischiano di minare la genuinità e la rappresentatività della democrazia parlamentare se sconfinano nel frenetico trasformismo di persone, seggi, partiti, voti. Dopotutto, il Parlamento non è L'Hôtel du libre échange!

Aggiornato il 09 febbraio 2026 alle ore 10:54