Qualcuno di noi ricorda di aver appreso a scuola, da piccolo, come molti considerino un primo atto legislativo il Codice di Hammurabi, sovrano babilonese della prima dinastia, in carica dal 1792 al 1750 avanti l”era volgare. Il suo Codice di leggi è inciso su una stele di diorite oggi nel museo de” Louvre, in Parigi. A prima vista, può sembrare poco civile. Infatti, istituisce la legge del taglione: occhio per occhio e dente per dente. È diverso se si considera come questa normativa istituisca un criterio di proporzionalità, prima inesistente. Innanzi fu perfettamente legittimo far pagare un insulto verbale, ad esempio, con la morte, come oggi avveniva tra mafiosi. Uso il passato, in quanto adesso si ha l”impressione che gli Stati siano un poco mafiosetti: spesso giustificano guerre sanguinose senza rapporto con la gravità delle “offese” lamentate.
Poi gli antichi romani sono ricordati come “padri del diritto”. Nei rapporti tra Roma ed altre comunità indipendenti, vigeva il diritto feziale. I Feziali erano un ordine di sacerdoti consultati in caso di contrasti internazionali, per sapere se gli dei consideravano giuste le pretese romane e se era lecito o meno dichiarare guerra. Col diritto feziale nacque, quindi, il concetto di “guerra giusta”, l”unico tipo di conflitti nei quali battersi fosse conforme a dignità.
Oggi, invece, si assume l”inesistenza di guerre e paci giuste. Le uniche paci possibili sarebbero quelle imposte dai vincitori. Nella sua storia interna, tale ordinamento passò da una sostanziale decretazione regia all”applicazione di formule sacrali, secondo un uso etrusco. Dalla metà del V secolo avanti l”era volgare, su impulso del tribuno della plebe Gaio Terentilio Arsa, le norme vennero scritte nella legge della XII tavole, per evitare una fantasiosa formazione, nei processi, da parte dei magistrati, aristocratici. S”intese consentire a tutti i cittadini, anche plebei, di averne contezza. Leggi successive la integrarono e modificarono, fino alla Lex Aquilia del 286 avanti l”era volgare, da considerarsi la fonte del moderno diritto civile. Un ceto di giuristi dette ordine al tutto, col fare delle norme oggetto di principi della filosofia greca, mai prima applicati a questa materia. Tale lavorio continuò sotto consoli ed imperatori, sempre più autocrati. Alla fine, Giustiniano, regnante a Costantinopoli ma il quale tentò anche di riportare l”Occidente sotto l”Impero Romano, compilò un corpo delle leggi e della giurisprudenza, corredato da un manuale ufficiale per lo studio del giure. Il tutto è sunteggiabile nella massima di Ulpiano, giurista siriaco del terzo secolo: vivere in modo onesto, non danneggiare nessuno e dare a ciascuno il suo.
Quando l”Occidente venne di nuovo perso da Costantinopoli, il vescovo di Roma, Leone III, col porre la corona in capo a Carlo Magno, nel Natale dell”800, costituì il cosiddetto Sacro Romano Impero, in sigla Sri (in latino Sacrum Imperium Romanum; in tedesco Heiliges Römisches Reich), chiamato anche, in epoca recente, Das alte Reich, “l”antico Impero”, o anche Primo Reich (con riferimento al Secondo e al Terzo Reich), mai riconosciuto da Venezia. Questa entità fu una Confederazione di Stati dell”Europa centrale e occidentale, esistita per circa un millennio.
Il più grande ridimensionamento si ebbe colla secessione della Francia ad occidente. Altre potenze occidentali, come Venezia e la Gran Bretagna, non ne fecero mai parte. La labilità della confederazione non escluse conflitti, tutt”altro che sporadici, all”interno anche del Sacro Romano Impero, accentuati dalle varie riforme protestanti. Si giunse, così, al 1644 ed alla Guerra dei trent”anni, a cui venne posto fine, nel 1648, con la pace di Westfalia. Essa venne siglata a Osnabrück (sede delle delegazioni protestanti) e tra Francia e Impero a Münster (sede delle delegazioni cattoliche). È il fondamento del diritto internazionale moderno. Esso si ottenne con l”estensione di alcune norme del diritto confederale del Sacro Romano Impero di Nazione Germanica agli Stati parte di quei trattati, estranei a quell”Impero. Quelle norme furono tratte dal diritto giustinianeo e furono l”applicazione al diritto pubblico di disposizioni, in antico, di diritto privato.
Gli Stati, cioè, dovevano essere onesti tra loro, non nuocersi e riconoscere a ciascuno il suo. Innanzitutto, serbare i patti (trattati e convenzioni sottoscritte). Le due guerre mondiali del vigesimo secolo hanno imposto una evoluzione del diritto internazionale. Già durante il negoziato di Versailles per il trattato di pace, nel 1918, si vagheggiò una responsabilità penale dell”Imperatore del secondo Reich germanico nella dichiarazione di guerra. La delegazione italiana si oppose, perché nessuno può essere giudicato per qualcosa mai considerato prima reato, e da un organo non precostituito.
La fine della Seconda guerra mondiale ha visto, viceversa, il Processo di Norimberga, contro individui con alti incarichi chiamati a rispondere, di persona, dei crimini commessi, in nome del loro Stato, contro altri popoli davanti a un tribunale internazionale, non precostituito. Per tradizione, invece, la responsabilità internazionale, in precedenza, fu collettiva, dello Stato nel suo complesso. Lo Statuto della Corte penale internazionale, recentemente entrato in vigore (ma non ratificato da numerosi Stati, tra cui gli Stati Uniti d”America) fa rientrare nella nozione di crimine internazionale: il genocidio; i crimini contro l”umanità (nella definizione rientra pressoché qualsiasi grave delitto commesso su larga scala e in modo sistematico e la pratica dell”apartheid); i crimini di guerra previsti dal diritto internazionale umanitario e la guerra di aggressione.
Altri trattati internazionali, stipulati nel secondo dopoguerra del vigesimo secolo, come quello della Corte europea dei diritti dell”uomo nell”ambito del Consiglio d”Europa, prevedono la possibilità degli individui di rivolgersi, autonomamente, a organismi internazionali per far rispettare i propri diritti, senza la mediazione degli Stati. Gli sviluppi recenti del diritto internazionale, in particolare in materia di diritti umani, hanno fatto ritenere si stia lentamente affermando una soggettività giuridica internazionale di esseri umani singoli, non prevista dal diritto internazionale classico. Attualmente, contro un Capo di Stato ed un Capo di Governo, pendono due mandati di cattura della Corte Penale Internazionale.
In tutta questa lunga storia, queste norme sono spesso state violate. Altrimenti, forse, non ci sarebbero state guerre. In passato, però, Stati e Sovrani coinvolti avevano sempre negato le violazioni; omaggi del vizio alla virtù. A caratterizzare il momento odierno, però, c”è l”attacco diretto, molto spesso, alla giustizia delle norme. Non si nega di aver compiuto la violazione, ma di averlo fatto doverosamente, perché sono le norme assertivamente errate!!! Così si minano millenni di civiltà.
Aggiornato il 11 dicembre 2025 alle ore 10:45
