Caro direttore, della riforma costituzionale richiamo l’attenzione su due macroscopiche sviste, sorprendentemente ignorate nel dibattito referendario.
La prima riguarda la “questione di fiducia” che non potrà più essere posta in Senato, perché la riforma sottrae ad esso il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, con la conseguenza che, nelle leggi bicamerali paritarie (anche fondamentali in alcune materie, come le modifiche costituzionali), la posizione contraria del Senato non potrà essere vinta. Infatti il conflitto così determinatosi tra Camera e Senato risulta, allo stato, incomponibile. Non si intravede l’autorità competente a risolverlo: né la Corte costituzionale, perché non è un conflitto di attribuzioni; né l’accordo dei presidenti delle Camere (in base al nuovo articolo 70), perché non è una questione di competenza.
La seconda concerne l’elettorato attivo e passivo dei senatori, che la riforma stravolge. L’attuale articolo 58 viene soppresso dall’articolo 38 della riforma, con la conseguenza che per votare per il Senato non è più previsto il requisito di 25 anni (e può andar bene, sia perché anche alla Camera è 18 anni, sia perché il nuovo Senato non sarebbe eletto direttamente, a quanto pare), mentre per essere eletti al Senato (dai Consigli regionali o come si vedrà) non serviranno più 40 anni ma basteranno i 18 anni (restano i 25 anni per essere eletti alla Camera). Dunque potremmo avere deputati venticinquenni contro senatori diciottenni e con l’immunità parlamentare!
Confido che vorrete far conoscere ai lettori tali serissimi rilievi, con o senza il vostro commento, affinché comunque li valutino nel referendum.
(*) Direttore emerito del Senato della Repubblica
Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 22:00
