
La Costituzione degli Stati Uniti, emanata nel 1787, stabiliva: “Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ogni Stato, eletti dal Legislativo locale per un periodo di sei anni; ed ogni Senatore disporrà di un voto” (Articolo I, Sezione III, Paragrafo 1). Cioè i Senatori degli Stati Uniti erano scelti (chosen by) dai parlamenti degli Stati della Federazione. Ne risultò, come efficacemente ha ricordato Ugo Genesio, un tale scandaloso e così diffuso sistema di corruzione parlamentare (legislative corruption), con un così indecente mercato di accordi sottobanco, scambi illeciti e irriferibili favori privati (senatorial elections 'bought and sold', changing hands for favors and sums of money rather than because of the competence of the candidate) che, per porvi rimedio, fu proposta ed approvata nel 1913 una modifica costituzionale che divenne il XVII Emendamento, il cui Paragrafo 1, in vigore da allora, decreta: “Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due Senatori per ciascuno Stato, eletti (elected by) dalla popolazione di questo per la durata di sei anni; e ogni Senatore avrà diritto ad un solo voto. Gli elettori di ogni Stato dovranno possedere gli stessi requisiti richiesti per essere elettori del ramo più numeroso dei parlamenti statali”.
Insomma, negli Usa accadde esattamente il contrario di ciò che pretende la riforma costituzionale Renzi-Boschi, sebbene non si possa affermare che i nostri Consigli regionali siano modelli di virtù rispetto ai parlamenti statali americani anteriori al 1913!
Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 21:52