
L’articolo 77 della legge 28.12.15, n. 221, che ha modificato l’articolo 514 del Codice di procedura civile, tra le “cose mobili assolutamente impignorabili”, ha inserito anche “gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali” e “gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”. Ma quali sono gli “animali da affezione o da compagnia” di cui alla norma già vista?
In base alla legge n. 281/91 sono i cani e i gatti. In base al Regolamento Ue n. 576/13 sono: cani, gatti e furetti nonché gli invertebrati (escluse le api, i bombi contemplati dall’articolo 8 della direttiva 92/65/Cee, i molluschi ed i crostacei), gli animali acquatici ornamentali quali definiti dall’articolo 3, lettera k, della direttiva 2006/88/Ce; gli anfibi; i rettili; gli uccelli (esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/158Ce); i mammiferi (roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare). Ai sensi dell’Accordo 6.2.03 tra il Ministero della salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, è, poi, animale da compagnia o affezione “ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per la compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per i disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità”. Gli animali selvatici non sono – espressamente – considerati animali da compagnia.
Tale definizione è sovrapponibile, ma anche più ampia, rispetto a quella della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13.11.87 e ratificata dall’Italia con la legge n. 201/10, che per animale da compagnia intende “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio, domestico, per suo diletto e compagnia”.
(*) Presidente Centro studi Confedilizia
Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 21:48