Soccorso Azzurro:   riforma del SSN

La riforma del Titolo V della Costituzione ha configurato un nuovo assetto del sistema delle autonomie territoriali, collocando gli enti territoriali al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica. Pertanto comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato hanno pari dignità, pur nella diversità delle rispettive competenze, essendo la potestà legislativa attribuita a Stato e regioni e riconoscendo a comuni, province e città metropolitane la natura di enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo quanto previsto dall’art. 114 della Costituzione.

La tanto decantata devolution in materia sanitaria, ha prodotto una molteplicità di modelli sanitari regionali, con la conseguenza di aver generato risposte sanitarie differenti in funzione della cultura e del livello di competenze degli amministratori locali, andando nella direzione opposta a ciò, che il legislatore avrebbe voluto ottenere.

Non vi è stato un miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia, con conseguente riduzione dei costi e miglioramento dell’offerta, ma al contrario in alcune regioni la spesa sanitaria è andata fuori controllo tanto da obbligare lo Stato al commissariamento delle stesse.

Ma anche l’istituto del commissariamento è di fatto fortemente limitato, in quanto il sub-commissario al rientro del deficit regionale, nominato dal consiglio dei Ministri si scontra istituzionalmente con il presidente della regione commissariata, che a sua volta è commissario di se stesso!

In atto in Italia, semplificando al massimo, si sono realizzati tre modelli di assistenza sanitaria: il modello Lombardo, il modello Toscano ed il modello Emiliano.

Nel primo vi è enfasi su libertà ed innovazione, parità tra pubblico e privato. Viene richiamato il diritto costituzionale alla salute, ma non la Legge 833/78. Vengono enfatizzati pluralismo e sussidiarietà orizzontale e funzione di regolazione della regione.

Nel modello Toscano, i valori dichiarati sono: uguaglianza ed universalità nell’accesso, efficienza ed efficacia, programmazione e coinvolgimento degli enti locali e del terzo settore. Controllo politico e democratico. Nel terzo modello, quello Emiliano i valori sono: uguaglianza ed universalità nell’accesso, sviluppo del governo clinico, programmazione negoziata.

I modelli gestionali di Emilia-Romagna e Toscana, hanno permesso dal 2001 in poi un sostanziale equilibrio di bilancio con una buona capacità di spesa mostrata nel gestire le risorse per gli investimenti di rinnovo delle infrastrutture ospedaliere ed in termini di qualità e quantità di prestazioni erogate.

Disastrosa è stata ed è la gestione della sanità nel Lazio, in Campania ed in Calabria.

Nel modello Lombardo, il peso medio delle prestazioni è basso e vi è una moltiplicazione della spesa dovuta a prestazioni costose e spesso inutili.

Nei modelli Toscano ed Emiliano si ha una centralità della gestione delle aziende ed un aumento della spesa in prevenzione e assistenza territoriale (54% al territorio e 41% alla spesa ospedaliera per acuti); un controllo epidemiologico serio, che permette di programmare le attività pubbliche e quelle da accreditate al privato.

Dall’analisi ambientale fatta emerge la necessità dei seguenti correttivi:

Ri-centralizzazione della programmazione sanitaria Regionale in capo al Ministero della Salute.

Centrale unica acquisti o unico tariffario Nazionale di riferimento.

Accorpamento degli uffici amministrativi per macro aree o ASL. (abolizione dei presidi amministrativi all’interno delle aziende sanitarie ospedaliere, con relativa soppressione delle innumerevoli UOC/UOS amministrative a momenti più numerose di quelle organizzative sanitarie)

“Destatalizzazione” del Medico, che non è un dirigente della pubblica amministrazione, ma un professionista, che deve dedicare il proprio tempo ed energia alla cura del malato, che resta perno centrale del sistema sanitario nazionale.

- Abolizione dell’esclusività di rapporto con le aziende sanitarie.

- Incorporazione del contributo di indennità di rapporto nel tabellare di quota fissa di stipendio ad indennizzo della vacanza contrattuale economica ferma al 2008.

- Sottrazione da tutte le incombenze di tipo amministrativo.

Abrogazione dell’articolo della Legge “Brunetta” inerente i procedimenti disciplinari. Con l’entrata in vigore della Legge Brunetta, i tribunali del lavoro sono stati sommersi da impugnazioni di procedimenti disciplinari irrogati direttamente dal Dirigente al suo sottoposto (sanzioni fino a 10 giorni di sospensione dal lavoro), con generazione di costi erariali non calcolabili.

Anche le sanzioni disciplinari inferiori ai 10 giorni, devono essere vagliate da una commissione composta esclusivamente da pari grado (medici per medici, comparto per comparto, amministrativi per amministrativi).

Autogestione da parte delle aziende sanitarie, Universitarie-Ospedaliere-Territoriali in materia di conferimento di incarichi professionali di alta specializzazione, UOS, UOSD, UOC, sulla base di rigide valutazioni dei livelli di produttività e qualità (no stakeholders).

Valutazione indipendente dall'azienda (audit) del volume di lavoro effettuato da ogni medico e da ogni unità operativa.

Assunzione a tempo indeterminato a chiamata diretta da parte del Primario del reparto (maggiore garanzia di qualità, sottrazione politica).

Dematerializzazione del cartaceo con esclusivo uso della tessera sanitaria per l’accesso alle prestazioni del servizio sanitario (risparmio di milioni di euro).

Adozione di un unico software per tutta l’Italia per la gestione delle prestazioni sanitarie, ricoveri, visite specialistiche, radiologia (risparmio di milioni di euro).

Introduzione ticket sui codici verdi del Ps, maggiorati rispetto alla tariffazione dell’omologa prestazione ambulatoriale.

Rendicontazione analitica della quantità di farmaco utilizzata per paziente durante il ricovero.

Detraibilità della parcella pagata dal paziente (escluso il ticket se dovuto) per l’accesso alle visite specialistiche e cure primarie in quelle regioni in cui la lista di attesa nel pubblico, superi i 30 giorni.

Possibilità per il paziente di poter scegliere il Medico da cui ricevere prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche.

Si alla recente soppressione dell’obbligo di stipula di copertura assicurativa da parte delle aziende sanitarie Pubbliche, ma previo costituzione di un fondo nazionale destinato alle richieste di risarcimento danni da parte dei pazienti.

Obbligo per chi ricopre posizioni organizzative nel comparto, di dedicare almeno il 50% del proprio monte ore all’assistenza al malato. Non può essere più tollerato, che ad esempio un caposala o un responsabile di UOC infermieristica, tecnica, riabilitativa ecc. non svolga più assistenza diretta al malato.

Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 20:21