La tirannia di Equitalia

Equitalia, come peraltro tutta la Pubblica Amministrazione nelle sue articolazioni amministrative, non è al servizio del cittadino. È una associazione a delinquere di stampo burocratico; l’oppressione più ignobile contro il contribuente, dove personaggi di vertice agiscono nella totale irresponsabilità. Chiedere il dovuto, inviando una semplice cartella di pagamento, non è un grande sforzo di managerialità, un impegno di alta competenza giuridica ed economica, è un compitino che il più mediocre dei ragionieri potrebbe diligentemente compiere senza costruire un apparato gigantesco e costoso nato per tartassare i malcapitati. Con il cosiddetto decreto Bersani dal 1° ottobre 2006 (art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), fu soppresso il sistema di affidamento in concessione della riscossione di tributi e crediti degli Enti pubblici e le funzioni relative, affidate a banche (vedi Monte dei Paschi di Siena) o società finanziarie sparse su tutto il territorio nazionale, furono trasferite all`Agenzia delle Entrate, abilitata ad esercitarle mediante una società per azioni di nuova costituzione denominata Riscossione S.p.A., costituita dalla stessa Agenzia delle Entrate e dall`INPS.

La società Riscossione S.p.A acquistò una quota progressivamente crescente delle società ovvero il ramo di azienda delle banche che avevano operato la gestione diretta dell`attività di riscossione, assorbendo in sé anche il personale delle precedenti concessionarie. Ovviamente non sapendo come impiegarlo è stato assunto dal nuovo carrozzone Riscossione S.p.A, nella migliore tradizione italiana. Nel marzo del 2007 il carrozzone ha assunto la nobile denominazione di Equitalia, società per azioni a totale capitale pubblico, di cui 51% risulta in possesso dell`Agenzia delle Entrate ed il residuo 49% "in mano" all`INPS. Equitalia calpesta i diritti dei cittadini, vulnera anche il semplice rapporto con l’utente basato sul buon senso di reciprochi diritti e doveri. Con il pagamento delle imposte e delle tasse il cittadino consente alla Pubblica Amministrazione e, quindi, all’Equitalia di esistere, contribuisce a moltiplicare la nascita di altri Enti ed Organismi che opprimono e tiranneggiano proprio il finanziatore degli stessi Enti ed Organismi. Facciamoci del male. Le norme che i rappresentanti (parlamentari) degli elettori dovrebbero fabbricare per difendere e tutelare i cittadini generano il signoraggio degli Enti pubblici, in primis di Equitalia.

Una vasta e complicata associazione a delinquere di Enti di varia natura e forma che protetta dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti di ogni ordine e grado saccheggia i servi della gleba burocratica. Il codice penale prevede il reato di abuso d’ufficio, sovente usato per colpire l’avversario politico. Delitto previsto dall’art. 323 del c.p. che si ha quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni, produce un danno o un vantaggio patrimoniale che è in contrasto con le norme di legge o di regolamento. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica amministrazione, oltre alla trasparenza dell'azione amministrativa. Ogni giorno, tutti i giorni, in ogni Ente pubblico (salvo il caso della Motorizzazione Civile per quanto mi consta) il reato viene consumato nella totale impunità e coperto da norme incerte ed illeggibili, variamente interpretate secondo convenienza e comunque utilizzate contro il cittadino-suddito (come amano dire quelli della c.d. sinistra). Con la recente introduzione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), l`art. 29 ha trasformato l`avviso di accertamento in un atto immediatamente esecutivo, sopprimendo per il futuro la necessità di emissione e di notificazione della cartella di pagamento, ma non ha fatto venir meno, anzi in qualche modo ha accentuato e reso determinante la funzione della S.p.a. Equitalia come organo deputato alla riscossione di tutti i tributi erariali. Inoltre, l’art. dell’art. 38, comma 12 dello stesso D.L. n. 78/2010 ha stabilito che : ”Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore”.

Vale a dire il termine per iscrivere a ruolo ( il prospetto, compilato dagli uffici fiscali in cui sono elencati tutti i contribuenti, con l’indicazione dell’imponibile e delle imposte dovute) il credito dell’Ente pubblico nel termine fissato nel 31 dicembre dell’anno successivo a quello fissato per il versamento viene sospeso per 3 anni, ma a partire dal 1° gennaio 2004. Una palese violazione della irretroattività della legge civile. La decadenza dal diritto di riscuotere i contributi pretesi, in quanto incide sulla esistenza della pretesa, lungi dal rappresentare un mero vizio formale, concerne il merito della controversia. Se la decadenza è maturata e l’Ente previdenziale è decaduto dal diritto di ottenere il pagamento del credito non può una norma successiva far risorgere il diritto decaduto. Ma non finisce qui. Quella norma (art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999) già aveva nelle norme transitorie differito l’applicazione dell’art. 25, riguardante i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici, al 1° gennaio 2004. Dopo 13 anni dalla emanazione del D.Lgs. n. 46/1999 la norma contenuta nell’art. 25, posta a tutela del contribuente, non trova ancora applicazione !!! Già la Corte Costituzionale ha affrontato in una questione simile la regola fondamentale del nostro sistema giuridico improntato sulla certezza del diritto. Senza la previsione di un termine perentorio il contribuente viene sottoposto ad una eccessiva ed indeterminata soggezione all’azione dell’Ente pubblico, in violazione del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost. ed in violazione del principio di contribuzione di cui all’art. 53 Cost. Contro la dittatura della Pubblica Amministrazione, contro l’oppressione della cosiddetta “burocrazia” (termine abusato per nascondere la realtà del pericolo) sapete da chi ci faremo difendere? Dall’On. Carfagna, portavoce dei parlamentari Pdl.

Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 19:47