
La domanda che tutti si fanno in materia di terremoti, oggi, non è più come si generano e da dove vengono, ma perché ci hanno preso alla sprovvista. Va premesso e sottolineato che i terremoti sono eventi naturali imprevedibili e incontrollabili, e quindi non possiamo che organizzarci e costruire di conseguenza. La scienza da anni possiede le armi per arginare gli effetti del sisma, eppure fino a pochi anni fa, la normativa in vigore era ancora quella del 1984, con le Norme Tecniche Relative alle Costruzioni Sismiche.
Nonostante negli Annali di Fisica del 2001 la sorgente sismogenetica di Mirandola fosse già segnata chiaramente, l'atto successivo in materia è l'ordinanza n. 3274 P.C.M. 20/03/2003, nella quale l'allora primo ministro Silvio Berlusconi comunicava la necessità di «fornire alle regioni criteri generali attinenti alla classificazione sismica, nonché di predisporre norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche». Questa legge richiama la zonazione sismica voluta con forza dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) e dal Cnr nel 1998 dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia. Detiene quindi un ritardo siderale rispetto alle conoscenze scientifiche in possesso della comunità geologica. L'ordinanza approva i criteri per l'introduzione delle zone sismiche e le "note tecniche" per le nuove costruzioni e per l'adeguamento di costruzioni esistenti, compiti demandati alle Regioni, e dimensiona gli interventi sulla base delle "risorse disponibili". Queste risoluzioni non ebbero valenza retroattiva e ne furono esclusi i cantieri già attivati per una durata di 18 mesi dalla data di attuazione delle note tecniche. Viene inoltre stabilita una tempistica per la verifica di "edifici strategici" pari a 5 anni. E si arriva così al 2008, anno di nascita delle norme tecniche di costruzione tutt'ora vigenti. Il D.M. 14/01/2008 (più circolare esplicativa 02/02/2009) introduce per quanto riguarda la pericolosità sismica il concetto Risposta Sismica Locale ed i concetti collegati divenuti famosi solo dopo il sisma che ha colpito l'Emilia: Vs30 (velocità delle onde di taglio negli ultimi 30 metri di terreno), Amplificazione Sismica (non si parla ancora di Risonanza) e Stati Limite, ovvero la condizione superata la quale l'opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata.
Facciamo un po' di chiarezza: la pericolosità sismica è un fattore che considera la possibilità che un sisma avvenga in un dato territorio con una data intensità e valuta l'accelerazione delle onde sismiche in una località stimando l'evento di intensità maggiore previsto in quella zona. Il rischio sismico, invece, è dato dalla pericolosità (elevata in zone sismiche) più il valore esposto (elevato centri urbani) più la vulnerabilità (bassa solo nel caso di edifici antisismici su suoli stabili).
Da tempo la pericolosità sismica del territorio italiano è ben nota, tanto quanto sono noti i meccanismi focali attivi e molte delle faglie sismogenetiche anche grazie allo studio di sezioni sismiche a riflessione. Manca solo una stima dettagliata della vulnerabilità che indica la mancanza di resistenza di un edificio alle sollecitazioni sismiche e dipende solo in parte dalla qualità della costruzione ma molto dal suolo e dalle caratteristiche del sito che va quindi indagato caso per caso. Da ciò risulta indispensabile lo studio degli "effetti di sito" e della risposta sismica locale, legata a particolari condizioni geologiche locali e riconducibile al fattore di Amplificazione locale delle onde sismiche. Uno degli effetti locali più tristemente noti è quello della risonanza di coltri di sedimenti o di rilievi topografici. L'mplificazione della coltre di sedimenti può infatti "variare" la frequenza delle onde generate dal sisma e avvicinare pericolosamente i valori di risonanza del terreno e quelli dell'edificio, come accaduto durante il terremoto di Città del Messico del 1985.
All'atto pratico cosa facciamo per combattere la risonanza? La normativa vigente permette di semplificare molto le caratteristiche del suolo e di ignorare alcuni effetti topografici, così come di modellizzare gli edifici confrontando quindi le risonanze di terreno e costruzione ottenute da calcoli semplicistici. Il metodo più usato per la caratterizzazione sismica del terreno è quello delle Vs30. La stima delle Vs30 è soggetta ad errori enormi, anche del 100%, in base alla tecnica di indagine utilizzata. Inoltre, anche se questo parametro fosse noto con esattezza, per calcolare la frequenza di risonanza occorrerebbe usare modelli ancora una volta approssimati e trascurare gli effetti topografici. Possiamo aggiungere che spesso la porzione di terreno che influisce sugli effetti del sisma è superiore ai 30 metri o altrettanto spesso è nettamente inferiore a 30 metri. Insomma le Vs30 non sono affatto un parametro affidabile ma la nostra normativa le battezza come indispensabili e utilissime.
Per procedere in modo più razionale occorrerebbe calcolare direttamente la frequenza sismica del sito e quella dell'edificio per poi confrontarle, prassi adottata in tutti i paesi che hanno una normativa più oculata della nostra e terremoti ben più catastrofici. Al di la dei tecnicismi, ancora una volta sarebbe opportuno rimboccarsi le maniche, e mentre molti ricostruiscono molti altri dovrebbero adeguare la normativa. Perché una legge, molto spesso, regge più di un mattone.
Aggiornato il 04 aprile 2017 alle ore 16:02