Iran: l’ennesima condanna a morte per la quale nessuno scenderà in piazza
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Si può condannare a morte una persona per alcune parole ritenute blasfeme, senza che nessuno le conosca? In Iran sì.

Najmeh Amini, studentessa di contabilità di 23 anni, attualmente detenuta nel carcere di Vakilabad a Mashhad, è stata condannata in primo grado alla pena capitale per blasfemia, in relazione a contenuti che avrebbe pubblicato sui social network. Ma mentre la notizia della sentenza ha attraversato i confini iraniani, il testo dei messaggi incriminati è rimasto sconosciuto.

È questa la prima, macroscopica, contraddizione di una vicenda giudiziaria che solleva interrogativi ben più ampi della sorte, già drammatica, di una giovane donna. La pena è pubblica, le parole che la giustificherebbero no. Si conosce l’accusa, si conosce la sanzione, si conoscono perfino alcune domande rivolte dal giudice all’imputata. Ma non è possibile verificare autonomamente quale sia stata la condotta espressiva concretamente contestata.

Non significa che i messaggi non esistano o che non siano stati acquisiti agli atti processuali. Significa che, nelle fonti pubblicamente disponibili, non è stato possibile reperirne una riproduzione autentica. Una distinzione essenziale, perché la mancanza di accesso alle prove non dimostra automaticamente la loro inesistenza, ma impedisce qualsiasi valutazione indipendente della loro natura e del loro contenuto.

Il 7 ottobre il quotidiano iraniano Khorasan ha riferito della condanna a morte di una giovane donna di 23 anni, identificata attraverso le iniziali, per il reato di sab al-nabi, traducibile come insulto al Profeta. L’organizzazione Iran Human Rights ha collegato quel procedimento a Najmeh Amini, confermando il 9 ottobre che la sentenza era stata pronunciata dalla sesta sezione del Tribunale penale della provincia di Khorasan Razavi.

Il quotidiano Khorasan descrive le pubblicazioni attribuite ad Amini come espressioni estremamente volgari e offensive nei confronti degli Imam venerati dall’Islam sciita.

Ma non ne riporta il contenuto.

Non viene indicato con precisione il social network utilizzato, non vengono pubblicati screenshot verificabili e non viene resa disponibile una trascrizione delle espressioni incriminate. Anche The Guardian, nell’articolo dedicato alla vicenda il 14 ottobre, rileva che il contenuto esatto dei messaggi non è stato divulgato.

La questione è tutt’altro che secondaria. In qualsiasi ordinamento che aspiri a rispettare i principi dello Stato di diritto, la possibilità di conoscere e valutare gli elementi sui quali si fonda una condanna rappresenta una componente essenziale del controllo sull’esercizio del potere giudiziario.

La pubblicità delle prove non è necessariamente assoluta: esistono ragioni legittime per limitare la diffusione di determinati atti. Ma quando lo Stato arriva a pronunciare una condanna a morte per un’espressione linguistica, la mancata disponibilità pubblica di quell’espressione pone un problema particolarmente grave di trasparenza e verificabilità.

Non si chiede di condividere le parole della studentessa. Si chiede di poter conoscere ciò per cui lo Stato ritiene legittimo toglierle la vita.

È una differenza fondamentale. Perché un sistema giudiziario non dovrebbe pretendere fiducia cieca proprio nel momento in cui esercita il potere più estremo e irreversibile.

La legislazione iraniana prevede la pena capitale per determinate forme di insulto a figure religiose. L’articolo 262 del Codice penale islamico disciplina il reato di sab al-nabi, estendendone l’applicazione anche alle offese contro i Dodici Imam sciiti e Fatima.

Ma il successivo articolo 263 contempla circostanze nelle quali le dichiarazioni contestate non integrano il medesimo reato capitale, tra cui errore, coercizione, mancanza di intenzionalità e alcune condizioni di alterazione.

È proprio su questo terreno che si è sviluppata la difesa di Amini.

Secondo la ricostruzione di Khorasan, il suo avvocato avrebbe sostenuto che le espressioni derivassero da un lapsus. La giovane avrebbe invece dichiarato di aver assunto funghi allucinogeni insieme ad alcuni amici e di aver pubblicato quelle frasi mentre si trovava in uno stato di alterazione.

Non disponiamo di elementi indipendenti per accertare la veridicità di questa dichiarazione. Né è possibile stabilire, sulla base delle sole cronache giornalistiche, se sia stata supportata da accertamenti medici o da altre prove.

Resta tuttavia una contraddizione sostanziale: in un procedimento che riguarda parole, la possibilità di sottrarsi alla pena capitale sembra dipendere dalla dimostrazione di non averle pronunciate consapevolmente.

La libertà di espressione viene così rovesciata. Non è il diritto di manifestare un pensiero a essere tutelato, ma la possibilità di dimostrare che quel pensiero non fosse realmente voluto.

Uno degli aspetti più sorprendenti della ricostruzione di Khorasan riguarda le domande che il presidente del tribunale avrebbe rivolto all’imputata per contestare la sua versione.

Il giudice avrebbe chiesto perché, trovandosi in uno stato allucinatorio, la giovane non avesse insultato anche altri soggetti, citando America e Israele, e come fosse riuscita a individuare il canale o il social network sul quale pubblicare le frasi offensive.

Si tratta di argomentazioni che meritano un esame critico.

Dal punto di vista logico, il fatto che una persona in stato di alterazione riesca a compiere un’azione finalizzata non dimostra necessariamente che disponga di piena lucidità, consapevolezza e capacità di valutazione delle conseguenze.

Analogamente, la scelta di un determinato bersaglio espressivo non costituisce, di per sé, una prova dell’assenza di alterazione psicofisica.

La ricostruzione giornalistica non consente di conoscere l’intero ragionamento probatorio del tribunale. Sarebbe quindi improprio affermare che la sentenza si fondi esclusivamente su queste domande. Ma il fatto che vengano presentate come elementi utilizzati per contestare la difesa solleva interrogativi sulla valutazione dell’intenzionalità, soprattutto in un procedimento nel quale è in gioco la vita dell’imputata.

Ma le incongruenze non riguardano soltanto il processo.

Secondo Hrana, l’agenzia di informazione degli attivisti per i diritti umani iraniani, Amini sarebbe stata arrestata il 31 gennaio 2026, durante le proteste antigovernative, presso il centro commerciale Ferdowsi di Mashhad.

Il resoconto di Khorasan colloca invece l’arresto al 3 febbraio, attribuendolo alle attività investigative della polizia informatica iraniana, la Fata, impegnata nel monitoraggio dei contenuti online.

Le due ricostruzioni non coincidono né nella data né nel contesto dell’intervento delle autorità.

Potrebbero riferirsi a momenti differenti dell’indagine o a procedimenti distinti, ma la documentazione pubblicamente accessibile non permette di stabilirlo con certezza.

La studentessa, inoltre, avrebbe ricevuto in un procedimento separato una condanna a dodici anni, sei mesi e un giorno di reclusione per accuse relative alla sicurezza nazionale e alla propaganda contro il sistema politico iraniano.

La compresenza di imputazioni religiose e politiche rende ancora più importante distinguere i fatti accertati dalle interpretazioni e verificare la documentazione processuale, anziché sovrapporre automaticamente i due procedimenti.

Il problema non si esaurisce nelle contraddizioni della vicenda.

L’Iran è parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che all’articolo 6 tutela il diritto alla vita e limita l’applicazione della pena capitale ai reati più gravi.

Secondo l’interpretazione del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, tale categoria riguarda crimini di estrema gravità che comportano un’uccisione intenzionale. Un’espressione ritenuta blasfema, per quanto offensiva possa essere giudicata, non soddisfa questo requisito.

L’articolo 19 dello stesso Patto tutela, inoltre, la libertà di espressione, mentre l’articolo 14 stabilisce le garanzie fondamentali del giusto processo.

Di conseguenza, la questione non è soltanto se il tribunale iraniano abbia applicato correttamente il proprio Codice penale. È anche se quella legislazione e la pena pronunciata siano compatibili con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Una norma interna che prevede la morte per un’espressione religiosa offensiva non diventa compatibile con i diritti umani per il solo fatto di essere stata approvata e applicata secondo le procedure nazionali.

È precisamente questo il limite che distingue il principio di legalità formale dalla tutela sostanziale dei diritti fondamentali.

La vicenda di Najmeh Amini presenta dunque almeno tre livelli di contraddizione.

Il primo è documentale: la condanna a morte è stata resa nota, mentre le espressioni che ne costituirebbero il fondamento non sono disponibili per una verifica indipendente.

Il secondo è processuale: le ricostruzioni dell’arresto divergono, la documentazione giudiziaria integrale non è pubblicamente accessibile e le argomentazioni riportate per respingere la difesa sollevano interrogativi sulla valutazione dell’elemento soggettivo del reato.

Il terzo, e più profondo, è giuridico: uno Stato che ha assunto obblighi internazionali di tutela della vita e della libertà di espressione mantiene una legislazione che consente di condannare a morte una persona per parole ritenute offensive verso la religione.

Non è necessario conoscere il contenuto dei messaggi di Amini per riconoscere l’incompatibilità della pena capitale per blasfemia con gli standard internazionali sui diritti umani. Ma conoscere quei messaggi resta essenziale per sottoporre a un controllo indipendente la ricostruzione dell’accusa.

La differenza non è trascurabile. La trasparenza giudiziaria non serve a stabilire se un’opinione sia condivisibile, ma a impedire che il potere punitivo dello Stato si sottragga al controllo pubblico.

Najmeh Amini è ancora in attesa che il suo caso venga definitivamente esaminato. La condanna capitale non risulta confermata dalla Corte Suprema.

Nel frattempo, resta un fatto tanto semplice quanto inquietante: il mondo conosce la pena che le è stata inflitta, ma non può leggere le parole che avrebbero giustificato quella decisione.

È un’aberrazione rispetto ai principi dello Stato di diritto: la pretesa di esercitare il massimo potere sulla vita di una persona senza rendere verificabile, almeno nelle fonti pubbliche disponibili, il fatto espressivo per cui è stata condannata.

Ma per questo, purtroppo ne siamo certi, nessuno scenderà in piazza. Non ci saranno proteste o levate di scudi da coloro che si sentono i detentori della verità. Non una pseudo-neo-femminista esprimerà la propria indignazione o la propria solidarietà verso Najmeh. Né ci saranno prese di posizione dei governi contro l’evidente inadempienza dell’Iran in merito al Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Perché è proprio questo il grande paradosso dell’Occidente: i diritti, soprattutto delle donne, sono prioritari, ma solo se non riguardano il mondo islamico.

Aggiornato il 15 ottobre 2026 alle ore 13:18