Saman e i suoi parenti presunti assassini. Molti come loro, soprattutto pakistani, sono ottimi, pacifici e seri lavoratori che di norma ottengono il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare. Ma se gli uomini hanno una qualche alfabetizzazione nella lingua del Paese ospite, molto spesso le loro mogli ne sono prive e, per di più, tenute a rispettare il costume tradizionale che le obbliga di regola a isolarsi dalla comunità ospite. E queste donne sono a loro volta madri che impongono alle proprie figlie, anche in giovanissima età, il più rigoroso rispetto delle tradizioni dei Paesi d’origine (come nel bellissimo film “Che cosa dirà la gente”).

E sono sempre le madri a impegnarsi per prime nei matrimoni combinati fin da quando le figlie sono bambine, avendo loro stesse il più delle volte obbedito a questo tipo di costrizione, la cui violazione comporta il disonore della famiglia di appartenenza e un severo castigo per le adolescenti che si oppongano al matrimonio precoce (early marriage) o forzato (forced marriage). Quindi, per l’Italia, una delle possibili modalità nel condizionare il ricongiungimento potrebbe consistere nel fare obbligo a tutti i congiunti beneficiari (che seguono il titolare di permesso di soggiorno per lavoro o a tempo indeterminato), una volta arrivati nel nostro Paese, a frequentare corsi almeno semestrali di italiano e di diritto internazionale.

Sarebbe poi opportuno ispirarsi al modello di Childline attivato in Gran Bretagna per contrastare il matrimonio forzato di minori e adolescenti, che ha consentito di ricondurre in Inghilterra giovani e giovanissime studentesse costrette dalla famiglia di appartenenza a tornare nei propri Paesi d’origine, per poi contrarre matrimonio con perfetti sconosciuti, di solito molto più anziani di loro. Del resto, in base alle leggi internazionali per il rispetto dei diritti umani, un minore adolescente non può dare alcun consenso informato a contrarre matrimonio. Anzi, questo tipo di unione è da considerare necessariamente forzata e ricade nelle pratiche di schiavizzazione, così come definite nella Convenzione internazionale contro la schiavitù. Nel caso delle comunità musulmane, la pratica del matrimonio precoce non ha nulla a che vedere con il fondamentalismo islamico anche se, in tal senso, i regimi in cui la Sharia è legge non tutelano sufficientemente i diritti dei minori. Le bambine, in particolare, vengono considerate, in senso lato, “di proprietà” delle loro famiglie d’appartenenza che ne fanno, attraverso i matrimoni combinati, una sorta di merce di scambio per acquisire relazioni socio-familiari, vantaggi materiali o estinguere debiti.

L’esempio eclatante e sconvolgente è quello del regime talebano (di ritorno!) in Afghanistan, in cui alle bambine e alle donne è precluso sia il diritto allo studio che le libertà autonome di movimento e scelta affettiva. Un report di qualche anno fa (2013) del network solidaristico denominato Wluml (“Women living under Muslim laws” che fornisce informazione, supporto e uno spazio di discussione collettivo per le donne che vivono nei Paesi di tradizione islamica), evidenzia come l’early/forced marriage (per semplicità solo “e/fm” nel seguito) sia una forma di violenza “giustificata” contro le donne, come lo è la violazione endemica di diritti umani in molti Paesi musulmani. Del resto, la prevalenza dell’e/fm dipende dagli aspetti sociali, culturali e dal contesto politico che caratterizzano una determinata società. Il problema vero che qui si pone è la convivenza di tutto questo pregresso, per così dire semi-legittimo nei contesti di origine, con il principio costituzionale vigente in tutto l’Occidente della separazione dei poteri tra Chiesa e Stato. Pertanto, tutti coloro che chiedano di entrare nella nostra casa comune occidentale dovrebbero sottoscrivere con noi un patto d’onore per garantire il rispetto di quel principio, stante la libertà di opinione e di professare il proprio credo religioso che, tuttavia, sempre e comunque non può essere imposto a nessun altro cittadino che viva in uno dei nostri Stati democratici.

Per farlo rispettare, però, lo Stato laico si auto-ingessa nei limiti della sua azione di contrasto, frenato dal timore di incorrere nella discriminazione islamofobica e nel conseguente rischio di persecuzione delle minoranze religiose. Tanto più che la manifestazione esteriore e identitaria (a volte fieramente rivendicativa!) degli aspetti della tradizione islamica, come indossare il velo o l’hijab da parte delle donne e delle adolescenti, ha creato non pochi problemi separativi e discriminanti tra le comunità autoctone e quelle ospiti.

Il caso non isolato di Saman impone a Paesi come l’Italia di trovare soluzioni legislative ferme e determinate, per impedire in tutti i modi la riproposizione della “pena capitale domestica” nel caso di rifiuto dell’e/fm. Un metodo semplice e diretto potrebbe riguardare le forme precoci di tutela per tutte le bambine di famiglie extracomunitarie (quindi, non solo musulmane!) che frequentano le scuole italiane, dotandole di un documento di identità provvisorio e riconosciuto internazionalmente, da conservare a cura degli istituti scolastici pubblici in modo che, una volta avanzata una richiesta di tutela, come nel caso di Saman, la minore non abbia alcun bisogno di fare ricorso alla documentazione ufficiale proveniente dal Paese di origine, per accertarne l’identità e il diritto a viaggiare.

Non solo: qualora la famiglia, come è accaduto innumerevoli volte, sequestri la minore costringendola con la forza e le minacce al ritorno nel Paese di origine per contrarre l’e/fm o per ricondurla all’ortodossia della tradizione, allora lo Stato ospite, in caso ricevesse una richiesta di aiuto da parte della minore studentessa certificata, potrebbe richiedere legittimamente l’emissione di un mandato di cattura internazionale per sequestro di persona contro i membri più diretti della famiglia. Di tutte queste misure, dovranno poi essere informati (attraverso la formazione-lavoro per i titolari del permesso di soggiorno e i corsi obbligatori di lingua ed educazione civica per i loro ri-congiunti) i cittadini extracomunitari ai quali sia stato riconosciuto un diritto a permanere, anche temporaneamente, sul territorio nazionale. Così sarà chiaro che cosa li aspetti in materia di… doveri!

Aggiornato il 10 giugno 2021 alle ore 10:06