“Da arterie, quali erano efficacemente, di una circolazione sanguigna fondamentale per la stessa esistenza della dialettica, da portatrici di idee e di modelli differenti circa la funzione giurisdizionale e il modo di esercitarla, si sono via via trasformate in ambigue articolazioni di potere; dedite, più che non alla realizzazione di un progetto alla propria autoconservazione. La loro influenza sul Csm, sia nella fase elettorale sia in quella della designazione delle commissioni, sia in quella del lavoro concreto dell’organo (compreso il delicato terreno della valutazione finalizzata alle nomine) è divenuta nel tempo molto penetrante, tanto da far sospettare – come del resto sembrano confermare recenti deprecabili episodi – che esse svolgano ormai un’attività istruttoria impropria su temi delicatissimi, espropriandone il Csm stesso che dovrebbe essere viceversa la sede delle decisioni inerenti quei temi[…]. Verrebbe da porsi i seguenti interrogativi: quanto conta oggi un magistrato (ve ne saranno, immagino, per quanto non molti) che non sia iscritto a nessuna corrente? Quali garanzie può avere a difesa dei suoi interessi di carriera? E anche: chi decide all’interno delle correnti? Con quali metodi di consultazione e in quali sedi collettive sono assunte le decisioni?”.
Così ha sintetizzato la degenerazione innegabile delle correnti della magistratura il professore Guido Melis, già componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, in un lungo intervento sulla stessa rivista “Questione Giustizia” di Magistratura Democratica del 10 gennaio 2020, delineando i contorni di quella vera e propria patologia che da almeno sei decenni affligge pesantemente la magistratura e che diventa sempre più ingravescente e “inabilitante” per i principi di terzietà e imparzialità a cui dovrebbe essere ricondotta l’attività di una istituzione pubblica quale è l’ordine giudiziario.
Chi nega una tale degenerazione descritta dal professor Melis o ignora la storia della magistratura italiana o ne condivide gli assunti ideologici che alla predetta degenerazione hanno condotto o, peggio, ne nega l’esistenza poiché ne ha tratto vantaggi personali o professionali.
Per comprendere le ragioni della attuale riforma costituzionale, che si propone quindi come decisamente necessaria e oramai non più procrastinabile, si deve parlare “dell’elefante nella stanza” che dai più si preferisce ignorare per comodità ideologica, ma che tuttavia esiste e resiste causando notevoli distorsioni istituzionali e costituzionali, cioè la politicizzazione della magistratura attraverso le correnti che connotano l’Associazione Nazionale Magistrati in grado di influenzare le attività degli uffici giudiziari, le carriere dei singoli magistrati, le prassi giurisprudenziali.
Non si stratta di mettere in discussione la libertà associativa dei singoli magistrati, ma di evitare che proprio tale libertà sia strangolata dall’irrigidimento ideologico delle correnti che hanno preso possesso – in maniera quanto mai dispotica e antidemocratica – della libertà associativa degli stessi magistrati fino al punto di influenzarne l’azione e la carriera.
La stessa frammentazione tra le diverse correnti – cioè Magistratura Indipendente, Magistratura Democratica, Area, UniCost – rivela la policromia ideologica del correntismo che lungi dall’essere una forma di arricchimento pluralistico del pensiero è, invece, una quadruplice forma di ideologizzazione del diritto e della giurisprudenza.
Le correnti all’interno della magistratura, infatti, sono divenute, nel corso del tempo, i luoghi di gestione di un potere che non soltanto la Costituzione non prevede né esplicitamente, né tanto meno implicitamente, ma soprattutto di un potere che risulta essere in frontale e inconciliabile contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico che dovrebbero caratterizzare lo Stato di diritto: il principio di separazione dei poteri; il principio di terzietà e imparzialità del giudice; il principio di legalità; il principio di certezza del diritto; il principio di responsabilità; e altri ancora.
Il correntismo giudiziario, del resto, non soltanto agisce in modo perturbativo rispetto ai suddetti principi, compromettendo in modo gravissimo il funzionamento effettivo della macchina della giustizia con relativo e inevitabile pregiudizio nei confronti dei cittadini, nonché degli stessi magistrati inibiti nella loro reale libertà, ma soprattutto è causa diretta di prassi giudiziarie che si risolvono per una incresciosa contaminazione ideologica non soltanto delle vicende più strettamente “pretorie”, quanto del diritto in sé e per sé considerato.
Il diritto, infatti, in questa prospettiva – cioè quella del correntismo giudiziario – diventa uno strumento di lotta politica e ideologica venendo snaturato nella sua funzione e nella sua stessa capacità di riflettere la giustizia al fine di assicurare la civile convivenza.
Un sistema giudiziario succube delle correnti lascia peraltro intravvedere la poca o assente trasparenza che caratterizza le decisioni relative alla sua organizzazione, come celebri casi di cronaca hanno via via dimostrato con ampiezza nel corso degli anni.
La riforma proposta sicuramente non sarà la migliore né l’unica in grado di arginare il canceroso sistema correntizio, e molto ancora deve essere fatto per rendere più giuridica e meno politica la gestione dell’amministrazione giudiziaria, ma tuttavia essa rappresenta una occasione imperdibile per cominciare a limitare le distorsioni del sistema correntizio.
In questo senso il sorteggio con cui sia i componenti togati che quelli laici dei due nuovi Csm che la riforma introduce esprime il miglior sistema per recidere il legame dispotico tra le correnti e i componenti dell’organo amministrativo del sistema giudiziario.
Sul punto occorre sfatare due inesattezze che circolano nel pubblico dibattito: che il sorteggio non è democratico; che il sorteggio mina la rappresentatività del Csm in quanto organo di rappresentanza dei magistrati.
Il primo errore riguarda il metodo: il sorteggio, infatti, è il sistema più democratico possibile, tanto da essere stato ampiamente utilizzato da chi la democrazia ha inventato, cioè i greci ateniesi nel V secolo a.C. i quali proprio così sceglievano i magistrati per fugare ogni sospetto di mancanza di terzietà e imparzialità.
Il secondo errore riguarda il merito: il Csm, infatti, né quello attualmente in vigore, né quello sdoppiato che la riforma propone e introduce, non è organo di autogoverno e neanche di rappresentanza della magistratura.
In questo senso è stata quanto mai chiarissima la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 142/1973 con la quale così ha chiarito: “Né può affermarsi, come si assume, che il Consiglio superiore rappresenti, in senso tecnico, l’ordine giudiziario, di guisa che, attraverso di esso, se ne realizzi immediatamente il cosiddetto autogoverno (espressione, anche questa, da accogliersi piuttosto in senso figurato che in una rigorosa accezione giuridica): con la conseguenza che, esercitando il potere autorizzativo in questione, esso verrebbe ad agire in luogo, per conto ed in nome dell'ordine giudiziario medesimo. La composizione mista dell'organo, solo in parte ˗ anche se prevalente ˗ formato mediante elezione da parte dei magistrati, e per altra parte, invece, da membri eletti dal Parlamento (tra i quali dev’essere scelto il vicepresidente), oltre che da membri di diritto, tra cui il Capo dello Stato, che lo presiede, si oppone chiaramente ad una simile raffigurazione”.
La riforma, dunque, appare assolutamente necessaria e, a parere di chi scrive, separare le carriere altro non significa che separare i magistrati dalle correnti che intendono determinarne le sorti.
In conclusione, tornano alla mente proprio le parole di chi ha duramente criticato, da magistrato di sinistra iscritto alle correnti, il sistema del correntismo, cioè Piero Tony: “Che dire del silenzio degli organi disciplinari e di autogoverno sulle infrazioni disciplinari? Dipende forse dal fatto che cane non mangia cane? A nessuno è mai venuto in mente che sarebbe utile un organo esterno e interdisciplinare? Perché un magistrato può bloccare impunemente un fascicolo per anni senza compiere alcun atto istruttorio solo per tenere sotto schiaffo una persona la cui colpevolezza sa di non poter provare? Perché può essere noto per come giocherella con i pentiti, con le intercettazioni, con i bignè e stare tranquillo dato che non esiste nessuno che abbia l’autorità, la possibilità e il coraggio di dirgli basta? Perché un magistrato che si dà malato e viene poi beccato in vacanza sul Mar Rosso può farla franca se qualcuno della sua corrente gli dà una mano a far chiudere un occhio a chi invece dovrebbe tenerlo aperto? Perché un magistrato figlio della repubblica delle correnti una volta uscito dal Csm ha mille corsie preferenziali? Perché chi si straccia le vesti dicendo che le correnti sono il grande male della magistratura non si sforza, invece di limitarsi a tagliare le ferie dei magistrati, di fare l’unica cosa che servirebbe per depotenziare le correnti e far perdere loro senso, ovvero regolare la scelta dei membri del Csm non attraverso la tecnica della cooptazione ed elezione per correnti ma attraverso quella semplice ed efficace del sorteggio, come oggi si fa per esempio con il tribunale dei ministri?”.
Aggiornato il 09 marzo 2026 alle ore 09:08
