Il duplice peccato originale del diritto internazionale odierno

L’intervento trumpiano in Venezuela ha fatto registrare un doppio paradosso: da un lato, le forze progressiste, sempre aggrovigliate nelle loro grottesche contraddizioni, condannano l’intervento statunitense con cui è stato deposto Maduro, appellandosi a quella tutela della sovranità che ad ogni piè sospinto – proprio loro che sono internazionaliste e sempre pronte a predicate l’antinazionalismo e l’antisovranismo – biasimano e contrastano; dall’altro lato, invece, le forze conservatrici – quelle stesse che quotidianamente si appellano alla tutela della sovranità, talvolta perfino alimentare – plaudono e festeggiano l’iniziativa americana contro il regime tirannico di Maduro.

Dati questi due paradossi – che tali sono quanto più le rispettive parti ignorano di esservi inciampate – occorre porre l’attenzione su quelli che possono essere considerati i due peccati originali dell’attuale diritto internazionale.

Se il diritto internazionale può essere definito come il diritto della comunità degli Stati, almeno secondo gli insegnamenti risalenti, ma noti e autorevoli di Benedetto Conforti, occorre anche prendere atto dei momenti di modificazione con cui tale comunità di Stati intende la natura e l’applicazione di tale diritto.

Nel corso del tempo, soprattutto nella delicata e convulsa fase di passaggio tra XX e XXI secolo caratterizzata dalla fine delle due superpotenze e della contrapposizione dei blocchi della Guerra fredda, con l’ascesa dell’unilateralismo militare occidentale in genere e statunitense in particolare, con l’espansione dello jihadismo globalizzato sfociato nella tragedia dell’11 settembre 2001, con l’ampliarsi e l’incrociarsi di interessi geo-strategici derivanti dall’avvento delle tecnologie digitali, con lo spostamento sempre più a oriente dei confini della Nato, le relazioni internazionali – certamente mai storicamente semplici – si sono aggrovigliate e tese sempre di più, fino a sfociare alla odierna situazione.

Del resto nel corso degli ultimi tre decenni non sono mancate le occasioni di naufragio di tale comunità di Stati che dovrebbe essere stata retta dal diritto e che invece è stata governata dalla violenza reciproca: a titolo esemplificativo si pensi alle guerre balcaniche, alle guerre del golfo, alle guerre israelo-palestinesi.

En passant, peraltro, sarebbe opportuno sottolineare un dato di per sé scontato, ma che in tale articolato contesto dismette la propria auto-evidenza: laddove c’è diritto non c’è violenza, e laddove c’è violenza non può esservi diritto, come del resto aveva notato Sergio Cotta già diversi decenni or sono.

Questo passaggio, seppur incidentale, appare inevitabile per cogliere, seppur in modo quanto mai sintetico ovviamente, il primo dei due peccati originali, cioè l’adozione di una concezione del diritto internazionale meramente formalistico-coercitiva, cioè fondata sull’idea che il diritto altro non sia che una tecnica di coercizione sociale, tra individui all’interno di un medesimo Stato o tra Stati all’interno del teatro internazionale.

Tale concezione, infatti, altro non è che l’adozione della prospettiva kelseniana del diritto in genere e di quello internazionale in particolare, cioè dell’applicazione della teoria esposta da Hans Kelsen, nelle sue Oliver Wendell Holmes Lectures degli anni ’40, secondo cui il diritto è soltanto un’organizzazione della forza che come stabilisce determinate condizioni per l’uso della forza nelle relazioni tra uomini, così stabilisce anche determinate condizioni per l’uso della forza nelle relazioni tra Stati, tanto che la pace, secondo il noto giurista praghese, non è l’assenza della forza, ma soltanto l’uso monopolistico della forza medesima.

Concepire il diritto esclusivamente come forza significa non soltanto ridurne la sua natura relazionale al mero momento coercitivo-applicativo, ma soprattutto escluderne il fondamento razionale consegnandolo al puro impulso volitivo.

Un diritto così inteso, un diritto internazionale così concepito, un diritto tra Stati così immaginato non è in grado di garantire realmente la pace nella comunità internazionale poiché si propone di essere soltanto un meccanismo, una tecnica, di autorizzazione dell’uso della forza, senza alcuna sua pretesa limitatrice o, ancor peggio, giustificatrice, come del resto è costretto ad ammettere lo stesso Kelsen allorquando evidenzia che il diritto internazionale è diritto solo in questo senso, se un atto coercitivo da parte di uno Stato, l’interferenza con la forza nella sfera di interessi di un altro Stato, è permesso solo in quanto reazione nei confronti di un illecito, ed è proibito l’impiego della forza per qualsiasi altro fine.

Il diritto non è altro che forza, cioè, in definitiva, pura volontà politica di interferire o reagire all’azione di un altro Stato.

È il tentativo ingenuo di calibrare l’uso della forza dopo aver ad esso consegnato l’intera esperienza giuridica senza tener conto che la logica del più forte è strutturalmente e inesorabilmente estranea di per se stessa alla logica del diritto.

Occorre quindi cominciare a ripensare un tale visione del diritto internazionale che di tanti disastri è stata ed è ancora foriera.

Il secondo peccato originale dell’odierno diritto internazionale consiste, invece, nell’aver coniugato la sterilizzazione meccanicistica di matrice kelseniana con la pretesa moralizzatrice di matrice anglosassone per cui ci sono e ci devono essere Stati che agiscono contro altri Stati in funzione di polizia internazionale.

Anche questa prospettiva, infatti, non può che essere foriera di instabilità, conflitti e uso arbitrario della forza militare, seppur sotto la velata e dolciastra ipocrisia della tutela dei diritti umani, o della presunta preservazione della democrazia.

Anche questo secondo modo d’intendere il diritto internazionale non può che essere oggetto di perplessità e criticità.

In primo luogo, infatti, non si può fare a meno di notare come spesso al livello fattuale questo approccio sia stato utilizzato per mascherare interessi ben più prosaici e materiali, come l’accaparramento di strategiche fonti di approvvigionamento di materie prime.

In secondo luogo, inoltre, non si può tralasciare il problema della legittimità della tutela o della esportazione della democrazia con l’uso della forza militare, posto che non sono poche le possibili e ragionevoli obiezioni ad una tale impostazione per quanto sia auspicabile la tutela della democrazia.

In terzo luogo, infine, l’adozione di una tale prospettiva presuppone un paradosso, cioè la creazione di un ircocervo: l’antisovranismo ipersovranista, poiché da un lato sarebbe necessario riconoscere che vi siano Stati dalla sovranità limitata e limitabile (e occorre accertare quali e secondo quali criteri) a cui si devono applicare le eventuali sanzioni, e, dall’altro lato, che vi siano Stati dalla sovranità illimitata e illimitabile che le sanzioni sono chiamati ad applicare.

Il margine di discrezionalità, infatti, è troppo ampio per poter essere utilizzata questa concezione del diritto internazionale per cui o si adotta sempre e nei confronti di tutti in obbedienza al principio di uguaglianza e in ossequio al principio di non contraddizione, o non può essere utilizzata in alcuni casi solamente senza destare il sospetto della parzialità e della arbitrarietà.

In sostanza: se si muove guerra o si promuove un’azione militare contro la tirannia della ipotetica “Repubblica di Zaranda” non si può non fare lo stesso anche contro l’eventuale regime teocratico del “Regno del Gomar”.

Insomma, una tale visione del diritto internazionale condurrebbe anch’essa – come di fatto continuamente conduce – ad una perenne condizione di instabilità internazionale e di conflittualità globale che non garantisce né la pace, né la sicurezza comune.

In questa direzione appare quanto mai profetica e sensata la critica che Carl Schmitt aveva delineato già nel 1938 allorquando ebbe a precisare che è proprio una tale visione del diritto internazionale a scatenare più conflitti di quelli che intende risolvere poiché per un verso rende impari entità che dovrebbero avere pari dignità, cioè gli Stati, e, per altro verso, equipara Capi di Stato e di Governo a criminali, pirati o gangster.

Per evitare il disordine internazionale, suggeriva Schmitt, occorre quindi ripristinare la parità tra gli Stati, dismettendo quella erronea visione che li distingue tra poliziotti buoni e delinquenti cattivi.

Una tale critica appare quanto mai attuale e necessaria per far si che l’odierno diritto internazionale si affranchi anche dal suo secondo peccato originale che di tanti problemi e conflitti è diretta scaturigine.

Soltanto liberando il diritto internazionale da queste sue attuali gravissime e radicate distorsioni si può sperare di recuperare una prospettiva della relazione tra gli Stati che non sia incentrata né sulla pura forza coercitiva né su una moralizzazione arbitraria, ma su una reciproca e pacifica forma di mediazione giuridica volta al mantenimento effettivo dell’ordine internazionale e alla garanzia concreta della pace.

Aggiornato il 08 gennaio 2026 alle ore 10:03