Esistono ancora i giusnaturalisti?

“I più continuano ad assegnare il diritto naturale al mondo delle idee; e questo è o sembra vicino al mondo dei sogni, piuttosto che alla realtà. Il vero è che s’illude di credere al diritto naturale chi non sa che il diritto naturale governa il diritto positivo, non solo nel senso che se non ci fosse il diritto naturale, il diritto positivo non ci sarebbe, quanto nel senso che se non si conforma al diritto naturale il diritto positivo non può operare”: così scriveva all’inizio degli anni Cinquanta del XX secolo uno padri e maestri della sapienza giuridica italiana, Francesco Carnelutti nel suo celebre pamphlet dal significativo titolo La morte del diritto.

Carnelutti, certo, scriveva a metà del XX secolo – cioè quando ancora molto forte era l’influenza della scuola positivistica di matrice normativistica riferibile ad Hans Kelsen che coevamente al suo tramonto assisteva all’alba della diffusione dei suoi “epigoni” come il realismo giuridico di matrice scandinava e americana, il funzionalismo giuridico di Niklas Luhmann e il nichilismo giuridico di Natalino Irti, epigoni i quali a loro volta hanno dato vita a tutti i moti ideali inversi come, per esempio, al neo-contrattualismo di John Rawls e alle teorie discorsive del diritto di Jürgen Habermas – e probabilmente non immaginava né che sarebbero scomparsi i giusnaturalisti né che lo stesso diritto naturale sarebbe prima o poi uscito di scena dal palcoscenico della storia.

Alle tragedie disumane che hanno sanguinariamente caratterizzato il XX secolo, senza dubbio la coscienza giuridica occidentale in genere e italiana in particolare ha risposto con vigore con una risacca del pensiero giusnaturalistico consacrato da autori come Giuseppe Capograssi, Enrico Opocher, Giorgio Del Vecchio, Sergio Cotta, Wolfgang Waldstein, John Finnis, Francesco Gentile, Francesco D’Agostino, ma poi pare che anche questa stagione giusnaturalistica abbia avuto modo di concludersi con tutti codesti illustri suoi rappresentanti e maestri. Dinnanzi a questa prospettiva, non meramente storica, quanto piuttosto strettamente teoretica, alcuni interrogativi si propongono.

Cosa resta oggi del diritto naturale? Che fine hanno fatto i giusnaturalisti? Come mai non si ode più la loro voce? Chi oggi si può reputare autenticamente giusnaturalista? È forse davvero esaurita la vis giusnaturalistica che si era venuta determinando in risposta ai drammi novecenteschi? Quali prospettive si possono delineare in questo primo scorcio di XXI secolo così caratterizzato da un radicale vuoto di senso dell’umano e del diritto? Il nuovo millennio dovrà rinunciare al controcanto giusnaturalistico che da sempre, dal mito di Antigone in poi, ha costituito l’argine contro l’assolutizzazione del potere? In un mondo digitale, in una realtà gestita e “pensata” dall’Intelligenza artificiale, in un’epoca in cui la civiltà occidentale diventa sempre più fragile e il baricentro della storia sembra spostarsi sempre più a oriente, ci sarà ancora spazio per le istanze giusnaturalistiche? Chi sarà chiamato ad impersonarle e difenderle? Non si può certamente rispondere a tutti i suddetti quesiti, ma in via approssimativa si possono oggi distinguere almeno tre categorie di giusnaturalisti: quelli inconsapevoli; quelli dimidiati; quelli autentici.

I primi sono i più numerosi – nei limiti ovviamente in cui si possa individuarne alcuni nella stragrande maggioranza dei giuristi radicalmente anti-giusnaturalisti di cui è composta la civiltà occidentale attuale – e sono coloro che in modo diretto o indiretto percepiscono una visione del diritto richiamandosi ad una universalità che soltanto il diritto naturale è in grado di giustificare e rendere fondata.

Costoro non si appellano espressamente al diritto naturale, ma è come se ne auspicassero implicitamente tutti gli effetti al fine di fondare la tutela, per esempio, dei minori in zona di guerra, o delle categorie più fragili, quelle ai margini, delle opulente società occidentali basate soltanto sul criterio della produttività e dell’efficienza, o di tutti quei soggetti che, come per esempio i migranti, si trovano in condizioni di oggettiva difficoltà e la cui tutela importa principi di ordine sostanzialmente universalistico. Questa prima categoria di giusnaturalisti oggi più diffusa è da definirsi come inconsapevole poiché, da un lato, aspira a quella stessa vocazione universalistica e fondativa che è tipica del giusnaturalismo e, dall’altro lato, utilizza, pur senza reale cognizione, tutte quelle categorie che si sono sedimentate negli anni e nei secoli in cui il giusnaturalismo ha goduto di maggiore e migliore fortuna e diffusione rispetto ad oggi.

I giusnaturalisti di questa prima categoria sono come coloro che pur ignorando la via che conduce alla destinazione giungono comunque alla meta per caso o per errore, ma non sono in grado di sapere come ciò è accaduto e soprattutto non sono in grado di ripercorrere la stessa strada una seconda volta o per un ambito differente rispetto al caso specifico a cui sono legati. Il secondo gruppo, tra cui figurano moltissimi di quei giuristi che addirittura si attribuiscono l’etichetta di “cattolici”, è ancor meno numeroso del primo, ma più esposto, poiché si tratta di figuri che, nel loro modo d’intendere e predicare il diritto nel mondo odierno, si richiamano in modo esplicito alla tradizione giusnaturalistica – e talvolta, pur travisandone in parte o perfino in tutto metodo e merito, sono sinceramente convinti di essere realmente giusnaturalisti – ma ne seguono la logica, il pensiero e la ragion d’essere soltanto fino ad un certo punto senza giungere alle conclusioni che dovrebbero seguire alla loro premessa d’orientamento giusnaturalista.

Questo secondo gruppo raduna, dunque, giusnaturalisti dimidiati, che vorrebbero, ma non possono, che sarebbero, ma che in effetti non sono, poiché le loro apodosi anti-giusnaturaliste sono sempre in contrasto con le loro protasi di aspirazione giusnaturalistica. Vivono in una insanabile contraddizione, per lo più non sempre da loro stessi riconosciuta peraltro, per cui accettano i principi generali e le premesse di impostazione giusnaturalista, salvo poi determinarsi per soluzioni – contrattuali, legislative o giudiziarie – profondamente e radicalmente contrarie alla vera prospettiva giusnaturalistica. Il terzo gruppo, infine, cioè i giusnaturalisti autentici, sono davvero una esigua e sparuta minoranza, difficilmente rintracciabili in una singola unità anche tra centinaia e centinaia di giuristi insieme radunati e sono oramai da considerare una vera e propria specie se non già estinta quanto meno forse in corso di rapida estinzione.

Sono coloro che ancora, con consapevolezza e con coraggio, forse anche con un po’ di follia, avendo tutti i fattori culturali contrari come la chiglia di un piccolo scafo che decidesse di risalire le rabbiose rapide di un fiume in piena, custodiscono, tramandano e tornano a farle visita, con la fedeltà e la deferenza di un pellegrino sui luoghi sacri, la flebile, ma sempre fulgida fiamma antica del diritto naturale come loro fu affidata dai suddetti citati maestri. Per questa terza categoria il diritto naturale è preso realmente sul serio, non è un fantasma e non è neanche da relegare al mero ambito delle idee astratte sagacemente denunciate da Carnelutti. Per i giusnaturalisti autentici infatti il diritto naturale non può essere limitato a certe occasioni poiché non si deve valutare il diritto naturale alla luce delle esigenze politiche, sociologiche, economiche, scientifiche o di ogni altra specie, ma semmai è l’esatto contrario, cioè devono essere tutti gli altri ambiti valutati e giudicati alla luce del diritto naturale.

I giusnaturalisti autentici non negano, dunque, l’interazione del diritto naturale con le realtà del mondo – poiché altrimenti ne sacrificherebbero l’effettività – ma tramandano la corretta visione su tale interazione per cui la realtà umana deve essere disciplinata alla luce del diritto naturale e giammai il contrario. Certo, sembrano ridotti quasi totalmente al silenzio, probabilmente risultano del tutto marginali nelle frenetiche attività accademiche e le loro posizioni minoritarie sono spesso irrise, sminuite o perfino incomprese ed escluse dagli autoreferenziali consessi scientifici odierni più patinati, ma probabilmente non sono ancora del tutto scomparsi dal panorama giuridico mondiale. Operano non visti e senza clamore, gettando il seme del dubbio secondo cui l’immensità e la profondità dell’esperienza giuridica non può essere rinchiusa nel minuscolo spazio vitale della norma o della sentenza e ribadendo che c’è sempre un’eccedenza di senso giuridico oltre il giudicato e nonostante la decisione tecnicamente e formalmente valida e corretta, specificando che al di là dell’orizzonte della volontà – del singolo, della maggioranza, della minoranza, del legislatore, del giudice – si deve imparare a scorgere sempre l’alba della razionalità giuridica.

I giusnaturalisti autentici, dunque, esistono ancora, forse indeboliti e sporadici, perfino non organizzati o non cooperanti tra loro, ma la loro forza non consiste tanto nella quantità delle loro schiere, ma nella qualità dei loro insegnamenti perché sono coloro su cui si regge la sacralità della dignità umana quando tutto intorno crollano le colonne del tempio della normatività sotto i pesi dell’arbitrio del potere o dei leviora dell’attuale irrazionalismo giuridico. In costoro e soltanto in costoro sono riposti, dunque, l’onere, l’onore e l’ultima vera speranza di pensare al futuro del diritto e al futuro dell’Occidente specificamente come civiltà del diritto, e quindi della libertà e della giustizia, contro ogni tirannia orientale, contro ogni ipocrisia occidentale e contro ogni erosione anti-giuridista contemporanea e di là ancora da venire.

Proprio per questo la loro posizione appare perdente, perché è la più vera e la verità nel mondo è sempre apparentemente perdente, pur essendo sostanzialmente vincente, per cui si può osare ritenendo che tanto più il mondo giuridico odierno disprezza e si allontana di minore o maggiore distanza dal diritto naturale quanto più esso si rivela come l’unica concezione veritiera intorno all’esperienza giuridica poiché, come ha puntualmente chiosato Lev Šestov, “la verità non è tale se non in quanto e nella misura in cui viene crocifissa”.

Aggiornato il 29 novembre 2025 alle ore 09:47