Attenzione, arruolarsi nella Legione internazionale ucraina è un reato

Si moltiplicano gli appelli delle autorità ucraine per invitare cittadini del nostro Paese ad arruolarsi nella neo-costituita Legione internazionale finalizzata alla difesa dell’Ucraina dall’invasione russa. Le modalità per l’arruolamento sono pubblicate in vari siti, in particolare in Fight for Ucraina e ripetute nei dibattiti televisivi da esponenti ucraini con il silenzio del conduttore di turno.

Se vuoi partecipare attivamente alla lotta per la libertà, se hai esperienza di combattimento o vuoi guadagnarla al fianco di coraggiosi ucraini, ora è il momento di agire. Segue un elenco di molti Paesi, con indirizzi e numeri di telefono ove è possibile rivolgersi. Per l’Italia, ove arruolarsi a fianco delle Forze Armate di un Paese straniero è vietato, è indicata l’Ambasciata ucraina presso il Vaticano. A seguito di un colloquio, se il candidato è ritenuto idoneo, ottiene un visto e un contratto specificante trattamento economico e ruolo da svolgere in teatro di operazioni.

Il fenomeno ha radici antiche e nella storia dei conflitti armati civili e internazionali, si è spesso fatto ricorso a truppe non regolari, assoldate per rispondere a necessità contingenti. Non è quindi una novità e, andando a ritroso, tra i più noti casi di volontari partiti per la causa di un altro Paese viene in mente Giuseppe Garibaldi che andò al servizio dell’Impero brasiliano, Lord Byron morto a Missolungi per l’indipendenza greca o George Orwell arruolatosi nelle brigate internazionali della Guerra civile spagnola.

Al di là degli afflati romantici, l’anomalia degli appelli sta nel fatto che nessuno fa presente l’illegittimità in Italia di tale tipo di reclutamento, anche quando ispirato da nobili fini e non da calcoli economici. La questione, un tempo circoscritta ai mercenari, nel nostro Paese è ben delineata dal Codice penale che prevede pene molto severe sia per chi arruola che per chi milita.

Fattispecie rinnovata in occasione della ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione dei mercenari ove l’Italia ha ribadito di non consentire la partecipazione di soggetti diversi dalle proprie Forze armate a conflitti armati nel territorio di un altro Stato. Negli ultimi anni il fenomeno si è ampliato con l’apparizione di altre categorie di combattenti in Paesi diversi dal proprio, la più famosa delle quali è costituita dai cosiddetti Foreign Fighters, individui che si recano in aree di crisi per combattere o addestrarsi, inizialmente indirizzati solo verso lo Stato Islamico – già Isis – poi ad altri conflitti inter-etnici e religiosi. In questo caso, ben diverso da quello ucraino, il pericolo, non è costituito da ciò che i volontari vanno a fare all’estero ma dal “reducismo”, il rientro in patria con il potenziale pericolo di atti legati al fondamentalismo commessi grazie alle capacità acquisite sui campi di battaglia. Un’altra diffusa tipologia di combattenti è quella dei Freedom fighters, soggetti che vanno a confluire in movimenti di resistenza costituiti da una parte della popolazione di un Paese per resistere ad un governo legalmente costituito o ad una forza occupante. Infine, un confine molto labile è segnato dai Contractors, figure molto generiche che vanno ad alimentare il vasto mercato della sicurezza e che per certi profili possono essere accostate a quelle del mercenario. Utilizzati per fornire servizi di sicurezza a gruppi privati senza partecipare attivamente ai conflitti, in essi rientrano le Private security companies, società dell’industria della sicurezza che oltre a gestire la protezione armata a impianti e personale possono offrire analisi strategiche, consulenza ed addestramento anche alle Forze Armate di un Governo estero.

Le numerose Convenzioni internazionali sottoscritte a riguardo, a cominciare dai protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra, sono state implementate dalle legislazioni nazionali che nella maggior parte dei Paesi occidentali considerano illegale il ricorso al mercenariato. Oltre alle normative vi è un altro delicato punto che deve far riflettere: sempre con riferimento alle Convenzioni di Ginevra, al mercenario non si applica lo statuto di legittimo combattente e, in caso di cattura, egli non ha diritto al trattamento di prigioniero di guerra. È bene ricordarlo nelle trasmissioni televisive, perché tacerlo potrebbe indurre taluni giovani animati da spirito d’avventura o da generoso slancio a intraprendere attività  inibite dalla legge penale e non ben definite nell’ambito del Diritto internazionale.

Aggiornato il 25 marzo 2022 alle ore 10:41