Una giudice vuole subordinare gli sfratti alla disponibilità di un alloggio stabile, anche quando gli immobili sono occupati senza titolo
Un diritto che può essere esercitato soltanto quando l’amministrazione lo permette rischia di ridursi, e di fatto si riduce, a una mera concessione. È il problema che emerge dalla vicenda raccontata dal quotidiano spagnolo El País. Raquel Catalá, giudice del Tribunale del contenzioso amministrativo n. 29 di Madrid, ha sospeso otto sfratti e ha avviato la procedura per valutare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La questione riguarda la possibilità di eseguire il rilascio di un immobile occupato da persone definite vulnerabili senza garantire loro un’alternativa abitativa stabile. Secondo l’impostazione del magistrato, la famiglia in condizioni di vulnerabilità dovrebbe poter restare nella casa finché le autorità non ne procurino un’altra. La conseguenza è evidente: la restituzione dell’immobile non dipenderebbe più soltanto dall’esistenza di un titolo, bensì dalla capacità dell’amministrazione di risolvere una situazione di bisogno. E se quell’alloggio non si trovasse? Un provvedimento giudiziario potrebbe restare senza esecuzione per un tempo indefinito.
Una precisazione è necessaria: gli otto procedimenti riguardano alloggi pubblici di Madrid, e non altrettante controversie tra proprietari privati e inquilini morosi. Questo dato, tuttavia, apre un problema ulteriore. Gli alloggi pubblici sono limitati, mentre le richieste sono numerose. Se chi occupa senza titolo può trattenere una casa indipendentemente dalle procedure di assegnazione, chi attende regolarmente il proprio turno rischia di pagarne le conseguenze. La Catalá considera insufficiente l’accoglienza temporanea offerta dai servizi sociali, perché non garantisce alle famiglie sfrattate una sistemazione duratura. Epperò, pretendere che nessuno possa essere allontanato finché non gli venga assegnata un’altra abitazione significa rendere il rilascio potenzialmente impossibile. Il giudice finisce così per subordinare l’applicazione della legge alla capacità delle amministrazioni di trovare una casa agli occupanti. È una concezione dirigista della giustizia, nella quale le esigenze sociali rischiano di prevalere sistematicamente sui diritti di chi ha titolo per ottenere la restituzione dell’immobile.
Il paradosso risulta ancora più chiaro dalle risposte delle istituzioni madrilene. Come riferisce lo stesso El País, l’ente municipale per l’edilizia abitativa ha dichiarato di non poter assicurare un alloggio immediato e stabile, richiamando le proprie competenze e le assegnazioni per sorteggio. Si vorrebbe dunque subordinare l’efficacia di un ordine giudiziario a una prestazione che l’amministrazione dichiara di non essere in grado di garantire.
Il Tribunale superiore di giustizia di Madrid ha già riformato alcuni provvedimenti di Catalá, considerando in un caso sufficiente l’intervento dei servizi sociali. La stessa ha quindi aperto, con un atto del 27 ottobre, il contraddittorio con le parti e il pubblico ministero in vista di un possibile rinvio alla Corte di Lussemburgo. Ma il richiamo all’Europa non elimina il problema: fino a che punto un’esigenza abitativa può impedire l’esecuzione di un provvedimento di rilascio?
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 17, protegge la proprietà e il diritto di disporne. L’articolo 34 prevede l’assistenza abitativa nei termini stabiliti dal diritto applicabile, senza riconoscere un diritto indiscriminato a occupare una determinata casa. Inoltre, l’articolo 51 circoscrive l’applicabilità della Carta agli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione. Non è sufficiente evocare diritti fondamentali per attribuire alla Corte europea competenza su ogni sfratto: occorre dimostrare il collegamento con una disciplina dell’Unione. La proprietà privata non è una concessione revocabile ogni volta che un’autorità individua un’esigenza sociale. Comprende la facoltà di utilizzare un bene, concederlo ad altri e ottenerne la restituzione nei casi previsti dalla legge. È un limite al potere politico. Se il titolare sopporta oneri e responsabilità ma non può disporre effettivamente del proprio immobile, la garanzia resta soltanto sulla carta. Una società libera non può accettare che il bisogno di qualcuno si trasformi automaticamente in un obbligo imposto a un altro.
Il caso spagnolo concerne il patrimonio pubblico, ma il criterio invocato potrebbe avere conseguenze particolarmente gravi se esteso alle locazioni private. Chi affitta valuta anche la possibilità di recuperare la casa alla scadenza del contratto o dopo un inadempimento. Se questa prospettiva diventa incerta, cresce il rischio, possono aumentare le garanzie richieste e diminuire gli immobili disponibili. A essere esclusi per primi sarebbero proprio i candidati meno abbienti.
L’Italia ha già conosciuto le conseguenze della pretesa di governare gli affitti dall’alto. L’equo canone del 1978 è stato il simbolo di una stagione di socialismo abitativo che ha compresso la libertà contrattuale senza eliminare la scarsità. Ancora oggi imposte, rigidità normative, ostacoli alla costruzione e tempi incerti per il recupero degli immobili disincentivano l’offerta. Le abitazioni non si moltiplicano attraverso divieti, moratorie e sentenze: servono investimenti, certezza delle regole e libertà di scelta.
La povertà richiede risposte concrete e responsabilità chiaramente individuate. Le istituzioni che promettono una sistemazione ne assumano costi e conseguenze, senza scaricarli su chi ha titolo a riavere un bene. Al giudice compete garantire la legalità, non inventare per via interpretativa un diritto permanente all’occupazione. Quando la solidarietà diventa una prestazione coattiva a carico di altri, smette di essere solidarietà. E quando il diritto alla casa si trasforma nel diritto alla casa degli altri, il prezzo finale è la libertà di tutti.
Aggiornato il 06 novembre 2026 alle ore 10:19
