Verso la punizione del sospetto, prima del reato

L’orientamento antiriciclaggio ribadito a Telefisco sposta la segnalazione prima del fatto, rendendo sufficiente il sospetto

In materia antiriciclaggio, per i soggetti obbligati non serve più un illecito accertato: basta il sospetto di evasione perché scatti l’obbligo di segnalare un’operazione all’Unità di informazione finanziaria. È quanto la Guardia di finanza ha ribadito la settimana scorsa a Telefisco, richiamando l’articolo 35 del d.lgs. 231/2007 e le istruzioni Uif: la segnalazione non dipende né dal superamento delle soglie penali tributarie e neppure dal perfezionamento della violazione. In altri termini, chi presta assistenza o consulenza (avvocati, commercialisti, consulenti fiscali e altri professionisti coinvolti nelle operazioni) deve valutare e segnalare quando il fatto è ancora giuridicamente incompleto e potrebbe perfino essere sanato.

Non è una sottigliezza tecnica. Qui si ridefinisce la funzione stessa della consulenza e, più in generale, il rapporto tra individuo e potere pubblico. Il diritto penale reagisce a fatti determinati; la prevenzione amministrativa opera invece su probabilità e anticipazioni. Quando questa seconda logica si estende fino a inglobare l’area del non ancora illecito, il sospetto cessa di essere un supporto all’accertamento e tende a diventare criterio operativo.

Il terreno tributario rende evidente la frizione. Molte fattispecie penali si perfezionano solo con la dichiarazione o con il superamento delle soglie di punibilità. Prima di allora il fatto è giuridicamente incompleto e l’ordinamento consente la regolarizzazione spontanea. La segnalazione anticipata interviene dunque su condotte che potrebbero essere normalizzate attraverso gli strumenti previsti dal sistema stesso, generando una tensione operativa: il professionista deve promuovere l’adempimento e nello stesso tempo valutare se segnalare ciò che potrebbe essere sanato.

Questa dinamica tuttavia non nasce oggi. Le sue radici affondano nel territorio arato dal Bank Secrecy Act statunitense del 1970, che aveva imposto a banche e intermediari obblighi di registrazione e comunicazione delle operazioni sospette, integrando stabilmente soggetti privati nella rete investigativa. Il modello si è poi consolidato con le Suspicious Activity Reports, costruite su indicatori di rischio destinati a intercettare anomalie prima della consumazione dell’illecito.

A sua volta l’Europa non ha semplicemente seguito siffatta traiettoria: l’ha sistematizzata e ampliata senza esitazioni. Dalla prima direttiva antiriciclaggio del 1991  ̶  limitata al circuito bancario  ̶  si è passati a un’estensione progressiva e ininterrotta degli obblighi, fino a coinvolgere professionisti, consulenti e operatori economici estranei alla finanza. Ogni passaggio è stato presentato come aggiornamento tecnico, ma la sostanza è diversa: l’area della sorveglianza si è allargata e il controllo pubblico è stato progressivamente trasferito sui privati. Non una cooperazione spontanea, bensì una responsabilità imposta che ridefinisce il ruolo delle professioni e ne altera la funzione.

La prassi odierna non rappresenta una deviazione interpretativa, ma la conseguenza prevedibile di questo impianto. Spostare la vigilanza a monte del fatto significa intervenire non sull’illecito, bensì sulla sua eventualità. In un simile schema il sospetto non affianca l’accertamento: lo precede e tende a sostituirlo. Le ricadute sono strutturali. L’accumulo indiscriminato di segnalazioni produce rumore informativo anziché conoscenza; la funzione ambivalente imposta ai professionisti incrina il rapporto fiduciario; e, soprattutto, il diritto smette di delimitare il potere, trasformandosi in veicolo della sua espansione preventiva.

L’esperienza storica mostra con regolarità che gli strumenti emergenziali non si riducono: si stabilizzano e si estendono. In pochi decenni l’antiriciclaggio è passato da presidio mirato contro flussi criminali specifici a infrastruttura permanente di monitoraggio economico diffuso. Il punto non è contestare il contrasto all’illegalità  ̶   argomento spesso agitato come scudo retorico  ̶  ma riconoscere che la proporzione tra mezzi e finalità si è progressivamente sbilanciata. Quando la prevenzione diventa principio dominante, la distinzione tra controllo mirato e sorveglianza generalizzata smette di essere netta.

Ed è qui che si colloca la questione centrale. Non nella singola norma, né nella singola segnalazione, ma nella direzione complessiva del sistema. Se il sospetto diventa presupposto sufficiente dell’azione, il diritto non reagisce più ai fatti: li anticipa. E quando ciò accade, lo spazio tra individuo e autorità non si riduce per necessità tecnica, quanto per una precisa scelta di impostazione istituzionale.

Aggiornato il 11 febbraio 2026 alle ore 11:45